secondo voi se il titolare di un locale esclusivamente adibito a distributori automatici di alimenti presenta documentazione che attesta la prevalenza per 80% della vendita di bevande e comunica contestualmente di derogare alle 13 ore giornaliere (fino al momento osservate) in quanto esercizio specializzato, è legittimato a chiudere dopo le 22.00? c'è da ratificare con un atto del sindaco? :-[
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secondo voi se il titolare di un locale esclusivamente adibito a distributori automatici di alimenti presenta documentazione che attesta la prevalenza per 80% della vendita di bevande e comunica contestualmente di derogare alle 13 ore giornaliere (fino al momento osservate) in quanto esercizio specializzato, è legittimato a chiudere dopo le 22.00? c'è da ratificare con un atto del sindaco? :-[
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Premesso che i Comuni turistici avranno orari liberalizzati dal 1 gennaio 2012 (salve ordinanze adottate prima di tale data come fatto da diversi Comuni), fino ad allora gli esercizi esclusivamente destinati a distributori soggiacciono alle norme sugli esercizi di vicinato, comprese le norme sugli orari e relative deroghe.
Quindi anche per essi valgono le deroghe della LEGGE REGIONALE (ma non quelle del regolamento regionale se contrastanti) e quindi anche le deroghe in caso di vendita PREVALENTE (oltre il 50% in relazione al volume d'affari) di uno o più dei prodotti indicati nell'articolo 86:
bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale