L'esercente di un bar con annessa autorizzazione cosap permanente per il posizionamento di tavoli esterni non ha pagato il canone dovuto per le annualità precedenti. Il nuovo acquirente ha già avuta rilasciata una nuova autorizzazione all'occupazione del medesimo suolo pubblico. Sulla base della teoria che il prezzo di vendita del bar era comunque influenzato dal fatto che è esistente l'utilizzo del suolo pubblico è possibile applicare l'art. 14 del D.Lgs. 472/1999?
Come si può recuperare il credito? Con la riscossione coattiva o si può accedere anche alla revoca in autotutela della concessione cosap ora per allora?
L'esercente di un bar con annessa autorizzazione cosap permanente per il posizionamento di tavoli esterni non ha pagato il canone dovuto per le annualità precedenti. Il nuovo acquirente ha già avuta rilasciata una nuova autorizzazione all'occupazione del medesimo suolo pubblico. Sulla base della teoria che il prezzo di vendita del bar era comunque influenzato dal fatto che è esistente l'utilizzo del suolo pubblico è possibile applicare l'art. 14 del D.Lgs. 472/1999?
Come si può recuperare il credito? Con la riscossione coattiva o si può accedere anche alla revoca in autotutela della concessione cosap ora per allora?
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Penso tu ti riferisca alla disposizione sotto riportata la quale prevede un regime "sanzionatorio" e coercitivo per le occupazioni abusive a fini commerciali e per i morosi.
Problema. La norma si applica a coloro che violano la disposizione o anche agli aventi causa?
Visto il tenore della disposizione e la ratio a mio avviso è sostenibile l'applicabilità anche all'avente causa dando un preavviso ed un termine congruo per l'adempimento.
Verifico la giurisprudenza in materia.
[b]LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
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[b][color=red]Art. 3 comma
[/color][/b]16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorita' per motivi di ordine
pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti
dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il
sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane
o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo,
possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a
spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di
commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso
in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla
pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del
relativo verbale di accertamento e' trasmessa, a cura dell'ufficio
accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Grazie
riferimento id:27778Intendevo l'art. 14 del d.lgs. 472/1997.
Art. 14.
Cessione di azienda
1. Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti
del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse
nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti,
nonche' per quelle gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo
anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante,
alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a
rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia' definite
per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se
negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari
liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni
dalla richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta alle
limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia
stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorche' essa sia
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di
una violazione penalmente rilevante.
Intendevo l'art. 14 del d.lgs. 472/1997.
Art. 14.
Cessione di azienda
1. Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti
del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento
dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse
nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti,
nonche' per quelle gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo
anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante,
alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici
dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a
rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia' definite
per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se
negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari
liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni
dalla richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta alle
limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia
stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorche' essa sia
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di
una violazione penalmente rilevante.
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Il Canone per l’ Occupazione di Spazi ed Aree Pubblici(C.O.S.A.P.)viene istituito dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli Enti locali la facoltà di introdurre il predetto canone per «l’occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, (…) può essere anche previsto per l’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge».
Il Canone in parola [color=red][b]non ha natura tributaria[/b][/color], bensì di corrispettivo di concessione dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici.
Ne deriva a mio avviso automaticamente la non applicabilità della disciplina citata in quanto relativa alle "[b]sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie[/b]"
Di questo avviso anche:
http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_extra/normativa/pdf/cosap_canone/cosap_norm_gen.pdf