Nulla la notifica in proprio via PEC effettuata prima del 15 maggio 2014
[color=red][b]Cassazione civile Ordinanza, Sez. VI, 09/07/2015, n. 14368[/b][/color]
La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell'art. 3-bis della 1. n. 53/1994 si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma. Una notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3 -bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si deve, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con ordinanza del 9 luglio 2015 n. 14368.
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