Data: 2015-07-10 17:22:50

discussione con querele per termini presentazione istanza pubblico spettacolo

Egregio dottore,
ho avuto una accesa discussione, con "apprezzamenti" reciproci con un tecnico di parte in merito ai termini per la richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo.
In sostanza la richiesta è stata presentata 15 gg. addietro ed in poco tempo ho dovuto convocare per due volte la commissione di vigilanza per l'esame progetto e sopralluogo che dovremo fare dopo un giorno previa presentazione della ulteriore documentazione richiesta dalla documentazione. Quindi, dopo la presentazione della ulteriore documentazione dovrò convocare, entro 12 ore, la C.C.V.P.S. per il sopralluogo (spettacolo con 1.500 persone).
Ho accusato il tecnico di parte di aver presentato l'istanza poco tempo prima e che la stessa andava presentata almeno 30 gg. prima per non arrivare con l'acqua alla gola.
Lo stesso, con molta arroganza, mi ha risposto che in mancanza di regolamento comunale che specifica i termini per queste fattispecie, se anche lui presenta l'istanza tre giorni prima io sono costretto ad istruire la pratica e a dargli l'autorizzazione dandomi dell'incompetente e dell'ignorante, perchè non esiste un regolamento comunale che regola tali termini
Io gli ho risposto per le rime dicendogli che in assenza di regolamento c'è la legge che prevede che io ho trenta giorni per la concessione dell'autorizzazione e che per tale motivo, ergo, l'istanza andrebbe presentata almeno 31 giorni prima per l'istruttoria.
Date le reciproche parolacce ci siamo promessi denuncia reciproca.
Lo stesso mi accusava di non conoscere le norme sulla sburocratizzazione della P.A.
Gli ho risposto che la sburocratizzazione è avenuta con SCIA che è diversa dall'autorizazione.
Ora è mia intenzione redigere immediatamente un regolamento in tal senso.
Ma secondo Lei è giusta la mia sffemazione (fatta sulla base della L.N. 241/90 - termini 30 gg. per concedere autorizzaizone) o la sua che afferma che in mancanza di regolamento anche se presenta l'istanza tre giorni prima io sono costretto a a dargliela?
Intento è partita la querela reciproca per offese.
Grazie per la cortese risposta

riferimento id:27794

Data: 2015-07-11 07:00:29

Re:discussione con querele per termini presentazione istanza pubblico spettacolo


Egregio dottore,
ho avuto una accesa discussione, con "apprezzamenti" reciproci con un tecnico di parte in merito ai termini per la richiesta di autorizzazione per pubblico spettacolo.
In sostanza la richiesta è stata presentata 15 gg. addietro ed in poco tempo ho dovuto convocare per due volte la commissione di vigilanza per l'esame progetto e sopralluogo che dovremo fare dopo un giorno previa presentazione della ulteriore documentazione richiesta dalla documentazione. Quindi, dopo la presentazione della ulteriore documentazione dovrò convocare, entro 12 ore, la C.C.V.P.S. per il sopralluogo (spettacolo con 1.500 persone).
Ho accusato il tecnico di parte di aver presentato l'istanza poco tempo prima e che la stessa andava presentata almeno 30 gg. prima per non arrivare con l'acqua alla gola.
Lo stesso, con molta arroganza, mi ha risposto che in mancanza di regolamento comunale che specifica i termini per queste fattispecie, se anche lui presenta l'istanza tre giorni prima io sono costretto ad istruire la pratica e a dargli l'autorizzazione dandomi dell'incompetente e dell'ignorante, perchè non esiste un regolamento comunale che regola tali termini
Io gli ho risposto per le rime dicendogli che in assenza di regolamento c'è la legge che prevede che io ho trenta giorni per la concessione dell'autorizzazione e che per tale motivo, ergo, l'istanza andrebbe presentata almeno 31 giorni prima per l'istruttoria.
Date le reciproche parolacce ci siamo promessi denuncia reciproca.
Lo stesso mi accusava di non conoscere le norme sulla sburocratizzazione della P.A.
Gli ho risposto che la sburocratizzazione è avenuta con SCIA che è diversa dall'autorizazione.
Ora è mia intenzione redigere immediatamente un regolamento in tal senso.
Ma secondo Lei è giusta la mia sffemazione (fatta sulla base della L.N. 241/90 - termini 30 gg. per concedere autorizzaizone) o la sua che afferma che in mancanza di regolamento anche se presenta l'istanza tre giorni prima io sono costretto a a dargliela?
Intento è partita la querela reciproca per offese.
Grazie per la cortese risposta
[/quote]

Per punti sintetici:
1) il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi è disciplinato dalla L. 241/1990 art. 2 (Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i [regolamenti comunali]  non  prevedono  un  termine  diverso,  i procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle  amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il termine di trenta giorni.)

2) molte Amministrazioni si sono dotate di regolamenti comunali con termini SUPERIORI a 30 giorni (spesso 60), ma niente vieta che siano previsti inferiori (anche se difficilmente gestibili visto 'intervento della Commissione)

3) se il regolamento comunale manca o non prevede termini il termine è di 30 giorni

4) il termine del procedimento NON IMPLICA che se l'interessato presenta istanza av4rà senz'altro l'atto entro detto termine perchè occorre considerare la possibilità della richiesta di integrazioni che interrompe il termine

QUINDI:
a) del tutto errata l'indicazione per cui se si presenta istanza 3 giorni prima l'ufficio deve rilasciare l'autorizzazione entro la data di inizio dell'attività
b) la data di inizio dell'attività è IRRILEVANTE ai fini amministrativi. L'ufficio deve rispettare il termine massimo a prescindere da quando l'interessato ha programmato di iniziare l'attività (ovviamente di fatto, PER CORTESIA e dovere di collaborazione, ne terrà conto ... ma AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR)
c) un soggetto prudente chiederà autorizzazione almeno 60 giorni prima per essere "sicuro" della conclusione del procedimento nei termini

[i][color=blue][b]VALUTAZIONI NON GIURIDICHE:
[/b][/color]Personalmente sono dell'idea che "il cliente ha sempre ragione" e questo deve valere anche nella PA come indirizzo generale.
Un cittadino (anche professionale) che si arrabbia per pretendere i propri diritti va rispettato perchè è una "sentinella" contro gli abusi della PA.
In questo caso aveva torto, su alcuni aspetti "torto marcio" .... e gli va spiegato bene il perchè ... ma noi viviamo in un contesto dove spesso i "diritti" degli utenti, legislativamente riconosciuti, vengono messi da parte da ignoranza, inefficienza .... e spesso di peggio (mazzette, abuso di potere, logiche politiche ecc...).
Ovviamente non mi intrometto nella vicenda che vi ha riguardato in relazione alle offese, che sono altra cosa ... e che purtroppo vi vedranno coinvolti (salva remissione di querela) per un termine ben superiore ai 15-30 giorni!!!!!!![/i]

P.S.
TORNANDO ALLA QUESTIONE GIURIDICA, visto che hai voluto/dovuto querelare il soggetto a questo punto scattano i meccanismi della [b]INCOMPATIBILITA'[/b] nella gestione dei procedimenti amministrativi in cui è parte lo stesso soggetto.
Ricordo che il DPR 62/2013 (e, se recepito, sicuramente anche il Codice del tuo ente) prevede l'obbligo di RICHIEDERE l'astensione al tuo superiore in caso di grave inimicizia. Quindi devi inviare comunicazione al tuo superiore riferendo dei fatti e chiedendo se devi astenerti (con assegnazione della pratica ad altro collega) o se puoi continuare a gestire il procedimento.

********************

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 7
Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni o ad attivita' che possano  coinvolgere  interessi  propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o
di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con
cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o
rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od
organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,
ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,
societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o
dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui
esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.

riferimento id:27794
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it