Buonasera,
io ho 2 aziende dedite a commercio all'ingrosso (una metalli non ferrosi, l'altra prodotti chimici per industria), una ha partecipazioni nell'altra; la prima ha già regolarmente presentato scia al suap del nostro comune, vorremo fare lo stesso con l'altra ma ci dicono di presentare la documentazione (norme o quant'altro) che non ostino ad avere 2 attività (con partite iva diverse) nello stesso capannone (nello stesso numero catastale); ci potrebbe aiutare?
Altrimenti sarebbe possibile ovviare al problema stoccando nel capannone le merci della seconda con un semplice contratto di conto deposito? Eventualmente sarebbe da presentare al comune o basta un semplice accordo tra le 2 aziende? Tenendo conto che nell'oggetto sociale della prima c'è la possibilità di commercializzare gli stessi materiali della seconda...
Non c'è produzione, ma solo deposito e commercializzazione in entrambe le società.
Grazie
Saluti
Giuseppe
Buonasera,
io ho 2 aziende dedite a commercio all'ingrosso (una metalli non ferrosi, l'altra prodotti chimici per industria), una ha partecipazioni nell'altra; la prima ha già regolarmente presentato scia al suap del nostro comune, vorremo fare lo stesso con l'altra ma ci dicono di presentare la documentazione (norme o quant'altro) che non ostino ad avere 2 attività (con partite iva diverse) nello stesso capannone (nello stesso numero catastale); ci potrebbe aiutare?
Altrimenti sarebbe possibile ovviare al problema stoccando nel capannone le merci della seconda con un semplice contratto di conto deposito? Eventualmente sarebbe da presentare al comune o basta un semplice accordo tra le 2 aziende? Tenendo conto che nell'oggetto sociale della prima c'è la possibilità di commercializzare gli stessi materiali della seconda...
Non c'è produzione, ma solo deposito e commercializzazione in entrambe le società.
Grazie
Saluti
Giuseppe
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NON solo non esiste una norma che vieti la compresenza di due società negli stessi locali (altrimenti i centri commerciali sarebbero tutti abusivi), ma esiste addirittura una NORMA OPPOSTA che legittima la compresenza.
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.