Buongiorno, un privato ha chiesto informazioni sull'apertura di un centro estivo per bambini da 6 ai 10 anni.
Credo si possa considerare come un'attività libera, ad esempio la ludoteca o baby parking, quindi esercitabili senza Scia, permesso, Autorizzazione.
Leggendo sul sito della Comera di Commercio si dice che per aprire un'attività di organizzazione di centri estivi, non sono necessari requisiti particolari ma l'accreditamento e la convenzione presso il Comune.
Vorrei sapere se esistono norme che regolano tale attività e se la competenza è del Suap.
Casomai devono ottemperare agli adempimenti burocratici: iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, apertura della partita IVA, iscrizione all’INPS, iscrizione all’INAIL, valutazione del rischio L. 626/1994, assicurazione bambini, agibilità dei locali, rispetto normative igienico sanitarie e autorizzazione della ASL di competenza, autorizzazione per l’installazione delle insegne e dei cartelli segnaletici stradali...dimentico qualcosa!?!
Se c'è il pernottamento io applicherei la legge 84/2009.
Vedi qua:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009-12-28;84
Il pernottamento non è previsto, comunque grazie per la segnalazione della legge.
Comunque per il tipo di attività che vorranno svolgere, confermi la mia teoria?
Nell'esercitare la somministrazione degli alimenti e bevande, le attività dell'art. 48 della L.R. 28/2005 NON rientrano nei requisiti di qualità ma sono soggette ai requisiti MORALI e PROFESSIONALI, pertanto il centro estivo rientra normalmente nell'art. 48 lett. e)? oppure lett. g)?
[i]Art. 48 - Attività non soggette a requisiti comunali.
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 42-bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20;
d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 235/2001;
e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
f) al domicilio del consumatore;
g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione[/i]
In attesa di riscontro, saluto
Sì, per quello che riguarda la somm.ne puoi applicare l'art. 48.
Per il resto, se non ci sono finalità educative, puoi considerare la cosa come una custodia temporanea di minore non soggetta a particolari regimi abilitativi. Resta inteso che i fabbricati dovranno essere in regola con l'agibilità.
Ritengo opportuno ricordare che, oltre alla scia art. 48 L.R. 28/2005, deve essere presentata anche notifica sanitaria art. 6 Reg. C.E. 852/2004.
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