Il comma 4 lett. f dell'art. 27, modificato dalla legge 3/2011,prevede la revoca dell'autorizzazione per mancato utilizzo del posteggio per due edizioni consecutive. Nel nostro comune si svolge annualmente una fiera di merci, non viene pero' rilasciata concessione decennale. Sentita in merito la regione abbiamo inserito nel regolamento, che in caso di assenza per due edizioni consecutive si provvede alla revoca del punteggio maturato. Dubbio: la disposizione si deve applicare dal 2011 in poi?
4. Il comune revoca l'autorizzazione:
[...]
Prima:
[i]f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all’anno di effettuazione della fiera.[/i]
dopo:
[i]f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive[/i]
E’ chiaro che ci si riferisce ad autorizzazioni pluriennali (decennali fino a poco tempo fa) altrimenti come si fa a revocare qualcosa che non c’è? Le autorizzazioni/concessioni temporanee nascono e muoiono con l’edizione della fiera.
Detto questo ha senso contare le presenze effettive e non effettive al fine di fare le successive graduatorie. La tua previsione regolamentare non mi pare molto legittima dato che si applica l’art. 29 della legge, diciamo che avete reso molto più stringente (forse troppo) il criterio basato sul numero di pregresse che si conta sulle ultime 3 adizioni.
Art. 29
[i]1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedi menti di cui all'articolo 17, comma 2, e (ndr vedi Delib.C.R. 26 novembre 2013, n. X/203) comunque entro la data di svolgimento della prima fiera utile, i comuni interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
b) maggior numero di presenze nella fiera;
c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese.
2. I comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.
[/i]
Attualmente puoi usare il crierio regionale fino al 7/05/2017, poi si applica l’Intesa con il criterio della c.d. “cadenza prestabilita”
Quindi, relativamente alle fiere con cadenza prestabilita le cui assegnazioni di posteggi vengono effettuate ogni edizione tramite nuovo bando (esempio fiere che si svolgono una volta all’anno, tipo la festa patronale, con nuovo bando che precede ogni edizione l’Intesa, indica che il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile con riferimento ad un periodo di ammortamento di 7 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010. In sintesi fino al 7 maggio 2017
(vedi punto 3 e 8-c dell’Intesa)
Dall’8 maggio 2017, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari di cui ai “criteri rinnovo concessioni pluriannuali”, ai fini della decorrenza di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse, stabilito dal Comune