Data: 2015-07-20 17:15:38

ANTENNE - possibili limitazioni per vicinanza ad ASILO NIDO

ANTENNE - possibili limitazioni per vicinanza ad ASILO NIDO

[color=red][b]TAR SARDEGNA, SEZ. II – sentenza 2 luglio 2015 n. 905
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N. 00905/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01217/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2014, proposto da:
Associazione Cittadiniattivi, Raffaela Selis, Licinia Caramori, Ugo Piras, Paola Cardia, Emanuele Mallus, Valentina Cossu, Chiara Selis, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea e Paolo Pubusa, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, Via Tuveri n. 84;
contro
il Comune di Sant'Antioco, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
Vodafone Omnitel Bv Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Angioni, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, Via Tiziano n. 11;
per l'annullamento
dell'Atto Unico Finale n. 15/2014 adottato in data 18.6.2014 dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sant'Antioco - Area 2: Sviluppo del Territorio e delle Infrastrutture - con il quale la soc. Vodafone Omnitel BV S.p.a. è stata autorizzata alla realizzazione di una stazione radio base (SRB) in Sant'Antioco nel Viale dei Pini, nonché degli atti endoprocedimentali e interni alla Conferenza dei Servizi;
- del "Regolamento Comunale per il corretto esercizio ed insediamento di impianti di telefonia mobile e di radio comunicazione", adottato dal Comune di S.Antioco con Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 15.11.2013 nella parte in cui non prevedeva, al momento dell'adozione dell'Atto Unico finale n. 15/2014, l'Asilo Carlo Sanna e la Casa dell'Anziano tra i siti sensibili;
- di ogni altro provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Vodafone Omnitel Bv Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con DUAAP presentata il 27 febbraio 2014 la società Vodafone Omnitel BV Spa chiedeva al Comune di Sant’Antioco l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio-base nel terreno sito in Viale dei Pini, distinto in catasto al foglio 13, particelle 4838-4837 (parte).
Tale area ricade in zona S, subzona S3, destinata a verde attrezzato, delle NTA del PUC del Comune di Sant’Antioco.
A seguito dello svolgimento della conferenza di servizi all’uopo convocata, e dopo l’acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza alla realizzazione dell’intervento, il Comune di Sant’Antioco, con atto unico finale n. 15 del 18 giugno 2014, autorizzava (con prescrizioni) la società istante all’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera.
Nell’assunto dei ricorrenti, tuttavia, tale autorizzazione sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
1) Violazione del Regolamento comunale di Sant’Antioco per il corretto esercizio e insediamento di impianti di telefonia mobile e di radiocomunicazione – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta, mancanza dei presupposti): in quanto l’istruttoria svolta dall’amministrazione comunale non sarebbe completa in quanto non si sarebbe accertata la realizzazione delle prescrizioni imposte alla Vodafone (in particolare, con riguardo alla richiesta della Soprintendenza di porre a dimora la piantumazione di specie vegetali idonee ad occultare visivamente parte della struttura di sostegno);
2) Violazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990) - Violazione del Regolamento comunale di Sant’Antioco per il corretto esercizio e insediamento di impianti di telefonia mobile e di radiocomunicazione – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta): in quanto, senza alcuna specifica motivazione, l’antenna realizzata dalla Vodafone, innalzata su un palo autonomo, non risulterebbe addossata o connessa ad alcun edificio; oltretutto non risulterebbe rispettato il limite di altezza consentito;
3) Violazione di legge (art. 3 della legge n. 241/1990) - Violazione del Regolamento comunale di Sant’Antioco per il corretto esercizio e insediamento di impianti di telefonia mobile e di radiocomunicazione – Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta): in quanto, senza alcuna motivazione, si sarebbe autorizzata la realizzazione dell’antenna su un’area incompatibile con lo stessa in ragione della sua destinazione urbanistica (S3, verde attrezzato);
4) Violazione di legge (art. 3, 7 e 9 della legge n. 241/1990; art. 32 Cost., Violazione del principio di precauzione - Eccesso di potere (Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lacunosità dell’istruttoria, illogicità della motivazione, illogicità manifesta): con riguardo all’ubicazione della SRB, che risulterebbe a poca distanza dall’Asilo infantile/Scuola Materna comunale, dalla Scuola Primaria Statale e da una Casa di Riposo.
Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita la società Vodafone Omintel B.V. che, con difese scritte, dopo aver replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2014 l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato per essere deciso unitamente al merito della causa.
In vista della trattazione del merito della causa le parti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2015, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
[b]Il ricorso merita accoglimento.
[/b]Deve anzitutto osservarsi che l’intervenuta assimilazione delle opere per stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D. Lgs. n.259/2003) non preclude al Comune, nell’esercizio del suo potere di pianificazione urbanistica, la possibilità di localizzarle in determinati ambiti del territorio, sempre che, naturalmente, resti comunque assicurato l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio cui le stesse sono finalizzate.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, anche sulla scorta di pronunce della Corte Costituzionale, ha osservato come l’evoluzione normativa sul tema non ha messo in discussione il potere del Comune di disciplinare la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del proprio territorio purché, ovviamente, tale disciplina non si risolva in un impedimento che renda impossibile in concreto, o comunque, estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.
Orbene, con riguardo al caso in esame il Comune di Sant’Antioco, allorché con delibera del Consiglio comunale n. 60 del 15.11.2013 ha approvato il “Regolamento per il corretto esercizio ed insediamento degli impianti di telefonia mobile e radiocomunicazione” non ha inserito tra i siti sensibili meritevoli di tutela in sede di localizzazione di impianti di telefonia mobile e radiocomunicazione quelli indicati dai ricorrenti, situati nelle immediate vicinanze dall’impianto per cui è causa.
[color=red][b]In particolare, come evidenziato in ricorso, la SRB della Vodafone si trova a 50 metri dall’asilo infantile /scuola materna comunale Carlo Sanna, sito nella via Massimo D’Azeglio, a 98 metri dalla scuola primaria statale di via Virgilio e a 100 m. dalla casa di riposo di via Gialeto.
[/b][/color]Solo con la delibera consiliare integrativa n. 50 del 12 settembre 2014 si è dato atto dell’errore materiale commesso e si sono compresi l’Asilo Carlo Sanna e la casa dell’Anziano tra i siti sensibili.
Nel frattempo, però, con l’impugnato provvedimento n. 15 del 18 giugno 2014 era stata data alla Vodafone l’autorizzazione all’installazione della SRB.
Orbene, ritiene il Collegio, con riguardo alla questione che ci occupa, che il ricorso meriti accoglimento sotto l’assorbente profilo della mancata valutazione della possibile localizzazione dell’impianto su area alternativa a quella per cui è causa.
[b]Il particolare rilievo (anche costituzionale) dell’interesse sotteso all’azione proposta dai ricorrenti a tutela dell’utenza di strutture destinate ad accogliere soprattutto bambini ed anziani, oltretutto riconosciuti (seppur tardivamente) dallo stesso comune di Sant’Antioco meritevoli di essere inseriti tra i siti sensibili oggetto di speciale tutela, infatti, evidenzia l’esigenza di procedere, prima dell’attivazione dell’impianto, ad una puntuale ricognizione di altri siti collocati in ambiti meno interessati da tali particolari strutture recettive al fine di valutarne l’idoneità tecnica alla sua collocazione.
[/b]Tale indagine, infatti, nel corso dell’istruttoria procedimentale in questione è del tutto mancata, non essendosi richiesto alla Vodafone, verosimilmente anche a causa dell’originaria lacuna dell’atto regolamentare, uno sforzo collaborativo volto a conciliare le sue finalità imprenditoriali, indubbiamente colorate da rilevanti profili di pubblico interesse in relazione alla natura del servizio erogato, con l’interesse dei cittadini del Comune di Sant’Antioco giustamente preoccupati dal proliferare di impianti di telefonia mobile e radio comunicazione in un contesto storico in cui le conoscenze medico scientifiche in materia sono contraddittorie e non sono ancora in grado di offrire certezze in ordine alle conseguenze, nel medio/lungo periodo, dell’esposizione continua alle onde elettromagnetiche.
[b]Se è vero infatti che, come detto, la potestà assegnata ai Comuni, in assenza di plausibili ragioni giustificative, non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, è altrettanto vero che tra i compiti dell’ente locale rientra la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
[/b]Spetterà quindi all’operatore, in sede di proposizione della propria istanza, dimostrare la necessità di una certa localizzazione dell’impianto avviandosi all’uopo un rituale contraddittorio con l’amministrazione comunale al fine del contemperamento delle rispettive esigenze.In conclusione, quindi, il ricorso merita accoglimento sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione e carenza di istruttoria in relazione al mancato svolgimento di accertamenti volti a verificare l’esistenza di un sito alternativo a quello per cui è causa tecnicamente compatibile con il fine perseguito da Vodafone.
La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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