Data: 2015-07-16 18:39:58

SUOLO PUBBLICO - per la decadenza occorrono accertamenti in loco

SUOLO PUBBLICO - per la decadenza occorrono accertamenti in loco

[color=red][b]Tar Sardegna, sentenza del 3 luglio 2015, n. 913 [/b][/color]

N. 00913/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00436/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2015, proposto da:
Trogu Teresina Titolare Omonima Ditta Individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Sonnino N.37;
contro
Comune di Solarussa, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Casula, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Battista Simula in Cagliari, Via Pessina, N.10;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1709, in data 26.3.15, col quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Solarussa ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione n° 12, del 5.7.13, per l’occupazione permanente di suolo pubblico in via Gramsci n. 26 ed ha ordinato la rimozione della struttura amovibile risultante dall’elaborato planimetrico allegato alla richiesta che ha condotto alla predetta autorizzazione entro il termine di 30 giorni, con avvertenza che la mancata rimozione comporterà altresì l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, in quanto diverrà una struttura in assenza di titolo autorizzatorio;- di tutti gli atti presupposti, conseguenti inerenti o comunque connessi agli atti sopra indicati ed in particolare la nota di diniego prot. 2427, del 12.5.15, che ha fatto seguito all’istanza avanzata dal sottoscritto Avvocato per il riesame della pratica in autotutela.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Solarussa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Solarussa ha dichiarato la decadenza della concessione di suolo pubblico per la sistemazione di tavolini e sedie nel marciapiede antistante il locale commerciale “Bar Movida” di proprietà della ricorrente.
Il ricorso deve essere accolto essendo fondata la censura di violazione dell’articolo 7 del regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
[b]Come esattamente rilavato dalla ricorrente, la decadenza è stata dichiarata per asserite reiterate violazioni sull’uso dello spazio avuto in concessione, consistenti nel porre ostacoli al passaggio dei pedoni sul striscia di marciapiede che doveva essere lasciata libera, mentre dal provvedimento impugnato l’unica violazione accertata è quella risultante dal richiamato verbale in data 9 febbraio 2015 dei vigili urbani del Comune.[/b]
[color=red][b]Le asserite segnalazioni dei cittadini del Comune, di cui è menzione nel provvedimento, non possono, in assenza di una verifica sull’attendibilità delle stesse da parte del Comune tramite accertamenti in loco, essere considerate utili al fine di dedurne la reiterata violazione del regolamento, come prevede il citato articolo 7.[/b][/color]
[b]Le verifiche in loco sono mancate nonostante l’accertamento in questione rappresenti un’attività alquanto facile, trattandosi di verificare, su area pubblica, l’esistenza o meno di ostacoli che impediscono il libero passaggio dei pedoni sulla striscia di mt 1,50 di marciapiede esclusa dalla concessione; attività che i vigili urbani del Comune potrebbero svolgere facilmente e quasi quotidianamente.[/b]
Parimenti di nessuna utilità, al fine di dimostrare la reiterazione della violazione, sono le segnalazioni della Prefettura di Oristanto e dei Carabinieri Solarussa atteso che esse contengono meri esposti di cittadini non avvalorate da successivi accertamenti degli stessi Carabinieri.
Non sono neppure utilizzabili le violazioni poste a fondamento della dichiarazione di decadenza del 30.1.2013, in considerazione del fatto che quel procedimento è stato chiuso e definito con un provvedimento sanzionatorio, mentre il provvedimento impugnato è successivo alla nuova e autonoma autorizzazione amministrativa rilasciata il 5.7.2013.
[b]Pertanto il provvedimento impugnato si rivela illegittimo per assenza del presupposto richiesto dall’articolo 7 del regolamento: le reiterate violazioni.[/b]
Va precisato, comunque, che l’annullamento del provvedimento impugnato fa venire meno la conclusione del procedimento sanzionatorio con la logica conseguenza che la violazione accertata con il verbale dei vigili urbani del 19.2.2015 ben può essere utilizzato, ai fini della dimostrazione della reiterazione e nell’eventualità di una successiva violazione alle prescrizioni d’uso da parte della ricorrente, ai fini dell’adozione di un nuovo provvedimento di decadenza.
In conclusione il ricorso va accolto ed annullato il provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla il provvedimento di decadenza.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1500,00 (millecinquecento,00) oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Scano, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Antonio Plaisant, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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