Data: 2011-11-16 20:54:38

2013: tutto online e divieto di cartaceo nei rapporti imprese-PA

2013: tutto online e divieto di cartaceo nei rapporti imprese-PA


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011
Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche,    ai    sensi    dell'articolo    5-bis    del    Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. (11A14806)
(GU n. 267 del 16-11-2011 )
 


                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito  dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante
modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  200,
n. 445 e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato  nominato  Ministro
senza portafoglio;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on.
Renato Brunetta,  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al
Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;
  Rilevata la necessita' di  stabilire  le  modalita'  di  attuazione
della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della
quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e  lo  scambio
di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le  imprese
e le amministrazioni pubbliche, nonche' la comunicazione  di  atti  e
provvedimenti amministrativi nei confronti  delle  imprese  avvengono
esclusivamente utilizzando le tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, fissandone i relativi termini;
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa;

                              Decreta:

                              Art. 1

  1. A decorrere dal 1° luglio 2013,  la  presentazione  di  istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a
fini statistici,  tra  le  imprese  e  le  amministrazioni  pubbliche
avvengono esclusivamente in via telematica.

       
     
                              Art. 2

  1.  Le  amministrazioni  centrali  provvedono  alla  completa
informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
entro il 30 giugno 2013.
  2. Ferme restando le procedure informatizzate gia' attive alla data
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma  1,  le
comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite
la posta elettronica certificata di cui  all'articolo  65,  comma  1,
lettera c-bis)  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e
successive  modificazioni,  di  seguito  Codice  dell'amministrazione
digitale.
  3.  Al  fine  di  quanto  previsto  dal  comma  1,  le  pubbliche
amministrazioni    centrali    definiscono    un    programma    di
informatizzazione  delle  comunicazioni  con  le  imprese  fissando
obiettivi  intermedi  quantitativamente  omogenei  a  cadenza  almeno
semestrale.
  4. A ogni scadenza di cui  al  comma  3,  e'  pubblicato  sui  siti
istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco  dei  procedimenti
amministrativi  relativamente  ai  quali  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  sono  svolte  esclusivamente  in  via
telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque  non
superiore a sessanta giorni.
  5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4  e
quelli delle procedure gia' informatizzate alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica
dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3,  del
Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto.  DigitPa
puo' in ogni  caso  richiedere  ulteriori  informazioni  e  gli  atti
necessari alle verifiche di cui al presente comma.

       
     
                              Art. 3

  1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non
possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni  di
cui all'articolo 5-bis,  comma  1,  del  Codice  dell'amministrazione
digitale.
  2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi  in  cui  non  e'
prevista  una  diversa  modalita'  di  comunicazione  telematica,  le
comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della  posta  elettronica
certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli  48  e  65,
comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.

       
     
                              Art. 4

  1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni  di  cui
al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28  dicembre  200,  n.  445  e  dagli
articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.
  2. I casi in cui le istanze  e  le  dichiarazioni  presentate  alle
pubbliche  amministrazioni  per  via  telematica  devono  essere
sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto  di  cui
all'articolo  65,  comma  1-bis),  del  Codice  dell'amministrazione
digitale.
  3.  L'obbligo  di  utilizzare  esclusivamente  le  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis
del  Codice  dell'amministrazione  digitale  e  delle  disposizioni
attuative  di  cui  al  presente  decreto,  si  applica  anche  alla
documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.

       
     
                              Art. 5

  1. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e  5,
costituisce  ipotesi  di  responsabilita'  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del
presente decreto sono rilevanti, ai  sensi  dell'articolo  12,  comma
1-ter), del  Codice  dell'amministrazione  digitale,  ai  fini  della
misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella
individuale dei dirigenti.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 luglio 2011

                          p.Il Presidente
                    del Consiglio dei Ministri
                        Il Ministro delegato
                  per la pubblica amministrazione
                          e l'innovazione
                              Brunetta


                            Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                              Romani


                            Il Ministro
                  per la semplificazione normativa
                              Calderoli


Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 19, foglio n. 308

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