Buongiorno.
Un attività che attualmente vende rigorosamente solo prodotti senza glutine, alimentari e non alimentari, vorrebbe integrare la tipologia merceologica con anche altri prodotti omeopatici, anche questi sia alimentari e non. Mi auguro che questo tipo di "ampliamento merceologico" non comporti alcunché...
esatto?
Grazie1000
Un conto è la produzione di alimenti privi di glutine, un conto è la commercializzazione.
Nel primo caso si applicano le rigorose norme in materia. Qui trovi chiare indicazioni:
- [url=http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=979&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=dietetici]http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=979&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=dietetici[/url]).
- [url=http://www.celiachia.it/menu/faq.aspx?idcat=19&idfaq=130]http://www.celiachia.it/menu/faq.aspx?idcat=19&idfaq=130[/url]
Nel secondo invece non ci sono particolari adempimenti, se i prodotti venduti sono confezionati.
In caso diverso (prodotti sfusi) ti rimando a questo approfondimenti: [url=http://www.celiachia.it/menu/faq.aspx?idcat=19&idfaq=108]http://www.celiachia.it/menu/faq.aspx?idcat=19&idfaq=108[/url]
In relazione ai “prodotti” omeopatici, si evidenzia che i [u][b]farmaci[/b][/u] omeopatici sono vendibili [u][b]solo[/b][/u] da farmacie e parafarmacie (alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine), in quanto medicinali vendibili senza obbligo di presentazione di ricetta medica.
Le preparazioni magistrali di omeopatici possono essere allestite [u][b]in farmacia[/b][/u] in seguito a presentazione di ricetta medica ripetibile.
Alla luce di quanto sopra, un esercizio commerciale [u][b]NON[/b][/u] può vendere farmaci omeopatici; in caso contrario, si incorre nel [u][b]reato[/b][/u] di cui all’articolo 348 c.p. (“[i]Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516[/i]”).