buongiorno,
l'art. 45 della legge regionale Lazio n. 33/1999 prevede al comma 2 che: "[u]La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda [/u] mentre il comma 4 stabilisce che : [u]"L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione."[/u]
[b]la domanda è questa: se gli eredi non fanno alcuna comunicazione a riguardo e addirittura trascorre anche l'anno entro il quale è consentita la reintestazione, il posteggio va revocato?[/b]
buongiorno,
l'art. 45 della legge regionale Lazio n. 33/1999 prevede al comma 2 che: "[u]La domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'azienda [/u] mentre il comma 4 stabilisce che : [u]"L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda. Gli eredi nominano, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero costituiscono una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 114/1998, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione."[/u]
[b]la domanda è questa: se gli eredi non fanno alcuna comunicazione a riguardo e addirittura trascorre anche l'anno entro il quale è consentita la reintestazione, il posteggio va revocato?[/b]
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Decorso un anno si decade ... entro l'anno gli eredi possono continuare senza adempimenti ... ma se superano l'anno incorrono in decadenza
per i produttori agricoli si applica la stessa cosa? pertanto decadono anche loro dopo un anno? grazie
riferimento id:27934
per i produttori agricoli si applica la stessa cosa? pertanto decadono anche loro dopo un anno? grazie
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No, il dlgs 228/2001 DISAPPLICA il dlgs 114/1998 e quindi anche le norme in questione.
Quindi per questi soggetti NON trovano applicazione le norme sulla decadenza annuale.
ovviamente se sono titolari di posteggio in questo caso vale la disciplina del commercio su aree pubbliche e le relative ipotesi di decadenza.
grazie chiaramente mi riferivo al produttore agricolo titolare di posteggio presso il mercato quindi, se ho capito bene, applico la decadenza nel caso non venisse richiesta la voltura entro un anno.
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