Legge regionale 8 luglio 2015 - n. 20
[b]Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico[/b]
[color=red][b]In allegato il testo della legge[/b][/color]
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Legge regionale 8 luglio 2015 - n. 20
Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed
economico
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE
Art. 1
(Modifiche all’art. 6 della l.r. 2/2003)
1. All’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione
negoziata regionale) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
«a bis) indica, nel rispetto della normativa vigente, l’autorità
procedente e l’autorità competente in materia di
valutazione ambientale strategica;»;
b) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:
«c bis) reca, in allegato, l’area oggetto dell’intervento nel
caso in cui l’accordo di programma comporti variante
urbanistico/territoriale.»;
c) al comma 9 dopo le parole «ed esercita i poteri sostitutivi»
sono inserite le seguenti: «avvalendosi del commissario ad
acta di cui al comma 9 ter.»;
d) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9 bis. Il collegio di vigilanza delibera a maggioranza dei
componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale
doppio. E’ richiesta l’unanimità per approvare modifiche
all’accordo di programma.
9 ter. Il collegio di vigilanza, in caso di accertata inattività
o inadempienza da parte degli enti locali nel compimento
di atti, assegna all’ente inadempiente un congruo termine
per provvedere non superiore a sessanta giorni. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il collegio di vigilanza, sentito
l’ente inadempiente, nomina un commissario ad acta,
individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori,
con oneri a carico dell’ente inadempiente.»;
e) al comma 10 il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Qualora l’accordo di programma comporti modifiche ai
piani territoriali regionali, il Consiglio regionale approva tali
modifiche se riguardano piani di sua competenza.»;
f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10 bis. Qualora l’accordo comporti variante urbanistico/territoriale
deve essere pubblicato in forma digitale, nel
rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell’articolo
13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 (Legge per il governo del territorio).»;
g) il comma 11.1 è sostituito dal seguente:
«11.1. Qualora l’accordo di programma comporti variante,
oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore
dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato
contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato
sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni
consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare
osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è
sottoposto, nei casi previsti dalla legge, ad un’unica procedura
di valutazione ambientale strategica.»;
h) dopo il comma 11.1 è inserito il seguente:
«11.1.1. Se l’accordo di programma, per esigenze sopravvenute
in fase attuativa, non è eseguito nella sua interezza,
può essere dichiarato concluso con voto unanime
del collegio di vigilanza nei casi in cui siano stati raggiunti
gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni sottoscrittrici.
Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi
perseguiti dalle pubbliche amministrazioni previsti nell’accordo
di programma, la variante urbanistico/territoriale
derivante dall’accordo di programma decade.».
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni
legislative regionali in materia tributaria - Testo unico
della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 8 dell’articolo 34 è aggiunto il seguente:
«8 bis. Ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 446/1997 e
dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni
a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione
dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario), a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge recante «Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale
e economico» i provvedimenti per la licenza d’esercizio
venatorio, di cui al titolo II «caccia e pesca», numero
d’ordine 17 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991,
di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non sono
soggetti al pagamento della tassa in occasione del rilascio
della licenza agli interessati.»;
b) i commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 48 sono sostituiti dai
seguenti:
«5 bis. L’importo della tassa automobilistica regionale è
ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall’articolo 24
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti
sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione
da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la
Giunta regionale dispone graduazioni dell’agevolazione
in ragione del contingente di posizioni aggregate anche
attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la
misura della riduzione dell’aliquota d’imposta unitaria.
5 ter. In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione
della deliberazione di cui al comma 5 bis, la tassa
automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento
cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati
nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali
sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni
per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia), o adibiti ad uso noleggio
senza conducente. La Giunta regionale definisce con propria
deliberazione le modalità applicative per la fruizione
dell’agevolazione.»;
c) il comma 5 quater dell’articolo 48 è abrogato;
d) dopo il comma 2 dell’articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica
al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.
2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo
automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente
indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo
della transazione di pagamento sono considerati
regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni
rese disponibili dal sistema medesimo.
2 quater. In considerazione dell’avvio del sistema di riscossione
coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione
di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni
concernenti il procedimento coattivo per la riscossione
delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici
contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché
delle tasse sugli affari), per favorire l’allineamento degli archivi
regionali della tassa automobilistica con le risultanze
dell’archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA)
previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle
Finanze 418/1998, e del Pubblico Registro Automobilistico,
non si procede all’applicazione delle sanzioni e degli interessi
per ritardati pagamenti della tassa automobilistica
la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2010 e il 31
dicembre 2014, purché il versamento risulti effettuato entro
il 31 marzo 2016.
2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma
2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte
a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure
esecutive mobiliari o immobiliari.
2 sexies. Con decreto del dirigente della competente
struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante
«Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed
economico», vengono definite le modalità attuative di
quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente
articolo.
2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate,
entro la data di entrata in vigore della legge recante «Legge
di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico»,
a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato
pagamento della tassa automobilistica.
2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2
septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti
dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge
212/2000.»;
e) i commi 1 bis e 2 bis dell’articolo 95 sono abrogati.
2. Ai minori introiti quantificati complessivamente in 1 milione
di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, conseguenti
all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter
dell’articolo 48 della l.r. 10/2003, come sostituiti dal comma 1,
lett. b), si fa fronte con l’aumento di gettito, stimato in 1 milione di
euro per ciascun anno del triennio, derivante dall’ampliamento
della base imponibile dovuto all’incremento atteso del numero
delle immatricolazioni.
3. Le minori entrate, dovute alla mancata applicazione dei
rimborsi di cui all’articolo 49 della l.r.10/2003, sono compensate
dai maggiori introiti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione
fiscale di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dello stesso articolo,
stimate in ugual misura.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente
aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi
alle minori o maggiori entrate di cui agli articoli 48 e 49 della
l.r. 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle
maggiori entrate sono ricondotti nell’ambito delle complessive
operazioni di equilibrio del bilancio.
Art. 3
(Disciplina dello svolgimento del referendum consultivo
comunale e ulteriori modalità della procedura di fusione di
comuni mediante incorporazione. Modifiche alla l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole: «e dell’articolo 65, secondo
comma, dello Statuto regionale» sono sostituite dalle
seguenti: «e dell’articolo 53 dello Statuto d’autonomia
della Lombardia»;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla
seguente:
«a)incorporazione di uno o più comuni in un comune
contiguo;»;
c) dopo il comma 3 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati
effettuano il referendum consultivo di cui all’articolo 1,
comma 130, quinto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali
deliberino la richiesta di avvio della procedura per
la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3.»;
d) dopo il comma 4 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«4 bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui
al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati
attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte
della Giunta regionale, l’effettuazione del referendum secondo
le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto
dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione,
ne riportano gli esiti e indicano l’eventuale sussistenza
di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie
o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati
allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati
della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione
utile ai fini della deliberazione del Consiglio
regionale relativa alla possibile assunzione del referendum
ai sensi dell’articolo 9 bis.»;
e) dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9 bis
(Referendum consultivo per
l’incorporazione di uno o più comuni
in un comune contiguo)
1. A seguito della presentazione del progetto di legge
conseguente alla verifica di cui all’articolo 7, comma 4
bis, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione
consiliare competente, in merito alla possibilità di
assumere, in luogo dell’effettuazione del referendum consultivo
di cui all’articolo 9 anche con le modalità di cui
all’articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum già effettuati
dai comuni interessati, anche al fine del contenimento
della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum
effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale
delibera la non effettuazione del referendum di cui all’articolo
9, fatta salva l’applicazione, ai fini della valutazione
dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4 bis del
medesimo articolo.
2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui
all’articolo 7, comma 4 bis, sono rimborsate dalla Regione,
qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo
del referendum di cui all’articolo 9, nei limiti della disponibilità
di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla
Giunta regionale.
3. Il referendum di cui all’articolo 7, comma 4 bis, si svolge
con le modalità previste dal regolamento comunale,
fermo restando quanto segue:
a) l’indizione è effettuata con deliberazione dei consigli
comunali interessati;
b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali
e, in aula aperta al pubblico, procedono allo
spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari
alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione
dei risultati entro dieci giorni dalla data di
svolgimento della consultazione;
c) il modulo per l’espressione della volontà degli aventi
diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione
popolare e le risposte per la scelta da parte
dell’elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione
dei risultati, le modalità di convocazione
degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative
sono stabiliti con decreto del dirigente regionale
competente in materia di enti locali.
4. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei
referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente
ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione,
nel Bollettino ufficiale della Regione.»;
f) al comma 1 dell’articolo 10 dopo le parole: «comunica i risultati
del referendum regionale consultivo» sono aggiunte
le seguenti: «di cui all’articolo 9»;
g) dopo il comma 2 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
«2 bis. La tempistica di cui all’articolo 7, commi 3 bis e 4,
e all’articolo 9, commi 2 e 7, non si applica alle domande
di incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo
di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5.».
2. E’ abrogato l’articolo 25, comma 3 bis, della legge regionale
28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo
della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e
successive modificazioni). Le disposizioni dell’articolo 25, comma
3 bis, della l.r. 34/1983 continuano ad applicarsi ai procedimenti
di incorporazione di comuni pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. Si considerano pendenti le richieste
di incorporazione presentate:
a) prima dell’entrata in vigore della presente legge;
b) dopo la data di cui alla lettera a), purché i relativi referendum
consultivi comunali risultino effettuati entro la data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 2 bis dell’articolo 10 della l.r. 29/2006 si applica
anche ai procedimenti di incorporazione di comuni di cui al
comma 2 del presente articolo.
Art. 4
(Modifiche all’art. 18 della l.r. 19/2008)
1. All’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19
(Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina
delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato
di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa
alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i
comuni che aderiscono ad un’unione di comuni lombar-
da esercitano in gestione associata almeno cinque delle
funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.»;
b) al comma 5 dell’articolo 18 dopo le parole «garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza
di ogni comune» sono aggiunte le seguenti: «Le
sedute del Consiglio dell’unione sono pubbliche.».
Art. 5
(Modifica alla l.r. 1/2012)
1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 1 febbraio 2012,
n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo,
diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) è
inserito il seguente:
«Art. 14 bis
(Iscrizione ad albi, registri, elenchi)
1. Tutti i procedimenti di iscrizione su base regionale ad
albi, registri ed elenchi comunque denominati, non istituiti
o disciplinati da norme statali, diversi da quelli di cui all’articolo
6, comma 6, della legge regionale 19 febbraio 2014,
n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro
e la competitività), il cui esito dipenda esclusivamente
dall’accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti
o atti amministrativi a contenuto generale, sono sostituiti
da una comunicazione del legale rappresentante dell’impresa,
dell’associazione o dell’ente ovvero dell’interessato,
all’autorità competente presso cui è istituito l’albo. L’iscrizione
agli albi, registri ed elenchi decorre dalla data di invio
della comunicazione. Le autorità competenti alla loro tenuta
dispongono, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli accertamenti e i controlli a campione
sul possesso dei requisiti e adottano gli eventuali provvedimenti
di cancellazione.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
legge recante «Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale
ed economico» la Giunta regionale, con deliberazione
da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione,
individua, in base alle segnalazioni delle direzioni interessate,
i procedimenti di iscrizione ad albi, registri ed elenchi
ai quali non si applica la disciplina di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono efficaci dal
giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione
di cui al comma 2.».
Art. 6
(Modifiche alla l.r. 7/2012)
1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita,
lo sviluppo e l’occupazione) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla rubrica dell’articolo 51, dopo le parole «delle comunicazioni»
sono inserite le seguenti: «e dell’interscambio
applicativo»;
b) al comma 1 dell’articolo 51 le parole «favorendo l’utilizzo di
modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio
in cooperazione applicativa» sono sostituite dalle seguenti:
«favorendo l’utilizzo di modulistiche condivise e compilabili
on-line e servizi informativi interoperabili anche in cooperazione
applicativa»;
c) alla rubrica dell’articolo 52 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «anche in chiave di cooperazione tra le
pubbliche amministrazioni»;
d) al comma 1 dell’articolo 52 le parole «agli artt. 50 e seguenti»
sono sostituite dalle seguenti: «agli artt. 50, 52 e 68
comma 3» e le parole «adotta determinazioni in ordine alla
definizione delle basi di dati regionali da rendere disponibili
a cittadini ed imprese in formato aperto» sono sostituite
dalle seguenti: «adotta determinazioni in ordine alla
individuazione delle basi di dati regionali e del SIREG da
rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto
attraverso il portale regionale open data dedicato»;
e) dopo il comma 1 dell’art. 52 è inserito il seguente:
«1 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina
i dati consiliari da pubblicare sul portale regionale
open data dedicato.»;
f) il comma 2 dell’articolo 52 è abrogato;
g) dopo il comma 2 dell’articolo 52 sono aggiunti i seguenti:
«2 bis. I criteri per l’individuazione degli insiemi di dati da
pubblicare in open data devono tenere conto degli obblighi
posti dalle norme vigenti e consentire una valutazione
dell’utilità delle informazioni per un possibile riutilizzo da
parte di cittadini, imprese e associazioni, sia per la semplice
consultazione sia per una loro rielaborazione anche
per fini commerciali.
2 ter. Al fine di attivare una collaborazione con tutti gli
enti lombardi interessati alla diffusione e al riuso di dati
aperti, la Giunta regionale mette a disposizione di tutte le
amministrazioni il portale regionale open data dedicato, il
supporto tecnico e le conoscenze necessarie, allo scopo
di realizzare un unico punto di riferimento regionale ove reperire
i dati aperti della Lombardia.
2 quater. La Giunta promuove anche lo sviluppo di servizi
di interscambio dati tra le amministrazioni pubbliche
lombarde e con lo Stato, allo scopo di favorire la circolazione
di dati e informazioni utili per migliorare l’efficienza
dei servizi pubblici erogati e il monitoraggio degli interventi
realizzati sul territorio.»;
h) dopo l’articolo 52 sono inseriti i seguenti:
«Art. 52 bis
(Riuso dei programmi informatici)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 69 del d.lgs. 82/2005,
al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione
tecnologica, organizzativa e operativa delle pubbliche
amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici
di cui le stesse abbiano la disponibilità.
2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo
regionale dei programmi informatici e delle applicazioni
tecnologiche realizzati dalle amministrazioni pubbliche
disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli
prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura
documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme
proprietarie, loro livello di riusabilità e possibilità di
ulteriore sviluppo.
3. Il catalogo è pubblico.
4. La Giunta regionale consente l’inserimento all’interno
del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni
tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di
soggetti privati che ne facciano richiesta.
Art. 52 ter
(Interventi per la crescita digitale)
1. La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnicospecialistico
per la progettazione e lo sviluppo di interventi
di digitalizzazione e per l’attuazione del codice dell’amministrazione
digitale, in particolare per la predisposizione di
bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture ICT, per
la razionalizzazione dei data center, per la gestione del sistema
informativo integrato di contabilità e per la gestione
del patrimonio informativo.
2. Per realizzare il consolidamento e la razionalizzazione
dei data center pubblici lombardi, il data center della Regione
è a disposizione degli enti locali e di altri soggetti
pubblici sulla base di specifici accordi.
Art. 52 quater
(Ecosistemi digitali della Lombardia)
1. La Giunta regionale, al fine di creare le condizioni per
lo sviluppo di ecosistemi digitali, definisce linee guida per
operatori pubblici e privati.»;
i) il comma 2 dell’articolo 53 è abrogato;
j) la lettera c) del comma 10 dell’articolo 55 è abrogata.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle modifiche apportate
alla l.r. 7/2012 dal comma 1, previsti in 950.000,00 euro per
l’anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 1
«Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma
08 «Statistica e sistemi informativi» – Titolo II «Spese in
conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio
di previsione 2015-2017.
3. A decorrere dagli esercizi successivi al 2015 alle spese di
cui al comma 2 si provvede con la legge di approvazione del
bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 25 della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione.
Art. 7
(Modifiche all’art. 2 della l.r. 18/2012)
1. All’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18
(Legge finanziaria 2013) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 ter per le sole
variazioni di bilancio.»;
b) il comma 8 ter è sostituito dal seguente:
«8 ter. I pareri relativi alle proposte di legge recanti variazioni
di bilancio sono resi entro tre giorni lavorativi dalla
trasmissione ai revisori da parte della Giunta regionale e
comunque, se inerenti a proposte di iniziativa consiliare,
entro il termine indicato dalle commissioni consiliari alla
stessa Giunta regionale per la trasmissione della relazione
tecnica. Decorso inutilmente il termine, il parere s’intende
espresso in senso positivo.».
Art. 8
(Modifica all’art. 16 della l.r. 19/2014)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 8
luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi
regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e
territoriale) sono aggiunti i seguenti:
«3 bis. Al fine di valorizzare e potenziare l’attrattività dei
territori lombardi nel semestre dell’evento Expo Milano
2015 la Regione promuove strumenti di programmazione
negoziata per sostenere progetti territoriali espressione
del partenariato locale promosso di norma da camere
di commercio, province, città metropolitana e comuni
capoluogo.
3 ter. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del
comma 3 bis quantificati in 3.100.000,00, euro si fa fronte
per l’anno 2015 con l’incremento di risorse di pari importo
della missione 14 «Sviluppo economico e competitività»,
programma 01 «Industria PMI e Artigianato» - Titolo I «Spese
correnti» e corrispondente riduzione della disponibilità di
competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali
e generali, di gestione e di controllo», programma 07 «Elezioni
e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» - Titolo
I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del
bilancio regionale 2015-2017.».
Art. 9
(Spese di gestione dei fondi conferiti a società regionali)
1. Per la semplificazione dei processi contabili connessi
all’attuazione dell’articolo 17 ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto), dall’entrata in vigore della
presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni
regionali che prevedono l’imputazione delle spese di gestione
a carico dei fondi conferiti a società del sistema regionale di
cui all’Allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre
2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento
di programmazione economico-finanziaria regionale,
ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della Regione” – collegato 2007).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le disposizioni
di dettaglio e ad attuare le variazioni di bilancio necessarie al
riordino dei relativi procedimenti amministrativi, anche in deroga
agli atti convenzionali in essere.
Art. 10
(Cessione di crediti)
1. La Giunta regionale, in relazione ai propri fabbisogni finanziari,
al fine di anticipare flussi di entrate, è autorizzata a cedere
propri crediti, certi, liquidi ed esigibili, alle società di cui all’Allegato
A1, Sezione I, della l.r. 30/2006.
2. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione,
criteri e modalità operative dell’operazione di cessione.
Art. 11
(Modifiche alla l.r. 50/1986)
1. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme
per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni,
iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione
della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 2 dell’articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il patronato, il patrocinio, la partecipazione della Regione
a comitati d’onore o altre forme di onorificenza che
non comportano impegni di spesa per la Regione stessa
sono richiesti dai promotori delle iniziative e delle manifestazioni
di rilievo regionale di cui all’articolo 5, siano essi
soggetti profit o non profit, con istanza motivata da presentare
al Presidente della Giunta regionale, agli assessori o
ai sottosegretari competenti per materia e possono essere
concessi dallo stesso Presidente, dagli assessori o dai sottosegretari
competenti per materia.
2. La Giunta regionale può inoltre disporre il conferimento
di diplomi d’onore, targhe, coppe o altri premi non in
denaro.»;
b) il comma 3 dell’articolo 7 è abrogato;
c) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 sono estese a favore
di iniziative, manifestazioni, esposizioni e mostre di rilievo
regionale, nazionale e internazionale, che non godano di
altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui
alla presente legge.».
Art. 12
(Modifiche all’art. 26 bis della l.r. 34/1983)
1. All’articolo 26 bis della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34
(Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia
– Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo del comma 5, le parole «in ogni comune»
sono soppresse e dopo le parole: «sono sorteggiate»
sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del regolamento di cui
al comma 7,»;
b) al quinto periodo del comma 5, le parole «25 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;
c) al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b bis) la procedura e le modalità di effettuazione del sorteggio
di cui al comma 5;»;
d) al comma 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e bis) fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 8, le modalità di trasmissione dei risultati delle
votazioni;»;
e) al comma 8, al secondo periodo, la parola «e» è sostituita
dalla seguente: «o».
Art. 13
(Modifiche all’art. 2 della l.r. 20/2013)
1. All’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20
(Legge di stabilità 2014) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole «dal 31 dicembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «dal 30 giugno 2018»;
b) al comma 4 le parole «2014» e «2014/2016» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «2018» e «2018/2020».
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della l.r.
20/2013, come modificato dal comma 1, si fa fronte, per gli esercizi
dal 2015 al 2017, tramite riduzione rispettivamente dell’importo
di 3 milioni di euro della disponibilità di competenza e di
cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione»,
programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato».
Art. 14
(Abrogazione delle leggi regionali 64/1989 e 77/1989)
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 27 novembre 1989, n. 64 (Contributo annuale
della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione
e Difesa Sociale);
b) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale
per la tutela delle popolazioni appartenenti alle «etnie tradizionalmente
nomadi e seminomadi»).
TITOLO II
AMBITO ECONOMICO
Art. 15
(Modifiche alla l.r. 24/2006)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per
la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela
della salute e dell’ambiente) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 è sostituita dalla
seguente:
«c)estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre
2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e
la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti
di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari,
anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità
per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia
tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e
proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali,
come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/
UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE);»;
b) dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 è aggiunta
la seguente:
«b bis) le prescrizioni da rispettare in caso di sostituzione
del generatore di calore e di ristrutturazione o di nuova
installazione dell’impianto termico.».
Art. 16
(Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 10/2003 –
relative disposizioni transitorie)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 144 è sostituito dal seguente:
«Art. 144
(Licenze di pesca)
1. L’esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad
eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità
privata, è subordinato al possesso di una delle
seguenti licenze:
a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca
professionale;
b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca
dilettantistica.
2. Per le licenze di cui al comma 1 è dovuta una tassa
annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II
della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10
(Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia
tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali).
3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino
rilasciato dalla Città metropolitana di Milano e dalla
Provincia di Sondrio per i territori di rispettiva competenza
e dalla Regione per la restante parte del territorio, secondo
un modello predisposto dalla competente struttura regionale.
Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali
abbiano superato l’esame di idoneità all’esercizio della
pesca professionale al termine di un corso di formazione
organizzato dalle province secondo apposito programma
anch’esso predisposto dalla competente struttura regionale.
La validità della licenza è condizionata al versamento
annuale della tassa di concessione.
4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta
di versamento della tassa di concessione regionale su cui
sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale
del versamento.
5. E’ fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate
da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e
Bolzano.
6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca
di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a
diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di
cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) che esercitino la pesca con l’uso
della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno
o più ami.»;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 147 è sostituita dalla
seguente:
«a)sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00
per chi esercita la pesca professionale senza licenza in
corso di validità;»;
c) le lettere f) ed f bis) del comma 2 dell’articolo 149 sono
soppresse.
2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni
legislative regionali in materia tributaria – Testo unico
della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 8 dell’articolo 34 è abrogato;
b) al Titolo II della Tabella A, in corrispondenza del numero
d’ordine 18:
1. le parole riportate nella colonna «Indicazione degli atti
soggetti a tassa» da «Licenza per la pesca nelle acque
interne» a «secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti
del Consiglio Regionale. Omissis…» sono sostituite
dalle seguenti:
«Licenze per la pesca nelle acque interne:
tipo A: licenza per la pesca professionale:
tipo B: licenza per la pesca dilettantistica:»;
2. l’importo riportato nelle colonne «Tassa di rilascio» e
«Tassa annuale» è sostituito dal seguente: «45,00» per la
licenza di tipo A e dal seguente: «23,00» per la licenza di
tipo B.
3. Le licenze di pesca di tipo A rilasciate alla data di entrata
in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza,
purché, a decorrere dal primo rinnovo del versamento della
relativa tassa annuale di concessione, si corrisponda l’importo
indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.
4. Le licenze di pesca di tipo B rilasciate alla data di entrata
in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza
della relativa tassa annuale di concessione. Dopo tale data,
le suddette licenze sono costituite dalla ricevuta di versamento
della relativa tassa di concessione secondo l’importo indicato
nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.
5. Le licenze di pesca di tipo D rilasciate alla data di entrata
in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza.
Art. 17
(Modifiche alla l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell’articolo 22 le parole «comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6 bis»;
b) al comma 6 dell’articolo 27, dopo le parole «in forma itinerante»
sono aggiunte le seguenti: «di cui ai commi 7 e 8
dell’articolo 22» e le parole «e con la confisca delle attrezzature
e della merce» sono soppresse;
c) dopo il comma 6 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:
«6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
di cui all’articolo 22, commi 4 e 5, è punito con la
sanzione ammmistrativa del pagamento di una somma
da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature
e della merce.»;
d) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 85 le parole «il rilascio
delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«l’adozione dei provvedimenti relativi»;
e) il comma 1 dell’articolo 95 è sostituito dal seguente:
«1. L’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti
può essere sospeso con le modalità individuate
dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici
mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per documentati
motivi, che devono essere comunicati al comune
prima del termine dell’originaria scadenza.»;
f) il comma 2 dell’articolo 95 è sostituito dal seguente:
«2. Nelle more dell’approvazione del provvedimento di
Giunta regionale di cui al comma 1, l’esercizio degli impianti
stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso
per un periodo non superiore a dodici mesi, previa
autorizzazione del comune rilasciata su motivata richiesta
del titolare.»;
g) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 100 le parole «non
autorizzata» sono soppresse e dopo le parole «dell’impianto»
sono aggiunte le seguenti: «con modalità non conformi
a quanto previsto dal provvedimento di cui all’articolo 95,
comma 1».
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 8 luglio 2015
Roberto Maroni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/741
del 30 giugno 2015)