Data: 2015-07-13 16:54:30

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

Nell'ambito delle manifestazioni temporanee, all'aperto o al chiuso, con l'allestimento di strutture e impianti, quello elettrico, ovvero dal punto di consegna dell'Enel al quadro elettrico delle prese di corrente ove si allaccerà il "service", deve essere dichiarato conforme alla regola tecnica, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, da parte dell'impresa installatrice? Quest'ultima, ai fini della predetta certificazione, deve possedere una abilitazione specifica che si può evincere dalla visura camerale? Qual è la dizione sul certificato camerale che permetta di verificare se è abilitata per tale impianto? Inoltre, il "service" che si allaccia al quadro elettrico ( nella sostanza inserisce delle prese di corrente per i propri apparati ) deve anch'esso redigere la dichiarazione di conformità per quanto di spettanza, oppure basta la dichiarazione di corretto montaggio? Relativamente al solo corretto montaggio, deve possedere abilitazioni specifiche, anch'esse riportate in visura camerale, oppure non è necessario alcunché?
Più in generale quali sono le disposizioni normative che regolano la materia della costruzione di strutture, impianti ecc. che vengono montati e smantati ripetitivamente nell'ambito di manifestazioni temporanee?
Grazie per l'attenzione e vogliate gradire i miei più cordiali saluti     

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Data: 2015-07-16 08:25:25

Re:SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

In genere non si realizza un nuovo impianto elettrico se le attrezzature si innestano in un quadro elettrico già dotato di conformità. L’uso di una prolunga non è un impianto elettrico. In questo caso basta la dichiarazione di corretto montaggio/idoneità. Per la dichiarazione di corretto montaggio basta che il tecnico sia iscritto ad un albo. Io mi atterrei a quanto previsto dall’art. 141 del reg. TULPS:
...professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri

Diciamo che un impianto è costituito da una quadro, dei tubi e delle prese. Anche quelli temporanei sono sottoposti a conformità ma sarà il tecnico a capire se esiste la fattispecie. Vedi qua:
http://download.acca.it/BibLus-net/OpereEdili/CIRCOLARE_Impianti_elettrici_temporanei.pdf
Se occorre la conformità solo un ‘impresa con i requisiti potrà fare la dichiarazione.
L’abilitazione dell’installatore ad operare nel settore impiantistico è subordinata ai requisiti tecnico-professionali indicati dal Decreto 22 gennaio 2008, n.37. L’accertamento dei requisiti tecnico professionali spetta alla Camera di Commercio (non esiste un certificato apposito). Per verificare il possesso delle abilitazioni l’installatore deve allegare la propria visura camerale, nella quale sono elencate le tipologie di impianto sulle quali può operare.


Per la normativa vedi il DM 19/08/96 e il c.d. “decreto palchi” là dove applicabile:
http://www.edilportale.com/news/2015/01/normativa/decreto-palchi-il-ministero-del-lavoro-spiega-come-applicarlo_43279_15.html

riferimento id:27824

Data: 2015-07-19 15:08:07

Re:SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

Per prima cosa, grazie Mario per la tua spiegazione. Però, non averne a male se insisto, ma, purtroppo, ho difficoltà a comprendere e, pertanto, sono a richiederti di confermare o smentire quanto andrò a riassumere di seguito, che rappresenta quello che ho compreso.
Nella sostanza dal punto di consegna Enel della fornitura di energia elettrica fino al quadro dove si innesteranno le prese degli apparati del "service" è necessario che l'installatore rediga certificato di conformità dell'impianto alla regola dell'arte ex art. 7 D.M. 37/2008.
Le spine elettriche degli strumenti del "service" che vanno ad inserirsi direttamente nelle prese del predetto quadro [b]non[/b] sono soggette alla dichiarazione di conformità bensì a quella di corretto montaggio da parte del tecnico abilitato, che mutuiamo dall'art. 141 del Reg. al TULPS. Ho capito bene la tua spiegazione?
Però, se il service invece di collegare direttamente le prese al più volte predetto quadro,  installasse un altro quadro elettrico in parallelo a quello già esistente ed oggetto della dichiarazione di conformità ( art. 7 D.M. 37/2008) ed attingesse da quest'ultimo l'energia elettrica si verrebbe a configurare un nuovo impianto soggetto alla dichiarazione di conformità, ovvero, basterebbe la dichiarazione del tecnico abilitato relativa al corretto montaggio atteso che andrebbe ad inserire lo spinotto del proprio quadro in una delle prese che costituiscono quello oggetto di certificazione?
Forse giudicherai la domanda un tantino sciocca, e mi trovi pienamente d'accordo in considerazione di quanto mi hai già spiegato: [i]"una prolunga non costituisce impianto elettrico"[/i], ma ho già sentito le versioni più disparate ed ambirei a fugare ogni dubbio.

Grazie ancora e buona Domenica

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