Data: 2015-07-17 09:46:18

LUDOPATIA - legittime le ordinanze sindacali anche senza indirizzi del Consiglio

LUDOPATIA - legittime le ordinanze sindacali anche senza indirizzi del Consiglio

[color=red][b]TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 16 luglio 2015 n. 811
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N. 00811/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00810/2015 REG.RIC.

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SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2015, proposto da:
Adria Gaming Vicenza Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Lovato, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;
contro
Comune di Schio, rappresentato e difeso dall'Umberto Poscoliero, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;
U.T.G. - Prefettura di Vicenza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 156 del Sindaco di Schio del 23.03.2015 notificata alla ricorrente il 24.03.2015;e per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni occorrendi nel caso di declaratoria di illegittimità degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Schio e di U.T.G. - Prefettura di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 28.04.2015, la società Adria Gaming ha impugnato l'ordinanza sindacale n.156 di reg., notificata in data 24.03.2015, con la quale il Sindaco di Schio ha stabilito la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. nr.2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011) ex artt. 86 e 88 TULPS.
L'ordinanza sindacale ha limitato gli orari di apertura delle sale gioco d'azzardo dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, mentre nulla è cambiato per il connesso esercizio pubblico di bar - ristorazione.
Il provvedimento è scaturito a seguito di una indagine sulla realtà sociale del territorio svolta dall'Ulss n.4 con relazione in data 20.03.2015 da cui emerge il costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia, che coinvolgono non solo la singola persona, ma anche tutta la famiglia, con evidenti e inevitabili ripercussioni sulla comunità locale, dei cui bisogni, assume il Comune, il Sindaco deve farsi carico, individuandosi come 74 siano i casi di ludopatia riconosciuta.
L'Ulss 4 in particolare ha evidenziato che “quanto più sono numerose le opportunità di gioco e il tempo a disposizione della popolazione, maggiore è il numero dei dipendenti” e quindi il provvedimento restrittivo adottato si prefigge di contrastare il fenomeno nel rispetto della libera iniziativa economica.”, sicchè il denunciato difetto di motivazione e istruttoria non può essere condiviso.
In via più generale, è certo che la misura non sia ex se idonea a risolvere il grave problema che l’emersione di fenomeni quali la contrazione del lavoro e la crisi economica sociale ha reso facile e comodo viatico alla produzione di un reddito, peraltro solo presunto, in uno con il diffondersi di punti gioco mercè la sostanziale liberalizzazione del mercato che consente l’apertura di sale scommesse dei più vari operatori commerciali; e ciò sia perché l’accesso fisico alla sala giochi è facilmente sostituibile da parte della clientela più giovane mediante quello virtuale ai siti informatici, sia ricercando all’interno del territorio regionale quelle aree in cui il gioco non sia così limitato da provvedimenti sindacali consimili.
[color=red][b]Tuttavia la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia la esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art.50 comma 7 TUEL, sia che ciò possa essere fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, come contestato con il secondo motivo di ricorso, posto che la norma impone un vincolo di conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale (cfr. TAR Lazio, sez. II 2.04.2010, n.5619).[/b][/color]
[b]Va parimenti respinto il motivo afferente la violazione dell’art. l'art. 31 D.L. 201/2011, secondo il quale l'esercizio di attività commerciali non possa essere soggetto a contingenti limiti territoriali
o ad altri vincoli se non per l'esigenza di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, in quanto la norma non vieta l'imposizione di limiti di orario almeno per la tutela della salute e dell'ambiente e, inoltre, nel caso di specie, i limiti di orario non riguardano neppure l'apertura degli esercizi ma l'uso degli apparecchi (Tar Ve sez.III^ ord. 641/2014, n.642/2014, n. 643/2014 e n.644/2014).[/b]
E l’interesse meramente economico della società ricorrente, la quale vede solo limitata nel numero di ore quella parte di attività legata all'utilizzo delle apparecchiature con vincite in denaro, con derivata contrazione dei profitti, è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d’azzardo patologico che comporta sia oneri pubblici che economici a carico del
S.S.N. (cfr. Tar Ve sez.III^ ord. 641/2014, n.642/2014, n. 643/2014 e n.644/2014; Cons. St. sent. 5826/2014).
In ogni caso, l'attività di bar e ristorazione non viene minimamente interessata dal provvedimento impugnato.
Il ricorso deve dunque essere respinto, potendosi disporre la compensazione delle spese del giudizio in ragione della comunque non consolidata giurisprudenza sulla questione oggetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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