Ci stiamo confrontando con la nuova legge regionale 65/2014 ed in particolare con i mutamenti della destinazione d'uso.
L'articolo 99 al 4° comma dice "La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile".
Nel nostro caso un imprenditore che ha a disposizione un fabbricato ad uso artigianale di 1000 mq. dove è un'officina meccanica se intende vendere macchine su una superficie di 400 mq non deve fare alcuna modifica della destinazione d'uso, quindi nessuna verifica di standard parcheggi ecc ed avviare l'attività commerciale dichiarando la conformità urbanistica ma avendo di fatto una destinazione d'uso artigianale????
La vecchia LR 1/2005 prevedeva:
[i]Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo [b]tale da interessare oltre il 35 per cento[/b] della superficie utile dell'unità stessa [b]o comunque oltre trenta metri quadrati[/b], anche con più interventi successivi.
[/i]
L’art. 23-ter del DPR 380/01, rubricato: “mutamento d'uso urbanisticamente rilevante”, ha introdotto il seguente concetto (vedi legge 164/2014 in materia di semplificazione in edilizia):
[i]
[...]
2. [b]La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile[/b].
3. [b]Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo[/b] entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.[/i]
La regione toscana ha fatto un copia/incolla nella LR 65/2014 e la [i]ratio[/i] è quella che hai descritto. In altre parole, se mi limito ad usare meno della metà della superficie utile, posso svolgere un’attività diversa da quella consona alla classe d’uso del mio fondo senza dover fare un formale cambio di destinazione.