Data: 2015-07-09 13:27:21

Novità sull’iscrizione della PEC nel Registro delle Imprese

Novità sull’iscrizione della PEC nel Registro delle Imprese

Il [color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, il 27 aprile 2015[/b][/color] ha emanato una direttiva che ribadisce che l'iscrizione al Registro delle Imprese dell'indirizzo di PEC di un'impresa è legittimamente effettuata solo se tale indirizzo è nella titolarità esclusiva dell'impresa medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.
[b]Non è pertanto possibile condividere uno stesso indirizzo PEC tra più imprese né effettuare domiciliazioni presso soggetti terzi. [/b]

[img width=300 height=300]https://www.planetservizi.it/wp-content/uploads/2014/02/Comunicazione_Posta_PEC.jpg[/img]

Di seguito si riportano le principali novità, anche procedurali, apportate dalla Direttiva ministeriale.

Tutte le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali (art. 5 comma 2 del D.L. n. 179/2012) e tutte le imprese costituite in forma societaria (art. 16 comma 6 del D.L. n. 185/2008) sono obbligate ad iscrivere un indirizzo PEC nel Registro delle Imprese.

Caratteristiche dell’indirizzo PEC
Deve essere:
[b]- un indirizzo PEC (non di posta elettronica ordinaria-Peo), quindi il dominio deve essere di posta elettronica certificata
- attivo e funzionante
- univoco, quindi nella titolarità esclusiva di una sola impresa: il medesimo indirizzo PEC non può essere iscritto su posizioni di altre imprese e non può essere la PEC di un professionista [/b]

Modalità di comunicazione dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese
[b]- la PEC può essere inserita in una qualsiasi pratica telematica (obbligatoria nei mod. I1 e S1)
- la PEC può essere inviata con una specifica pratica che contiene solo la comunicazione della medesima; è possibile utilizzare il servizio “pratica semplice” tramite il portale www.registroimprese.it
[/b]
In applicazione della Direttiva, l’istruttoria del Registro delle Imprese eseguirà le seguenti verifiche con modalità automatizzate, contestualmente all’esame di ogni tipologia di pratica (anche R.E.A.) trasmessa:
[b]- presenza di un indirizzo PEC attivo
- funzionamento dell’indirizzo PEC
- riconducibilità della PEC alla sola impresa oggetto della pratica
- non coincidenza dell’indirizzo con la PEC di un professionista (v. elenco INI-PEC)[/b]

Sanzionamento previsto in caso di verifica negativa
[b]- sospensione della pratica fino a 45 giorni in caso di impresa individuale e fino a 3 mesi se trattasi di società
- e conseguente rifiuto in caso di mancata regolarizzazione
- applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 2194 e 2630 del C.C.
- eventuale avvio di procedimenti d’ufficio ai sensi degli artt. 2190 e 2191 del C.C. [/b]

Al momento fanno eccezione a quanto sopra soltanto i seguenti adempimenti:
[b]- pratiche che contengono anche l’istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese
- procedure concorsuali (comunicazione dati per l’insinuazione al passivo, deposito rapporto riepilogativo del curatore o del liquidatore nella liquidazione coatta, ecc.)
- pratiche A18 di cessione quote Srl
- denunce solo per altri enti o istituti
- deposito bilanci [/b]

In applicazione della Direttiva saranno inoltre attuate, con modalità automatizzate, verifiche massive sugli indirizzi PEC iscritti nel Registro delle Imprese che, in caso di mancata regolarizzazione, comporteranno l’avvio di procedure d’ufficio presso il Giudice del Registro.

Si invita pertanto, anche indipendentemente dalla necessità di presentazione delle pratiche, a verificare che gli indirizzi PEC iscritti nel Registro delle Imprese siano in possesso delle caratteristiche necessarie, cioè che risultino:
- attivi
- funzionanti
- univoci

http://www.fi.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=news&action=read&idnews=1644

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