CARTA DI SOGGIORNO - non revocabile se l'immigrato perde il lavoro
[b]T.A.R. Lombardia, sent. 26.06.2015 n. 1477[/b]
N. 01477/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2015, proposto da:
Leslie Herbert Wijesinghe, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Balestro, presso il cui studio, in Milano, corso di Porta Romana, 6, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede, in Milano, Via Freguglia, 1, è domiciliato;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 13198/2014 Imm. del 3.12.2014 notificato il 26.3.2015 con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e conseguentemente rigettata l'istanza di aggiornamento presentata il 14.3.2014, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
[b]- il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Milano ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato in data 4.5.2005 ed ha conseguentemente rigettato l’istanza di aggiornamento presentata il 14.3.2014;[/b]
- il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata percezione di redditi da parte del sig. Wijesinghe, successivamente al rilascio, in suo favore, della permesso di soggiorno;
- in particolare, secondo l’amministrazione resistente, “il riscontro della mancanza di redditi da un così protratto e continuato lasso temporale rivela come la sua integrazione socio lavorativa non si sia mai effettivamente compiuta, integrazione richiesta” al titolare di un titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ciò che configurerebbe il presupposto per l’esercizio del potere di revoca di cui all’art. 21 - quinquies della L. n. 241/90;
Ritenuto che:
[color=red][b]- l’operato dell’Amministrazione sia illegittimo, in quanto contrastante con quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva 2003/109/CE, e dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 che ha recepito tale disposizione nell’ordinamento interno, secondo i quali lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente, potendo essere revocato nei casi previsti dal comma 4 del cit. art. 9, ossia qualora lo straniero sia pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e non invece, come accaduto nel caso di specie, a fronte della mera mancanza di redditi in capo al medesimo;[/b][/color]
[b]- l’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 circoscrive espressamente la facoltà di revoca della carta di soggiorno ai soli casi ivi indicati, non potendo pertanto trovare applicazione la disciplina generale di cui all’art. 21 - quinquies della l. n. 241/90, invece erroneamente invocata nel provvedimento impugnato (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 120/2015; n. 115/2015; sez. I, n. 1353/2015, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cod.proc.amm.);[/b]
- in ragione delle suesposte considerazioni il ricorso debba essere accolto;
- in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di causa possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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