Data: 2015-07-09 15:58:18

occupazione suolo pubblico

L'esercente di un bar con annessa autorizzazione cosap permanente per il posizionamento di tavoli esterni non ha pagato il canone dovuto per le annualità precedenti. Il nuovo acquirente ha già avuta rilasciata una nuova autorizzazione all'occupazione del medesimo suolo pubblico. Sulla base della teoria che il prezzo di vendita del bar era comunque influenzato dal fatto che è esistente l'utilizzo del suolo pubblico è possibile applicare l'art. 14 del D.Lgs. 472/1999?
Come si può recuperare il credito? Con la riscossione coattiva o si può accedere anche alla revoca in autotutela della concessione cosap ora per allora?

riferimento id:27778

Data: 2015-07-09 17:46:35

Re:occupazione suolo pubblico


L'esercente di un bar con annessa autorizzazione cosap permanente per il posizionamento di tavoli esterni non ha pagato il canone dovuto per le annualità precedenti. Il nuovo acquirente ha già avuta rilasciata una nuova autorizzazione all'occupazione del medesimo suolo pubblico. Sulla base della teoria che il prezzo di vendita del bar era comunque influenzato dal fatto che è esistente l'utilizzo del suolo pubblico è possibile applicare l'art. 14 del D.Lgs. 472/1999?
Come si può recuperare il credito? Con la riscossione coattiva o si può accedere anche alla revoca in autotutela della concessione cosap ora per allora?
[/quote]

Penso tu ti riferisca alla disposizione sotto riportata la quale prevede un regime "sanzionatorio" e coercitivo per le occupazioni abusive a fini commerciali e per i morosi.
Problema. La norma si applica a coloro che violano la disposizione o anche agli aventi causa?
Visto il tenore della disposizione e la ratio a mio avviso è sostenibile l'applicabilità anche all'avente causa dando un preavviso ed un termine congruo per l'adempimento.

Verifico la giurisprudenza in materia.

[b]LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
[/b]
[b][color=red]Art. 3 comma
[/color][/b]16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorita' per motivi di ordine
pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti
dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo  20  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  il
sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle  extraurbane
o, quando ricorrono motivi di sicurezza  pubblica,  per  ogni  luogo,
possono ordinare l'immediato ripristino  dello  stato  dei  luoghi  a
spese degli occupanti e, se  si  tratta  di  occupazione  a  fine  di
commercio, la  chiusura  dell'esercizio  fino  al  pieno  adempimento
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea
garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
  17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel  caso
in cui l'esercente ometta di adempiere agli  obblighi  inerenti  alla
pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
  18. Se si tratta di occupazione a  fine  di  commercio,  copia  del
relativo verbale di accertamento e' trasmessa,  a  cura  dell'ufficio
accertatore, al comando  della  Guardia  di  finanza  competente  per
territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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Data: 2015-07-10 11:08:23

Re:occupazione suolo pubblico

Grazie

riferimento id:27778

Data: 2015-07-10 18:02:06

Re:occupazione suolo pubblico

Intendevo l'art. 14 del d.lgs. 472/1997.
Art. 14.
                        Cessione di azienda
1.  Il  cessionario  e'  responsabile  in  solido,  fatto  salvo  il
beneficio  della  preventiva escussione del cedente ed entro i limiti
del  valore  dell'azienda  o  del  ramo  d'azienda,  per il pagamento
dell'imposta  e  delle  sanzioni  riferibili alle violazioni commesse
nell'anno  in  cui  e'  avvenuta  la  cessione  e nei due precedenti,
nonche'  per  quelle  gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo
anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2.  L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante,
alla    data    del    trasferimento,  dagli  atti  degli  uffici
dell'amministrazione    finanziaria    e    degli    enti    preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3.  Gli  uffici  e  gli  enti  indicati  nel  comma  2 sono tenuti a
rilasciare,    su    richiesta  dell'interessato,  un  certificato
sull'esistenza  di  contestazioni  in corso e di quelle gia' definite
per  le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se
negativo,  ha  pieno  effetto  liberatorio  del cessionario, del pari
liberato  ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni
dalla richiesta.
4.  La  responsabilita'  del  cessionario  non  e'  soggetta  alle
limitazioni  previste  nel  presente articolo qualora la cessione sia
stata  attuata  in  frode  dei  crediti tributari, ancorche' essa sia
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5.  La  frode  si  presume,  salvo  prova  contraria,  quando  il
trasferimento  sia  effettuato  entro sei mesi dalla constatazione di
una violazione penalmente rilevante.

riferimento id:27778

Data: 2015-07-11 06:43:22

Re:occupazione suolo pubblico


Intendevo l'art. 14 del d.lgs. 472/1997.
Art. 14.
                        Cessione di azienda
1.  Il  cessionario  e'  responsabile  in  solido,  fatto  salvo  il
beneficio  della  preventiva escussione del cedente ed entro i limiti
del  valore  dell'azienda  o  del  ramo  d'azienda,  per il pagamento
dell'imposta  e  delle  sanzioni  riferibili alle violazioni commesse
nell'anno  in  cui  e'  avvenuta  la  cessione  e nei due precedenti,
nonche'  per  quelle  gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo
anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2.  L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante,
alla    data    del    trasferimento,  dagli  atti  degli  uffici
dell'amministrazione    finanziaria    e    degli    enti    preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3.  Gli  uffici  e  gli  enti  indicati  nel  comma  2 sono tenuti a
rilasciare,    su    richiesta  dell'interessato,  un  certificato
sull'esistenza  di  contestazioni  in corso e di quelle gia' definite
per  le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se
negativo,  ha  pieno  effetto  liberatorio  del cessionario, del pari
liberato  ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni
dalla richiesta.
4.  La  responsabilita'  del  cessionario  non  e'  soggetta  alle
limitazioni  previste  nel  presente articolo qualora la cessione sia
stata  attuata  in  frode  dei  crediti tributari, ancorche' essa sia
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5.  La  frode  si  presume,  salvo  prova  contraria,  quando  il
trasferimento  sia  effettuato  entro sei mesi dalla constatazione di
una violazione penalmente rilevante.
[/quote]

Il Canone per l’ Occupazione di Spazi ed Aree Pubblici(C.O.S.A.P.)viene istituito dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli Enti locali la facoltà di introdurre il predetto canone per «l’occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, (…) può essere anche previsto per l’occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge».

Il Canone in parola [color=red][b]non ha natura tributaria[/b][/color], bensì di corrispettivo di concessione dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Ne deriva a mio avviso automaticamente la non applicabilità della disciplina citata in quanto relativa alle "[b]sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie[/b]"

Di questo avviso anche:
http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_extra/normativa/pdf/cosap_canone/cosap_norm_gen.pdf

riferimento id:27778
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