Un Comune può recedere dall'Unione solo rispettando le regole dettate dalla legislazione regionale e dallo statuto, non può invece appellarsi al potere di revoca disciplinato dall'art. 21-quinquies, L. n. 241 del 1990. Lo afferma la sezione di Parma del Tar Emilia Romagna nella Sent. n. 205 dell'8 luglio 2015, resa all'esito del ricorso avverso gli atti con cui il Consiglio Comunale aveva revocato la delibera di adesione all'Unione e di conferimento delle funzioni, col fine esplicito di far venire meno la propria appartenenza.
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