Il titolare di un centro sportivo vuole aprire un chiosco estivo all'interno delle proprie strutture (quindi su uno spiazzo della propria area privata).
Il chiosco sarebbe di quei prefabbricati mobili, quindi dal punto di vista urbanistico (come riferitomi dal nostro Ufficio Tecnico) potrebbe lasciarlo installato come struttura "temporanea" per non più di 90 giorni.
Dal punto di vista prettamente commerciale, come si autorizza un'attività di questo tipo?
Diventerebbe un pubblico esercizio a tutti gli effetti (anche se temporaneo) e quindi dovrebbe sottostare a tutte le norme del caso (sorvegliabilità, requisiti professionali etc. etc.)?
Come si gestisce una situazione simile?
Grazie.
Il titolare di un centro sportivo vuole aprire un chiosco estivo all'interno delle proprie strutture (quindi su uno spiazzo della propria area privata).
Il chiosco sarebbe di quei prefabbricati mobili, quindi dal punto di vista urbanistico (come riferitomi dal nostro Ufficio Tecnico) potrebbe lasciarlo installato come struttura "temporanea" per non più di 90 giorni.
Dal punto di vista prettamente commerciale, come si autorizza un'attività di questo tipo?
Diventerebbe un pubblico esercizio a tutti gli effetti (anche se temporaneo) e quindi dovrebbe sottostare a tutte le norme del caso (sorvegliabilità, requisiti professionali etc. etc.)?
Come si gestisce una situazione simile?
Grazie.
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SCIA DI SOMMINISTRAZIONE e NOTIFICA SANITARIA che farà come STAGIONALE se è permanente e si ripete negli anni, o OCCASIONALE se è solo per il 2015.
Nessun problema di sorvegliabilità (essendo interna alla struttura).
Sui requisiti sarà lui a individuarli tenuto conto della temporaneità (potendo se del caso fruire dei servizi igienici o di altre strutture del centro).
FATTIBILE
Il titolare di un centro sportivo vuole aprire un chiosco estivo all'interno delle proprie strutture (quindi su uno spiazzo della propria area privata).
Il chiosco sarebbe di quei prefabbricati mobili, quindi dal punto di vista urbanistico (come riferitomi dal nostro Ufficio Tecnico) potrebbe lasciarlo installato come struttura "temporanea" per non più di 90 giorni.
Dal punto di vista prettamente commerciale, come si autorizza un'attività di questo tipo?
Diventerebbe un pubblico esercizio a tutti gli effetti (anche se temporaneo) e quindi dovrebbe sottostare a tutte le norme del caso (sorvegliabilità, requisiti professionali etc. etc.)?
Come si gestisce una situazione simile?
Grazie.
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SCIA DI SOMMINISTRAZIONE e NOTIFICA SANITARIA che farà come STAGIONALE se è permanente e si ripete negli anni, o OCCASIONALE se è solo per il 2015.
Nessun problema di sorvegliabilità (essendo interna alla struttura).
Sui requisiti sarà lui a individuarli tenuto conto della temporaneità (potendo se del caso fruire dei servizi igienici o di altre strutture del centro).
FATTIBILE
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Grazie mille, però non capisco il discorso del "sarà lui ad individuare i requisiti".
Il concetto di "temporaneo" poi è ampiamente labile. Per una manifestazione temporanea non serve preposto con requisiti professionali, ma si considera tale il classico esempio di festa paesana o di associazione che dura qualche sera.
In questo caso il "temporaneo" sarebbero 3 mesi di un'estate in cui il chiosco sarebbe aperto di fatto tutte le sere. A questo punto, il preposto deve avere i requisiti professionali richiesti per l'apertura di un pubblico esercizio o possiamo "stirare" il concetto di temporaneità in modo così ampio da considerare 3 mesi di attività al pari di una festicciola paesana?
Essendo io quello che poi dovrà verificare la Scia vorrei avere le idee chiare.
Grazie ancora.. ;)
L'attività di somministrazione in forma professionale prevede il requisito.
Il d.l. 5/2010 (art. 41) che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande si può fare senza requisito professionale [u]in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari[/u].
Sul concetto di temporaneo la l.r. 6/2010 lo prevede espressamente all'art. 72, ma riferito a [u]riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione[/u] e con durata non superiore a quella della manifestazione, e validi solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.
Sulla stagionale invece il riferimento è l'art. 69 comma 11 (1. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 e degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 150, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale).
Oltre a questo e alla luce delle liberalizzazioni si considera stagionale l'attività svolta con continuità temporale (negli anni) in un preciso frangente dell'anno. L'idea è quella di evitare al soggetto di fare SCIA per avvio a inizio stagione e SCIA di cessazione a fine, ogni anno...
Temporanea è quindi una forma semplificata di SCIA per la quale semplicemente si comunica direttamente la data di cessazione.
L'attività di somministrazione in forma professionale prevede il requisito.
Il d.l. 5/2010 (art. 41) che l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande si può fare senza requisito professionale [u]in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari[/u].
Sul concetto di temporaneo la l.r. 6/2010 lo prevede espressamente all'art. 72, ma riferito a [u]riunioni straordinarie di persone il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione[/u] e con durata non superiore a quella della manifestazione, e validi solo in relazione ai locali o ai luoghi nei quali si svolge la manifestazione.
Sulla stagionale invece il riferimento è l'art. 69 comma 11 (1. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 e degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 150, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale).
Oltre a questo e alla luce delle liberalizzazioni si considera stagionale l'attività svolta con continuità temporale (negli anni) in un preciso frangente dell'anno. L'idea è quella di evitare al soggetto di fare SCIA per avvio a inizio stagione e SCIA di cessazione a fine, ogni anno...
Temporanea è quindi una forma semplificata di SCIA per la quale semplicemente si comunica direttamente la data di cessazione.
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Quindi ricapitolando:
il requisito professionale servirà indipendentemente dalla durata dell'attività, mentre il riferimento alla "temporanea" è legato al tipo di Scia e alla segnalazione da parte dell'esercente della fine dell'attività all'interno di un'unica pratica.
diversa sarebbe la situazione se il chiosco fosse a servizio di una Associazione, giusto? In quel caso, ovviamente mantenendo la somministrazione rivolta esclusivamente ai soci, i requisiti professionali non sono necessari, o sbaglio?
Grazie.
Ci sono 3 casi:
- impresa che svolge attività commerciale - serve requisito;
- associazione che somministra solo ai soci (circolo privato) - non serve solo se la somministrazione la si fa all'interno. Se si delega ad un soggetto esterno sì;
- somministrazione durante manifestazioni (esempio tipico sagra del paese) - non serve.
Ci sono 3 casi:
- impresa che svolge attività commerciale - serve requisito;
- associazione che somministra solo ai soci (circolo privato) - non serve solo se la somministrazione la si fa all'interno. Se si delega ad un soggetto esterno sì;
- somministrazione durante manifestazioni (esempio tipico sagra del paese) - non serve.
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Perfetto, sintetico ed esaustivo.. ;D
Grazie.