Data: 2015-07-18 11:00:54

articolo 86tulps

come si conciglia l articolo 86 tulps con le ultime modifiche apportate al testo unico sul commercio del 6/2010 dove si prevede il rilascio di una apposita licenza per l installazione dei videogiochi all interno dei pubblici esercizi ?


grazie

riferimento id:27905

Data: 2015-07-19 09:13:32

Re:articolo 86tulps

LR 6/2010 - Art. 74 - Esercizio di attività accessorie
[i]1. L'autorizzazione di cui all'articolo 69 e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.[/i]
[i][b]1-bis. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto[/b][/i]

La disposizione evidenziata è stata introdotta dalla LR 11/2015. Tale legge rappresenta un altro passo in avanti verso la prevenzione della ludopatia andando a modificare la LR 8/2013, la LR 12/2005 e la LR 6/2010.

Per quello che riguarda l'art. 74, comma 1-bis della LR 6/2010 non si può che rilevare come la regione, LIMITATAMENTE ai comma 6, imponga l'obbligo di un'autorizzazione espressa anche per l'installazione in quegli esercizi che dal 2007 non avevano bisogno di nessun titolo abilitativo aggiuntivo: Bar, Ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari.
Quindi, limitatamente ai "comma 7" tutto resta come è: non occorre altro titolo se già posseduto un titolo ex art. 86 TULPS; limitatamente ai "comma 6": occorre un'autorizzazione espressa anche se l'esercizio è già in possesso di un titolo ex art. 86.

Il governo non ha impungnato la norma e quindi, benché appaia abbastanza "ardita" resterà cogente e applicabile
Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27503.0

Resta inteso che il comune potrebbe regolamentare la faccenda facendo diventare quell'autorizzaizone una SCIA ma è bene sottolinerae che la questione è complessa e delicata. La legge regionale impone espressamente l'autorizzaizone. Se SCIA dev'essere e meglio se ciò avviene tramite un regolamento di polizia amminstrativa che detti in modo preciso e univoco le condizioni abilitative per i comma 6 nei bar e simili.


Qua puoi trovare una sintesi e la norma nel sua interezza:
http://www.noslot.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FMILayout&cid=1213657403796&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213728313524%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=DG_TERRWrapper

riferimento id:27905

Data: 2015-08-01 09:03:44

Re:articolo 86tulps


LR 6/2010 - Art. 74 - Esercizio di attività accessorie
[i]1. L'autorizzazione di cui all'articolo 69 e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.[/i]
[i][b]1-bis. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto[/b][/i]

La disposizione evidenziata è stata introdotta dalla LR 11/2015. Tale legge rappresenta un altro passo in avanti verso la prevenzione della ludopatia andando a modificare la LR 8/2013, la LR 12/2005 e la LR 6/2010.

Per quello che riguarda l'art. 74, comma 1-bis della LR 6/2010 non si può che rilevare come la regione, LIMITATAMENTE ai comma 6, imponga l'obbligo di un'autorizzazione espressa anche per l'installazione in quegli esercizi che dal 2007 non avevano bisogno di nessun titolo abilitativo aggiuntivo: Bar, Ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari.
Quindi, limitatamente ai "comma 7" tutto resta come è: non occorre altro titolo se già posseduto un titolo ex art. 86 TULPS; limitatamente ai "comma 6": occorre un'autorizzazione espressa anche se l'esercizio è già in possesso di un titolo ex art. 86.

Il governo non ha impungnato la norma e quindi, benché appaia abbastanza "ardita" resterà cogente e applicabile
Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27503.0

Resta inteso che il comune potrebbe regolamentare la faccenda facendo diventare quell'autorizzaizone una SCIA ma è bene sottolinerae che la questione è complessa e delicata. La legge regionale impone espressamente l'autorizzaizone. Se SCIA dev'essere e meglio se ciò avviene tramite un regolamento di polizia amminstrativa che detti in modo preciso e univoco le condizioni abilitative per i comma 6 nei bar e simili.


Qua puoi trovare una sintesi e la norma nel sua interezza:
http://www.noslot.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FMILayout&cid=1213657403796&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213728313524%26assettype%3DRedazionale_P&pagename=DG_TERRWrapper
[/quote]

A questo punto come comportarci?

Quegli esercizi che, fino alla modifica della LR 6/2010 erano autorizzati all'installazione dei giochi di cui al 110 comma 6 TULPS avendo licenza (o eventuale Scia) per la somministrazione (li autorizzava proprio il modificato art. 69) adesso cosa devono fare? Correre a chiederci la relativa licenza ex art. 86 Tulps? O la variazione della norma ha effetto solo da ora in avanti, senza andare ad intaccare le situazioni pre-esistenti?

E, sopratutto, alla richiesta dell'Aams di conferma dell'autocertificazione resa dagli esercenti proprio in merito al possesso della licenza prevista dall'art. 86 Tulps, noi cosa possiamo rispondere?

Grazie..

Emiliano

riferimento id:27905

Data: 2015-08-13 19:57:55

Re:articolo 86tulps

La legge non si applica che per il futuro. Ai sensi della LR 8/2013 ogni apparecchio deve riportare la data di attivazione (questo per facilitare il controllo).

Incrocia on il nuovo art. 5, comma 1-bis, 1-ter, 1-quater della LR 8/2013

riferimento id:27905

Data: 2015-08-22 13:11:29

Re:articolo 86tulps

È  vero che il governo non ha impugnato la  normativa regionale davanti alla corte cost.
Ciò  non toglie che prima o poi, a fronte di un diniego, qualcuno non la impugni perché  in contrasto con le norme statali comprese quelle in materia di semplificazioni oltre che con quelle europee.
staremo a vedere

riferimento id:27905
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