Buon pomeriggio.
Il titolare di una tintolavanderia ha avviato la propria attività nel 2009 designando quale responsabile tecnico altra persona. Oggi intende variare il responsabile tecnico designando se stesso in quanto avrebbe maturato i requisiti professionali per “aver svolto un periodo di inserimento non inferiore a due anni in qualità di titolare”. Credo che i requisiti si possano intendere maturati come stabilito dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 2 della legge n. 84/2006. E' corretto?
Grazie.
Tutto corretto. Incollo qualhe disposizione ad uso di tutti. Naturalmente, occorre che il soggetto abbia effettivamente svolto l'attività come sancito al comma 3 dell'art. 2
[i]Art. 2
[...]
2. Per l’esercizio dell’attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di [b]almeno uno[/b] dei seguenti requisiti:
a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;
b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) [b]due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi[/b];
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
3.[b] Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore[/b].
[...]
Art. 4. Modalità di esercizio dell’attività.
1. Presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
[...]
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