COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 gennaio 2015
[color=red][b]Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO)
art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n.
114/2014.[/b][/color] (Delibera n. 15/2015). (15A04844)
(GU n.155 del 7-7-2015)
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»),
che - all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto
2002, n. 166 - ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private
e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati dal Governo attraverso un Programma predisposto secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima
applicazione della legge, detto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che, all'art.
11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di
investimento pubblico sia dotato del «Codice unico di progetto» (CUP)
per le finalita' previste dalla legge 17 marzo 1999, n. 144, e in
particolare per la funzionalita' del sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato ai
sensi dell'art. 1, comma 5, di detta legge;
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed
integrazioni, con il quale e' stato costituito il Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), in
relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 180, comma 2, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'art. 176, comma 3, lettera e), del citato decreto
legislativo n. 163/2006 - come integrato dall'art. 3 del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 113 - che demanda a questo Comitato di
definire, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, i
contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e
repressione della criminalita', che il soggetto aggiudicatore di
infrastrutture strategiche e' tenuto a stipulare con gli organi
competenti, e di definire altresi' lo schema di articolazione del
monitoraggio finanziario;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, agli
articoli 3 e 6, detta disposizioni in termini di adempimenti
antimafia, prevedendo la tracciabilita' dei flussi finanziari a
carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese e a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici
a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture
pubbliche, disponendo - tra l'altro - che gli strumenti di pagamento
riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio,
il CUP, e stabilendo le relative penali;
Visto il regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2012 ai sensi del quale tutte le banche
dovevano sostituire, entro il 1° febbraio 2014, le procedure
nazionali dei servizi di bonifico al dettaglio e di addebito diretto
(RID) sino ad allora utilizzate con le equivalenti procedure europee,
avvalendosi in particolare, per i pagamenti, del bonifico SEPA;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che, per le opere
di cui alla parte II, titolo III, capo IV del menzionato decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
(rubricato «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi»), il controllo dei flussi finanziari
previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga
effettuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche,
individuate dalla delibera di questo Comitato n. 45/2011 di cui
appresso, tra l'altro demandando a questo Comitato di aggiornare le
modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con
delibera da adottarsi ai sensi del suddetto art. 176;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai
sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il
1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa, e viste le ulteriori delibere
adottate da questo Comitato ai sensi del citato art. 11 della legge
n. 3/2003, tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n.
24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha
stabilito che CUP deve essere riportato su tutti i documenti
amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a
progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle
banche dati dei vari sistemi informatici, comunque interessati ai
suddetti progetti;
Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n.
234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 281/2011), con la
quale questo Comitato, tra l'altro:
ha approvato la relazione conclusiva del gruppo di lavoro
incaricato di seguire la sperimentazione del monitoraggio finanziario
di cui all'art. 176, comma 3, lettera e), del citato decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
sperimentazione avviata con le delibere 27 marzo 2008, n. 50
(Gazzetta Ufficiale n. 186/2008 supplemento ordinario), e 18 dicembre
2008, n. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 61/2009), su parte della tratta
T5 della metro C di Roma;
ha preso atto, altresi', che le attivita' svolte e i risultati
ottenuti con detta sperimentazione - poi estesa alla «Variante di
Cannitelio» con delibera 13 maggio 2010, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n.
216/2010 supplemento ordinario) - erano stati utilizzati per
l'elaborazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» (Creating Automated
Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts),
ammesso a cofinanziamento dalla Commissione europea e conclusosi in
data 2 settembre 2014;
ha disposto, con riferimento alle due infrastrutture strategiche
sopra citate, che la sperimentazione proseguisse in sede di
attuazione del suddetto progetto C.A.P.A.C.I., con l'obiettivo di
mettere a punto alcuni applicativi informatici, tra cui in
particolare quello concernente un sistema di warning automatico,
dettando criteri e procedure analoghi a quelli adottati per la
precedente fase di sperimentazione;
ha previsto la possibilita' di estendere ad altro intervento, da
individuare successivamente, la suddetta sperimentazione;
Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (Gazzetta Ufficiale n.
3/2012), con la quale questo Comitato ha dettato linee guida per la
stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di
cui al menzionato art. 176, demandando, tra l'altro, la tenuta
dell'anagrafe degli esecutori alla stazione appaltante, consentendo
alla stessa di delegare le relative funzioni al contraente generale o
concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della stazione
appaltante stessa, e disponendo l'obbligo di conformarsi alle
disposizioni sulla tracciabilita' recate dagli articoli 3 e 6 della
legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni nelle
more della definizione delle direttive sul monitoraggio finanziario,
nonche' prevedendo l'assunzione - da parte di tutti gli operatori
coinvolti nella realizzazione dell'opera - dell'obbligo di adeguarsi
alle suddette direttive sui monitoraggio finanziario che questo
Comitato medesimo avrebbe dettato per la fase a regime;
Considerato che il progetto C.A.P.A.C.I. e' stato esteso al
progetto «Grande Pompei», giusta protocollo stipulato in data 6
febbraio 2013, e alla linea M4 della metropolitana di Milano, con
protocollo stipulato in attuazione a quanto previsto al punto 4.10
della delibera 9 settembre 2013, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n.
128/2014);
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n.
1/2015 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha
espresso parere favorevole in ordine al programma delle
infrastrutture strategiche di cui all'11° allegato infrastrutture
alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF)
2013;
Vista la nota 12 dicembre 2014, n. 12/12/CCASGO 2014, con la quale
il coordinatore dei CCASGO ha trasmesso, ai fini della sottoposizione
a questo Comitato, il documento licenziato nella seduta del 17
novembre 2014 dal CCASGO stesso, recante «Sistema monitoraggio
finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee-guida»,
finalizzato ad aggiornare le modalita' del monitoraggio finanziario
stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di
attuazione, ai sensi del citato decreto-legge n. 90/2014, art. 36;
Preso atto che tale documento, tra l'altro:
puntualizza la portata della succitata norma sotto il profilo
oggettivo e sotto il profilo soggettivo, riportando - per quanto
concerne quest'ultimo aspetto - la definizione della filiera;
individua, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo
operativo (allegato A, a sua volta corredato di due sub-allegati, I e
II), gli obblighi che debbono assumere tutte le imprese della
filiera, cioe' le imprese comunque coinvolte nella progettazione e
realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata, i quali
consistono principalmente:
nell'obbligo di accendere uno o piu' conti «dedicati» in via
esclusiva all'opera considerata,
nell'obbligo di effettuare tutti i pagamenti, salve le eccezioni
puntualmente indicate in detto prototipo, tramite bonifici SEPA sui
quali riportare il CUP nell'ambito di una stringa alfanumerica di
individuazione del pagamento e delle relative causali,
nell'obbligo di rilasciare agli intermediari finanziari presso cui
sono accesi i suddetti conti dedicati una «lettera di manleva», che
li autorizzi a trasmettere al Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri (DIPE) le informazioni del pari specificate nel
prototipo in discorso,
nell'obbligo di alimentare la citata «anagrafe degli esecutori»;
individua altresi', tramite il menzionato prototipo di protocollo
operativo, le sanzioni applicabili in caso di inosservanza ai
suddetti obblighi, delineando il procedimento per l'applicazione
delle sanzioni stesse;
identifica le informazioni, che gli intermediari finanziari sono
tenuti a trasmettere, tramite rinvio al documento tecnico denominato
«Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto
del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del
portale del consorzio Customer to business interaction (CBI)
www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dallo
stesso CBI a supporto dei consorziati;
prevede che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del
proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati monitoraggio
delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui
sopra;
reca indicazioni circa la linea d'azione che debbono adottare le
imprese titolari di conti correnti presso intermediari bancari non
aderenti al Consorzio CBI;
rileva l'opportunita' che al monitoraggio dei flussi informativi
provveda apposito gruppo di lavoro istituito presso il DIPE e del
quale prospetta la possibile composizione;
prevede che alla gestione e manutenzione della banca MGO,
configurata come sito web ad accesso riservato, venga preposto il
DIPE, specificando le amministrazioni e gli altri soggetti ai quali
rendere immediatamente accessibili le informazioni contenute in detta
banca dati e prevedendo la stipula di protocolli d'intesa per
regolare l'accesso da parte di altre amministrazioni ed organismi
interessati;
Rilevato che lo schema di linee guida e i relativi allegati non
recano distinzioni circa la nazionalita' delle imprese interessate e
quindi gli obblighi e gli adempimenti sopra descritti devono
intendersi riferiti a tutti gli operatori economici coinvolti,
indipendentemente dalla nazionalita';
Ritenuto, con l'occasione, di fornire piu' puntuali indicazioni in
merito ai versamenti che gli aggiudicatari della realizzazione di
infrastrutture strategiche sono tenuti ad effettuare in base al
disposto del citato art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014;
Tenuto conto dell'esame della proposta effettuato ai sensi del
vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30
aprile 2013, n. 62);
Vista la nota 28 gennaio 2015, n. 422-P, predisposta congiuntamente
dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base
dell'odierna seduta di questo Comitato;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al Ministero
dell'interno, che fa sua la richiesta del coordinatore del CCASGO;
Delibera:
1. Aggiornamento modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio
finanziario.
1.1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014,
convertito dalla legge n. 114/2014, le modalita' di esercizio del
sistema di monitoraggio finanziario relativo alle infrastrutture
strategiche vengono aggiornate come indicato nel documento «Sistema
monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, Schema di
linee-guida», licenziato dal Comitato di coordinamento per l'alta
sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 17 novembre
2014, che, unitamente agli allegati, viene accluso alla presente
delibera per farne parte integrante.
1.2. Il documento di cui al punto precedente, allegati inclusi,
viene ridenominato «Linee guida per il monitoraggio finanziario delle
grandi opere (MGO)».
1.3 Le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi
opere di cui ai punti precedenti sono riferite a tutte le imprese
della filiera, intesa quale novero dei soggetti che intervengono a
qualunque titolo - anche con contratti diversi da quelli di appalto e
subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito
dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di
realizzazione delle opere. Le linee guida de quo sono da applicare
anche alle imprese estere della filiera.
1.4. Per le procedure a evidenza pubblica avviate successivamente
alla data di pubblicazione della presente delibera, entro trenta
giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, la stazione
appaltante provvedera' a comunicare al Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e al CCASGO l'esito
della gara stessa e a trasmettere il protocollo operativo per il
monitoraggio finanziario sottoscritto con l'aggiudicatario.
2. Gruppo di lavoro.
2.1. E' istituito, presso il DIPE, apposito gruppo di lavoro per
l'espletamento dei compiti individuati dalla delibera di questo
Comitato n. 45/2011 e, piu' in generale, di tutti i compiti connessi
all'attuazione della presente delibera. Detto gruppo di lavoro e'
costituito da 2 rappresentanti designati dal DIPE, 1 rappresentante
designato dalla Direzione investigativa antimafia del Ministero
dell'interno, 1 rappresentante designato dalla Segreteria tecnica del
CCASGO, 1 rappresentante designato dall'Associazione bancaria
italiana, 1 rappresentante designato dal consorzio Customer to
business interaction, 2 rappresentanti dei gestori informatici della
banca dati.
2.2. I lavori del gruppo sono diretti dal DIPE, che ne organizza la
struttura, prevedendone all'occorrenza una articolazione in
sottogruppi per l'espletamento di specifiche incombenze, e ne
assicura le funzioni di segreteria.
3. Versamenti a carico degli aggiudicatari.
3.1. Le risorse di cui all'art. 36, comma 5, del decreto-legge n.
90/2014, vengono versate annualmente dai soggetti aggiudicatari, nel
mese di gennaio di ciascun anno, sino alla messa in esercizio degli
interventi. I versamenti relativi all'esercizio 2015 devono essere
effettuati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente
delibera.
3.2. Le risorse di cui al punto precedente devono essere imputate
al capitolo dello stato di previsione dell'entrata, in corso di
istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di
capo X, n. 3694 (entrate di pertinenza della Presidenza del Consiglio
dei ministri), art. 19, cosi denominato: «Versamenti delle somme
derivanti dall'attuazione dell'art. 176, comma 3, lettera e), ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, da parte dei
soggetti aggiudicatari nella quota percentuale stabilita dall'art.
36, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, da riassegnare con le
modalita' e per le finalita' di cui al medesimo comma 5».
Roma, 28 gennaio 2015
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzioni di Presidente
Padoan
Il segretario
Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.
n. 1759
Allegato
CCASGO
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza Grandi Opere
SISTEMA MONITORAGGIO FINANZIARIO
DELLE GRANDI OPERE, MGO
SCHEMA DI LINEE-GUIDA
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).
Approvazione di aggiornate linee guida in materia di sicurezza e
lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo n. 163/2006.
Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.
A) Premessa.
1. Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
L'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha disposto
che il controllo dei flussi finanziari relativi alla realizzazione di
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi venga attuato
secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate
dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
E' previsto inoltre che, dalla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge, le stazioni appaltanti debbono adeguare gli
atti generali di propria competenza alle modalita' di monitoraggio
finanziario previste dalla citata delibera CIPE, nonche' alle
ulteriori prescrizioni contenute nella delibera che il medesimo
organismo e' chiamato ad adottare.
Sempre l'art. 36, al comma 2, contiene una disposizione
transitoria volta a estendere, entro sei mesi dalla predetta data, ai
contratti stipulati anteriormente, le modalita' di controllo dei
flussi finanziari alle indicazioni della citata delibera n. 45 del
CIPE e della successiva che il CIPE intendera' adottare.
Si tratta di un complesso di disposizioni volte a rafforzare la
cornice di sicurezza, trasparenza e legalita' del sistema di
realizzazione degli appalti relativi alle grandi opere, disposizioni
che costituiscono un'evoluzione del modello gia' introdotto con le
norme in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla
legge n. 136/2010 attraverso meccanismi di cui si dira' piu' in
dettaglio nel prosieguo.
Al fine di un migliore inquadramento del sistema MGO
(Monitoraggio delle grandi opere), relativo al monitoraggio
finanziario degli investimenti per la realizzazione delle
infrastrutture strategiche, e' opportuno ripercorrere le fasi che,
nel corso del tempo, hanno portato all'adozione delle recenti misure
di cui al decreto-legge in argomento.
2. Quadro generale di riferimento.
Come e' noto, l'art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti
pubblici) attribuisce al CIPE il compito di definire i contenuti
degli accordi in materia di sicurezza, nonche' di prevenzione e
repressione della criminalita', sulla base delle linee guida indicate
dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi
opere (CCASGO).
A tal fine, con delibera n. 58 del 3 agosto 2011, il CIPE ha
approvato l'atto di indirizzo formulato dal CCASGO, ai sensi del
cennato art. 176.
Per quanto concerne, in particolare, il monitoraggio finanziario,
le cennate linee guida prevedevano, nel testo approvato dal CIPE, che
i pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti
sarebbero stati soggetti alle norme del monitoraggio finanziario
secondo i criteri di carattere generale che sarebbero stati fissati
dal CIPE stesso.
Con le medesime linee guida veniva, altresi', confermato che,
nelle more dell'adozione della cennata delibera, sarebbe proseguita
la sperimentazione di monitoraggio finanziario, prevista per alcune
infrastrutture dalla citata delibera CIPE n. 45/2011, mentre, per
tutte le opere non rientranti nella cennata sperimentazione,
avrebbero continuato a trovare applicazione le ordinarie procedure di
tracciamento finanziario di cui alla legge n. 136/2010.
B) Fase di sperimentazione.
Il progetto del sistema MGO e' stato avviato nel 2008 da un
gruppo di lavoro che riuniva fra gli altri, oltre alla Presidenza del
Consiglio, Dipartimento della programmazione e della politica
economica (DIPE), e al Ministero dell'interno (CCASGO), anche il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il consorzio CBI di
ABI e che ha iniziato a lavorare sui dati relativi alla realizzazione
di una parte di una tratta della metro C di Roma e poi della variante
di Cannitello, opera propedeutica al Ponte sullo Stretto di Messina.
I risultati ottenuti hanno fatto ritenere opportuno completare il
progetto, specie per la messa a punto di un sistema di warning,
completamento che e' stato proposto, per il cofinanziamento, agli
uffici della Commissione europea dal CCASGO.
La positiva risposta della commissione ha dato luogo al progetto
C.A.P.A.C.I. (Creation of Automatic Procedures Against the Criminal
Infiltration in public contracts), avviato nel settembre 2012 e
completato a settembre 2014.
Il CIPE ha via via approvato le varie fasi sopra sintetizzate con
le delibere 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, 13 maggio
2010, n. 4 e 5 maggio 2011, n. 45.
Il sistema MGO, e in particolare il progetto C.A.P.A.C.I.,
prevedeva che la sperimentazione sulle singole opere oggetto di
monitoraggio avrebbe dovuto discendere dalla stipula di «protocolli
operativi», complementari rispetto agli accordi di legalita'
antimafia previsti dall'art. 176 del Codice dei contratti, fondati
quindi sul reciproco consenso ad avvalersi di tale procedura di
controllo sul flusso finanziario da parte di tutti i soggetti
contraenti e di quelli facenti parte della filiera degli operatori
economici interessati alla realizzazione dell'opera.
Le disposizioni contenute in tali accordi prevedevano l'obbligo
per i soggetti della filiera di inserire, nei contratti e
subcontratti, la cosiddetta «clausola di monitoraggio» e l'impegno ad
apporre su tutte le fatture e i bonifici di pagamento il CUP (Codice
unico di progetto) richiesto per l'opera in questione.
Nel periodo conclusivo del progetto C.A.P.A.C.I. (giugno 2014)
hanno cominciato a pervenire alla banca dati del sistema MGO anche
informazioni relative al Grande progetto Pompei (il cui protocollo
operativo e' stato firmato nel febbraio 2013) e alla metropolitana M4
di Milano (il cui protocollo operativo e' stato firmato a maggio
2014).
La citata delibera CIPE 45 del 2011 individuava gli architravi
del sistema di monitoraggio nella creazione di:
un database contenente le informazioni sugli estratti conto e
sulle transazioni elettroniche dei singoli operatori e, in
particolare, le notizie sui pagamenti individuali della «filiera
delle imprese» (vedi la definizione di filiera riportata alla
successiva lettera C), paragrafo 1.2);
un sistema di alert o di avvisi per la rilevazione/segnalazione
di comportamenti insoliti o anomali.
Sempre nella delibera erano poi individuati gli strumenti
necessari al sistema per conseguire gli obiettivi di controllo sui
flussi, e cioe':
l'obbligo di apertura e di utilizzo di un conto corrente dedicato
in via esclusiva all'opera pubblica da parte di tutti i soggetti,
compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e
contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla
propria banca una «lettera di manleva» per autorizzare ciascun
istituto a trasmette i dati del conto corrente al DIPE, come di
seguito indicato;
l'obbligo di procedere in genere ai pagamenti tramite bonifici
on-line, conformi allo standard XML SEPA (sistema di pagamento area
euro), allora non ancora obbligatorio;
l'apposizione sul bonifico SEPA del CUP all'interno di una
stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue
causali MGO (vedi allegato I);
la veicolazione della ricevuta di pagamento al DIPE insieme agli
estratti conto giornalieri di ciascun conto corrente dedicato. In
sostanza, l'acquisizione da parte del DIPE delle informazioni
relative agli estratti conto e all'esito delta singola operazione di
bonifico si realizza via rete interbancaria attraverso un apposito
focal point scelto dal consorzio CBI dell'ABI;
la realizzazione di un applicativo finalizzato a prelevare
giornalmente dal suddetto focal point i dati dei bonifici e gli
«estratti conto» e a caricarli in una banca dati DIPE per
conservarli, analizzarli, metterli a confronto e renderli disponibili
al gruppo di lavoro;
la «rendicontazione» al gruppo di lavoro che sovrintende alle
operazioni di monitoraggio; tale gruppo si occupa delle analisi delle
informazioni via via acquisite in banca dati, anche al fine di
individuare eventuali errori e relative cause; informazioni che sono
messe poi a disposizione delle amministrazioni e degli enti che
partecipano al monitoraggio;
un corretto circuito informativo fra DIPE e stazione appaltante o
contraente generale o concessionario, al fine di attivare e
verificare i meccanismi pattizi per il corretto adempimento, da parte
degli operatori economici della filiera, delle procedure di
monitoraggio finanziario e per l'invio al DIPE della «anagrafe» dei
fornitori e delle sue variazioni (vedi allegato II).
C) Fase a regime.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, concernente le «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, si pone ora come momento evolutivo della
progettualita' connessa al monitoraggio finanziario della spesa
pubblica per le opere strategiche, concludendo la fase sperimentale e
aprendo l'ordinario percorso del monitoraggio della spesa nel settore
delle grandi opere.
Il decreto - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana n. 144 del 24 giugno 2014 - estende i criteri di
monitoraggio, contenuti nella delibera CIPE n. 45 del 2011, a tutte
le infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo un
aggiornamento degli indirizzi sino ad oggi elaborati, che consenta
l'acquisizione di dati, tempestivi e affidabili, sui flussi
finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai lavori
e i criteri operativi di intervento necessari.
Sul piano della trasparenza dei comportamenti e dell'assunzione
delle rispettive responsabilita', l'esperienza acquisita con i
protocolli operativi sino ad oggi sperimentati su talune grandi opere
e' evidentemente necessaria per contribuire a mettere a punto
l'emanando provvedimento del CIPE, in base alle esigenze dettate
dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014.
In tale prospettiva, la delibera del CIPE dovra' contenere
principi di carattere generale, volti a orientare l'applicazione
delle procedure di monitoraggio finanziario, unitamente a
prescrizioni di carattere piu' tecnico.
1. Campo di applicazione.
1.1. Portata della norma.
La norma, come esposto, estende il monitoraggio finanziario a
tutte le opere di cui alla parte II titolo III capo IV del Codice dei
contratti pubblici, cioe' a tutte le infrastrutture strategiche, e
pone la copertura degli oneri di gestione del sistema di monitoraggio
a carico delle risorse derivanti dall'applicazione dell'aliquota
forfettaria prevista al comma 20 del citato art. 176 del medesimo
Codice, aliquota destinata all'attuazione di idonee misure di
prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa e che il soggetto aggiudicatore indica nel
bando di gara in misura ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento.
Le direttive sul monitoraggio finanziario sono quindi
applicabili, tra l'altro, agli interventi della cui realizzazione sia
responsabile il concessionario, anche qualora quest'ultimo assuma - a
sua volta - la posizione di soggetto aggiudicatore. Sono pero' da
considerare stazioni appaltanti, soggette alle disposizioni riportate
al punto 1.2 per le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, anche
le societa' concessionarie a totale partecipazione pubblica, cui
incombe espletare anche gli adempimenti concernenti il procedimento
sanzionatorio.
1.2. La «filiera».
Secondo gli indirizzi espressi dalla soppressa Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici, ora confluita nell'Autorita'
nazionale anticorruzione, nella determina del 7 luglio 2011, per
«filiera» si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a
qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di
appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione
nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di
progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi
nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario nei
termini indicati al precedente punto 1.1, l'appaltatore e tutte le
imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da
una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti
attivita' collaterali; a titolo esemplificativo sono da intendere
ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie
subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione
dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i
servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non
rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso,
qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono
altresi' comprese nella «filiera» le societa' affidatarie infragruppo
della societa' concessionaria.
Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti
e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari,
attrezzature, strumentazione o attivita' di cantiere. Non rientra
nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per
il proprio magazzino, compra cioe' prodotti «comuni», non realizzati
appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche
intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga
dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che
non e' dedicato.
Rientra comunque nella filiera ed e' quindi assoggettato al
monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilita' delle
relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili»
(esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da
costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto
rifiuti).
Non rientra ovviamente nella filiera l'amministrazione pubblica
aggiudicatrice, sulla quale grava pero' l'obbligo, anche ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 161 del Codice dei contratti pubblici, di
apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo
operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di
rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.
1.3. Indennita' di esproprio.
E' sottoposto a monitoraggio finanziario anche il pagamento delle
indennita' di esproprio per il quale il documento approvato con la
richiamata delibera CIPE n. 58/2011 prevedeva l'obbligo di seguire le
procedure di tracciabilita'.
Il pagamento delle indennita' di esproprio rientra tra le causali
di cui al quadro A dell'allegato I al presente documento, cioe' tra i
pagamenti da effettuare a favore di «conti non dedicati».
Se l'incarico di procedere agli espropri viene affidato,
compatibilmente con la vigente normativa, ad altra impresa,
quest'ultima e' considerata, a tutti gli effetti, parte della
«filiera».
2. Principi generali.
2.1. Accensione C/C presso istituti aderenti a CBI.
Il monitoraggio finanziario fa perno sul principio dell'apertura
obbligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di uno o
piu' conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In
particolare l'operatore economico della filiera dovra':
a) servirsi di uno o piu' conti correnti dedicati in via
esclusiva all'opera: e' prevista, cioe', l'accensione, da parte delle
imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla
realizzazione dell'opera, di uno o piu' appositi conti correnti,
postali o bancari, dedicati in via esclusiva all'opera (cd. «conti
dedicati»), sui quali dovranno essere registrati tutti e solo i
movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei contratti ed
eventuali operazioni di giroconto/girofondo; non sara' piu'
possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure
«dedicato», per piu' progetti, dovendo, viceversa, essere destinato
uno o piu' conti correnti ad hoc per ciascuna singola opera,
individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potra'
ottenersi anche attraverso l'utilizzazione di un conto gia' esistente
purche', da una certa data, non vi confluiscano piu' operazioni
finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l'intervento
monitorato;
b) trasmettere alla stazione appaltante - che, ai sensi della
citata delibera CIPE n. 58/2011, e' legittimata a delegare la
costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma
informatica al contraente generale o al concessionario, che vi
attende sotto la vigilanza della Stazione appaltante stessa - gli
elementi identificativi del contratto e l'IBAN del proprio conto
corrente (per la preparazione e l'aggiornamento della cosiddetta
«anagrafica delle imprese», vedi allegato II): la stazione appaltante
o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE;
c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro Payments Area
(SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni
esplicitamente previste ed indicate nel prototipo di protocollo di
cui al successivo punto 3, inserendo in detti bonifici l'apposita
stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi di
pagamento, quali le Ri.Ba.;
d) autorizzare la banca ove e' radicato il proprio conto corrente
dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere al focal
point di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il
DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai
bonifici emessi.
Gli standard tecnici CBI relativi alle suddette funzioni del
focal point, nonche' le regole applicative appositamente introdotte
sui flussi, indispensabili al fine di consentire la corretta
riconciliazione tra le rendicontazioni e i dati dei bonifici relativi
alle disposizioni sottoposte a monitoraggio, sono indicati nel
documento tecnico pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI
www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema a
supporto dei consorziati nel 2009.
Comportamenti anomali o abuso dell'operativita' del conto
dedicato sono oggetto di avvisi per gli operatori del sistema, sia
per una valutazione sui finanziamenti pubblici, sia per riscontrare
possibili anomalie, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, che
potrebbero essere riconducibili a fenomeni criminali.
2.2. Accensione C/C presso istituti non aderenti a CBI.
Nei casi in cui l'impresa, per il conto corrente dedicato,
utilizzi intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI, dovra'
operare rispettando le misure riportate alle lettere a), b) e c) del
punto 2.1, segnalando la sua scelta al gruppo di lavoro di cui al
successivo punto 4, che provvedera' a fornirle le istruzioni
necessarie, comunicando - tra l'altro - le modalita' di trasmissione
delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conto.
3. Prescrizioni di carattere operativo.
A) Come esposto in premessa, l'art. 36 del decreto-legge n.
90/2014 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto medesimo «le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali
di propria competenza alle modalita' di monitoraggio finanziario di
cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonche' alle
ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso
organismo da adottare ai sensi del comma 3» del medesimo articolo.
Pertanto, tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla
data di efficacia dell'adottanda delibera (data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale) dovranno prevedere, a pena di nullita'
assoluta del relativo contratto, l'impegno dell'aggiudicatario ad
assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e
dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla
propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione,
del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A
alle presenti linee guida e corredato dagli allegati 1 e 2.
Il suddetto prototipo reca le prescrizioni di carattere tecnico
che disciplinano i criteri che le imprese devono seguire, soprattutto
per gli aspetti finanziari, e che rappresentano un'esplicitazione dei
principi generali di cui al precedente punto 2, in parte gia'
presenti nella menzionata delibera n. 45/2011. Include, tra gli
obblighi a carico dell'aggiudicatario, quello di inserire nei
contratti che il medesimo stipulera' apposita clausola con cui la
controparte, del pari a pena di nullita' assoluta del contratto,
assume i medesimi obblighi, nonche' l'obbligo di verificare che nei
contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera (intesa
l'espressione nel senso chiarito al precedente punto C 1.2) sia
inserita analoga clausola. Il menzionato prototipo definisce altresi'
le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi
assunti con il protocollo operativo e delinea il procedimento per
l'applicazione di tali sanzioni.
B) Con riferimento agli intermediari finanziari le prescrizioni,
che anche in tal caso rappresentano in gran parte un'esplicitazione
dei principi generali di cui al precedente punto 2, riguardano:
B.1) l'adeguamento, da parte degli istituti di credito che non
abbiano ancora proceduto in tal senso, delle «interfacce»
informatiche al fine di semplificare l'inserimento dei dati utili al
sistema di monitoraggio finanziario;
B.2) l'impegno degli intermediari finanziari a trasmettere al
«focal point»:
a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in
addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti dedicati: in
particolare - posto che l'impresa deve compilare correttamente il
bonifico SEPA indicando nello spazio dedicato alla causale la stringa
//MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che
evidenzia, pertanto il CUP dell'intervento, la causale MGO e il
codice IBAN del conto addebitato - il flusso conterra', oltre agli
estremi del conto corrente dedicato addebitato e al nome
dell'ordinante, la data di esecuzione, l'importo, il soggetto
beneficiario con il corrispondente codice fiscale o partita IVA e le
relative coordinate bancarie (codici IBAN e BIC in caso di
beneficiario estero), nonche' il CUP e la causale MGO;
b) gli estratti conto giornalieri relativi ai suddetti conti
dedicati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni
finanziarie, in accredito di detti conti dedicati, provenienti da
conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti verso conti
non dedicati.
4. Gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi informativi e
banca dati MGO.
4.1. Gruppo di lavoro.
Ai compiti individuati nella piu' volte richiamata delibera n.
45/2011 e, in linea piu' generale, al monitoraggio dei flussi
informativi provvede apposito gruppo di lavoro istituito presso il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE),
struttura di supporto al CIPE, e composto da rappresentanti del DIPE
stesso, che dirige i lavori del gruppo, della D.I.A., della
segreteria tecnica del C.C.A.S.G.O., del consorzio CBI dell'ABI e dei
gestori informatici della banca dati.
Alle riunioni del gruppo possono essere invitati, per gli
specifici progetti seguiti, anche i rappresentanti dei soggetti
firmatari dei protocolli di legalita' antimafia e di altre
amministrazioni ed istituzioni e ulteriori soggetti il cui intervento
si rilevi opportuno. Possono inoltre essere invitati a partecipare,
per l'esame di problematiche di particolare rilevanza, rappresentanti
di tutti gli altri soggetti istituzionali interessati dalla
realizzazione del sistema stesso (quali Ministero dell'economia e
delle finanze, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture,
Autorita' nazionale anticorruzione, Banca d'Italia/UIF).
4.2. Banca dati MGO.
Il DIPE, cui viene affidato il ruolo di gestione e manutenzione
della banca dati, resta impegnato a mettere a disposizione le
informazioni contenute in detta banca dati, configurata come sito web
ad accesso riservato, al Ministero dell'interno - CCASGO e Direzione
investigativa antimafia e - per quanto di competenza - ai gruppi
Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo
2003, alle stazioni appaltanti, ai contraenti generali o ai
concessionari.
Sulla base di specifici protocolli di intesa le informazioni sono
rese accessibili al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, alla Direzione nazionale antimafia e all'Autorita'
nazionale anticorruzione: ogni protocollo dovra' riportare la
specifica delle persone legittimate ad accedere alla banca dati e le
informazioni di interesse.
In base alle indicazioni fornite dalle varie amministrazioni
interessate il gruppo di lavoro provvedera' a redigere ed aggiornare
l'elenco puntuale e nominativo, specifico per ogni CUP/progetto,
delle persone abilitate - a vario titolo e misura - ad accedere alla
banca dati e relativa reportistica. L'accesso sara' personalizzato,
con la fornitura di userid e password strettamente personali, ed ogni
utente si deve impegnare a cancellare le proprie userid e password
quando si sia esaurita la sua funzione in MGO, segnalando tali
attivita' al DIPE.
5. Relazione del gruppo di lavoro.
Alla scadenza del 1° anno dalla pubblicazione della delibera di
cui al comma 3 dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 il gruppo di
lavoro sottoporra' al CIPE, tramite il DIPE, una relazione
sull'attuazione delle linee guida, segnalando eventuali criticita' in
modo che il Comitato possa valutare l'opportunita' di emanare
ulteriori direttive, integrative o modificative.
D) Disciplina transitoria.
Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 90/2014, il decreto stesso prevede
che le modalita' di controllo dei flussi finanziari vengano adeguate
alle indicazioni della delibera n. 45/2011 entro 6 mesi. La norma non
definisce le modalita' dell'adeguamento a tali prescrizioni ne' le
modalita' di adeguamento alle ulteriori prescrizioni CIPE.
Analoga problematica si pone per i contratti che siano stati
sottoscritti medio tempore o che vengano sottoscritti dopo la
pubblicazione della delibera CIPE sulla base di bandi di gara
pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in
questione: il comune denominatore e' infatti rappresentato dal fatto
che all'epoca di pubblicazione del bando le modalita' di controllo
dei flussi finanziari dovevano essere stabilite in via pattizia, sia
pure in attuazione delle direttive CIPE, nell'ambito dei protocolli
di legalita' previsti dal citato art. 176 del Codice dei contratti
pubblici.
E' peraltro da sottolineare che il soggetto aggiudicatario era
tenuto a partecipare alla stipula di protocolli del genere sin dal
luglio 2007 allorche', con l'art. 3 del decreto legislativo n. 113
del 31 di detto mese, e' stato integrato il comma 3, lettera e), del
menzionato art. 176. E' da aggiungere che, secondo la determina n. 4
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici in data 10
ottobre 2012 e secondo il provvedimento dell'Autorita' nazionale
anticorruzione in data 2 settembre 2014, il protocollo di legalita'
costituisce documento da produrre all'atto di presentazione
dell'offerta si che la mancata accettazione di tale protocollo puo'
rappresentare causa di esclusione dalla gara (vedi anche art. 1,
comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e sent. Cons. giust.
amm. della regione Sicilia - sez. giurisd. 2 settembre 2014, n, 490,
nonche' sentenze Cons. Stato 8 maggio 2012, n. 2657, e 9 settembre
2011, n. 5066). Al riguardo e' altresi' da aggiungere che - come
accennato al punto 2 della premessa - il CIPE, nella delibera 3
agosto 2011, n. 58, ha recepito le linee guida formulate dal CCASGO
in tema di stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta
antimafia e, in tale contesto, ha disposto l'obbligo di conformarsi
alle disposizioni sulla tracciabilita' recate dagli articoli 3 e 6
della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
nelle more della definizione delle direttive sul monitoraggio
finanziario, ma ha altresi' esplicitamente previsto l'assunzione - da
parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera
- dell'obbligo di adeguarsi alle suddette direttive che il CIPE
medesimo avrebbe dettato per la fase a regime.
In altri termini il soggetto aggiudicatario doveva recepire, nel
contesto del protocollo di legalita', le indicazioni formulate dal
CIPE sulla base delle linee guida elaborate dal CCASGO.
Cio' premesso, nell'ambito della categoria sopra enucleata
(contratti stipulati sulla base degli esiti di gare bandite prima
della pubblicazione dell'adottanda delibera CIPE) puo' effettuarsi
una distinzione a seconda che gli aggiudicatari abbiano sottoscritto
(o fossero tenuti a sottoscrivere in base alle previsioni della lex
specialis di gara) o meno il protocollo di legalita' con cui si sono
impegnati a rispettare le direttive che il CIPE avrebbe impartito ai
sensi del richiamato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.
1. Stipula di protocollo di legalita' con obbligo di adeguarsi a
direttive CIPE.
Nel caso all'esame a carico della stazione appaltante grava
l'obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario - entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE - apposito
protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle
presenti linee guida - da adeguare secondo le indicazioni di cui alle
note 8, 9 e 12 del prototipo stesso - e di trasmettere, entro sette
giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.
Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto
imputabile all'aggiudicatario, il soggetto aggiudicatore, considerate
le circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di
esecuzione del contratto, assume le conseguenti determinazioni di
competenza, anche ai fini della risoluzione del contratto per
inadempimento.
2. Mancata stipula di protocollo di legalita' con obbligo di
adeguarsi a direttive CIPE.
Nel caso in cui gli aggiudicatari non abbiano a suo tempo
sottoscritto il protocollo di legalita' o abbiano sottoscritto
protocolli che non includano il menzionato obbligo di conformarsi
alle direttive CIPE sul monitoraggio finanziario, va previsto, a
carico della stazione appaltante, l'obbligo di stipulare con il
soggetto aggiudicatario - entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della delibera CIPE - apposito protocollo operativo secondo il citato
prototipo accluso alle presenti linee guida, modificato come sopra
indicato, e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia
di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.
Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto
imputabile all'aggiudicatario, soggetto aggiudicatore, considerate le
circostanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di
esecuzione del contratto, valuta se e quali misure adottare,
rendendole note alla prefettura competente, al CCASGO e al DIPE.
3. Verifiche delle prefetture.
In entrambe le fattispecie sopra considerate prefetto competente
per territorio procedera' a vigilare che gli adempimenti previsti
vengano assolti in termini per tutte le infrastrutture strategiche
rientranti nell'ambito di sua competenza e la cui realizzazione sia
affidata ad imprese che si trovino nella situazione rappresentata.
Nell'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula del protocollo
entro il termine indicato, il prefetto, dopo essersi attivato per
superare le eventuali criticita' del caso e dopo aver valutato le
motivazioni addotte dal soggetto aggiudicatore a giustificazione
della mancata stipula, ne da' comunicazione al CCASGO e al DIPE.
____
MINISTERO DELL'INTERNO
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
PROTOCOLLO OPERATIVO
PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO
.........................
(CUP ....................................)
Tra:
................. (nota 1), nella persona di ..............., che
sottoscrive il presente protocollo nella qualita' di (nota 2);
................. (nota 3) nella persona di ............... (nota
2), sig. ..................;
Premesso:
che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di
cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il
controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo
decreto legislativo venga effettuato secondo le modalita' e le
procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5
maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti gia' stipulati
l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro
sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al
Comitato di aggiornare le modalita' di esercizio del sistema di
monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto
art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;
che nella seduta del ............... il CIPE, su proposta del
CCASGO, ha emanato, con la delibera n. ...... adottata ai sensi del
comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014,
direttive finalizzate ad aggiornare le modalita' del monitoraggio
finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi
di attuazione, tra l'altro:
individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di
protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte
nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata
debbono assumere;
identificando le informazioni che gli intermediari finanziari
sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico
denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI
a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita
sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari
predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati (nota 4);
prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo
del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati
Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le
informazioni di cui sopra (nota 4);
procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di
lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che e'
composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione
investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO,
dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca
dati;
prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e
manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso
riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta
banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e - per quanto di
competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto
ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante o al contraente
generale o concessionario (nota 5);
che (nota 6) (di seguito «Opera») e' incluso/a nel 1° Programma
delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21
dicembre 2001, n. 121;
che il progetto preliminare dell'opera e' stato approvato dal
CIPE con delibera n. ...... del .................. (Gazzetta
Ufficiale n. .../......) e che il progetto definitivo e' stato
approvato con delibera n. ..... del ........ (Gazzetta Ufficiale n.
.../......) (nota 7) (nota 8),
tutto cio' premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate,
concordano sul fatto
Convengono:
Art. 1.
Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.
Art. 2.
Conti dedicati
1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi
all'opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al
successivo comma 3, devono utilizzare uno o piu' conti correnti,
bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui
all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all'opera stessa
tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare
gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla
realizzazione dell'intervento medesimo.
2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto
corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula
del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi
operazione finanziaria relativa all'opera (nota 9) ovvero a
convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in
via esclusiva all'opera stessa eventuali conti gia' attivati e a
trasmettere alla stazione appaltante (nota 10), per il successivo
invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalita' della persona
autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto
conto.
Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato
solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione
del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di
disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta
dell'anagrafe degli esecutori, che provvedera' ad informare il DIPE.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle
imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque
titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e
subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito
dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di
realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera,
oltre al contraente generale o al concessionario non a totale
partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie
di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza
funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attivita'
collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese
nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali
come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di
servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi
incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di
consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le
prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo
dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella
«filiera» anche le societa' affidatarie infragruppo della societa'
concessionaria.
Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti
e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio, macchinari,
attrezzature, strumentazione o attivita' di cantiere. Non rientra
nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per
il proprio magazzino, compra cioe' prodotti «comuni», non realizzati
appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche
intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga
dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che
non e' dedicato.
Rientra comunque nella filiera ed e' quindi assoggettato al
monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilita' delle
relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili»
(esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da
costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto
rifiuti).
Non rientra ovviamente nella filiera l'amministrazione pubblica
aggiudicatrice, sulla quale grava pero' l'obbligo di apporre il CUP
su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore
economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le
relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE (nota 11).
Eventuali incertezze operative sulla riconducibilita' di singole
aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via
informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in
premessa.
4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire
esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA),
bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e
7).
5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti,
a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7),
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali
MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A
dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati,
in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello
specifico intervento.
6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, nonche' per il pagamento di imposte e tasse,
assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno
utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purche'
effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la
tracciabilita', fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa.
7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto
funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a
cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro
a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui
al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal
bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il
divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della
spesa: piu' specificatamente per «piccole spese giornaliere»
s'intendono spese non solo di modesta entita', ma anche relative ad
esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate
a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa.
L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere
effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno
o piu' dipendenti: la causale da indicare e' A10 «costituzione dei
fondi cassa per piccole spese di cantiere».
8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla
realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato puo' essere
movimentato solo:
con giroconti/girofondi,
per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla
gestione del conto stesso,
per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili,
collegati comunque all'intervento,
per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il
pagamento delle spese relative.
Art. 3.
Lettera di manleva
1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresi'
ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva»,
gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti
dedicati, a trasmettere al DIPE (nota 4):
(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in
addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti
dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento»,
oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data,
il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento,
l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale
o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC),
nonche' la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come
specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su
ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica
MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
il CUP dell'intervento,
la causale MGO (di cui all'allegato 1),
il codice IBAN del conto addebitato;
(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da
cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito,
provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti
conti dedicati verso conti non dedicati.
2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine
di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano
effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.
Nei successivi cinque giorni l'impresa provvedera' ad informare
il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in
merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data
di detto invio
Art. 4.
Procedure di alimentazione dei dati
1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla
stazione appaltante (nota 10) gli estremi identificativi di cui
all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia gia' istituita l'anagrafe
degli esecutori ai sensi del protocollo di legalita', i dati
mancanti.
Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe
comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al
DIPE.
Le imprese di cui sopra si impegnano altresi' ad informare
tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli
esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a
qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette
variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.
2. La stazione appaltante (nota 1) provvedera' a informare
tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che
emettera', segnalando CUP, data, nome e IBAN della societa'/impresa
beneficiaria e importo. Dara' altresi' comunicazione al DIPE
dell'avvenuto pagamento.
Art. 5.
Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario
1. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad adottare tutte le misure
necessarie affinche' l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti
nella realizzazione dell'opera si conformi agli obblighi di cui al
presente protocollo.
2. In particolare l'impresa aggiudicataria si adoperera'
affinche' tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del
presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in
esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei
contratti con fornitori (nota 12) analoghe clausole, inclusa la
clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro
volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come
sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli
senza necessita' di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di
responsabilita' a carico dell'impresa che ha stipulato detti
contratti con il proprio sub contraente o fornitore.
Art. 6.
Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui
all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto
indicate, fine di favorire la portata cogente del monitoraggio
finanziario.
In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli
intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione
della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni, verra' irrogata una penale
corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di
liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non
collaborativi:
a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto
essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e
soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del
contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e
salvo maggior danno:
la mancata acquisizione della disponibilita' di conto corrente
dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera
entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o
il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo
termine;
il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il
conto corrente dedicato;
b) la mancata acquisizione della disponibilita' di conto corrente
o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di
manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui
all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a)
comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro
cinquecento;
c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni
obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa
di euro cinquecento per ogni operazione;
d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta
dell'anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il
monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella
misura fissa di euro mille;
e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad
errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte
inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque
per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale
non si e' proceduto a dare le preventive comunicazioni;
f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente
protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa
di euro cinquecento per ogni operazione.
Le suddette violazioni, se ripetute per piu' di due volte,
comportano - previa diffida della stazione appaltante (nota 1) ad
adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i
successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal
caso alla risoluzione e' associata l'applicazione di una penale pari
al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di
liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovra'
essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le
fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto.
La mancata inclusione di detta clausola comportera' la nullita'
dell'atto.
2. Il soggetto aggiudicatore (nota 1) pone a disposizione del
soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti
dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte
contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della
lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.
La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi
delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate
all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi
delle attivita' di monitoraggio secondo un programma che la stazione
appaltante, sentito il contraente generale o il concessionario (nota
5), sottoporra' all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale
verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i
criteri adottati per quantificare il costo medesimo.
Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, la stazione
appaltante (nota 1) rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo
delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo
del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai
sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.
Art. 7.
Il procedimento sanzionatorio
Il contraente in bonis che, anche su segnalazione, abbia notizia
che la controparte e' incorsa in una delle violazioni sopra
sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla stazione
appaltante, al contraente generale o concessionario, alla Direzione
investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza,
ed al proprio dante causa.
La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente
indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non
superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni.
Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente
sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i
rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono
i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al
contraente in bonis, ai suoi danti causa, al contraente generale o
concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie
decisioni.
Se la sanzione irrogabile e' la penale prevista alle lettere da
b) a f) del precedente punto 6.1, la stazione appaltante trattiene il
relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione
dell'istruttoria. Il contraente generale o concessionario tratterra',
a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto
all'appaltatore capofila della specifico filone della «filiera» che
ricomprende l'impresa inadempiente e cosi' via in modo che l'importo
in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente.
L'ammontare delle penali resta cosi' nella disponibilita' della
stazione appaltante, cui e' affidato in custodia e che l'accantona su
un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilita' separata.
La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato di
avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di
pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco
temporale di competenza del SAL medesimo e dovra' dare evidenza, nel
quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi
dei precedenti commi.
Se la sanzione applicabile e' la risoluzione del contratto ai
sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma del
punto 6.1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura
prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i
presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione
avviene automaticamente mediante attivazione della clausola
risolutiva espressa da parte del contraente in bonis, previa
comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata,
oltre allo stesso contraente in bonis, al contraente generale o
concessionario e alla Direzione investigativa antimafia con lettera
raccomandata con AR (nota 13).
Art. 8.
Vigilanza
La stazione appaltante (nota 1) vigila sull'attuazione del
presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro
intervenuti casi di violazioni, ed e' responsabile dell'esattezza dei
dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.
Art. 9.
Efficacia e durata del protocollo
Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire
dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei
lavori di realizzazione dell'opera, sino al collaudo definitivo.
Data e firme
____
NOTE
1. Inserire gli estremi della stazione appaltante o - ai sensi
del punto C 1.1 della delibera ex art. 36, comma 3, del decreto-legge
n. 90/2014 - della concessionaria, se a totale partecipazione
pubblica.
2. Indicare la carica rivestita nell'ambito dell'impresa.
3. Inserire la denominazione del soggetto aggiudicatario.
4. Nell'eventualita' che l'impresa accenda il conto dedicato
presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalera'
la sua scelta al gruppo di lavoro, che provvedera' a fornire le
istruzioni necessarie.
5. Se la realizzazione dell'opera non e' affidata a contraente
generale ne' a concessionario non rientrante nella fattispecie di cui
alla nota 1, i richiami sono da considerare riferiti all'appaltatore.
6. Specificare l'intervento oggetto del protocollo ed indicare il
relativo CUP, nonche' l'eventuale articolazione in lotti
contrassegnati da CUP diversi.
7. Depennare la parte che non interessa e citare eventuali
delibere CIPE concernenti altri aspetti quale il parziale
finanziamento dell'opera.
8. Nei protocolli stipulati con riferimento a contratti
sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 90/2014 inserire, nelle premesse:
a) che .................. (vedi precedente nota 3) e' risultato
aggiudicatario della gara per la realizzazione e gestione della
suddetta opera sulla base di gara indetta il ............. ed ha
sottoscritto il relativo contratto in data ...............;
b) che in data tra la prefettura di ...................,
................. e l'aggiudicatario e' stato stipulato il protocollo
di legalita' previsto dal menzionato art. 176 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (se tale
stipula e' intervenuta).
9. Nei protocolli concernenti i contratti di cui alla precedente
nota 8 prevedere che l'apertura del conto/dei conti dedicati o la
conversione dei conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva
all'opera debba avvenire entro trenta giorni dalla stipula del
protocollo (che dovra' intervenire, ai sensi della disciplina
transitoria di cui alle linee guida approvate ai sensi del comma 3
dell'art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della delibera stessa) e comunque prima che
vengano effettuate ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta
stipula.
10. Citare, in luogo della stazione appaltante, il contraente
generale o il concessionario, se abilitato alla tenuta dell'anagrafe
degli esecutori ai sensi della delibera n. 58/2011: di seguito, nello
schema si fa riferimento al «soggetto preposto alla tenuta
dell'anagrafe degli esecutori.
11. Stralciare la parte in corsivo se la stazione appaltante non
e' un'amministrazione pubblica.
12. Nei protocolli di cui alla precedente nota 8 inserire,
all'art. 5, comma 2, rigo 4°, dopo le parole «nei subcontratti e nei
contratti con fornitori», l'inciso «anche in essere e ancora attivi».
13. Se ricorre la fattispecie di cui alla nota 1, le funzioni
della stazione appaltante vengono svolte dal concessionario a totale
partecipazione pubblica, mentre - in assenza della figura del
contraente generale e del concessionario di cui alla precedente nota
- le comunicazioni loro riferite sono effettuate all'appaltatore.
Qualora l'intervento venga realizzato mediante ricorso alla
finanza di progetto, senza alcuna forma di contribuzione pubblica
neanche tramite assegnazione di «misure di defiscalizzazione» o
riconoscimento di «credito d'imposta», gli adempimenti della stazione
appaltante in tema di valutazione delle infrazioni sanzionabili con
penali e di applicazione delle penali stesse, secondo la procedura
delineata nel prototipo di protocollo, sono effettuati
dall'aggiudicatario, che provvedera' a versare i relativi importi sul
proprio conto corrente, facendone oggetto di contabilita' separata e
destinandoli secondo le indicazioni del prototipo stesso.
____
MINISTERO DELL'INTERNO
Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
PROTOCOLLO OPERATIVO
ALLEGATI TECNICI
Allegato 1
Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA
Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati
=================================================
| Codice | Causale |
+=============+=================================+
| |Stipendi (emolumenti a dirigenti |
|1A |e impiegati) |
+-------------+---------------------------------+
|1B |Manodopera (emolumenti a operai) |
+-------------+---------------------------------+
|1C |Personale distaccato |
+-------------+---------------------------------+
| |Spese generali (cancelleria, |
| |fotocopie, abbonamenti, |
| |pubblicita', canoni per utenze e |
|1D |affitti) |
+-------------+---------------------------------+
| |Immobilizzazioni (cespiti |
| |ammortizzabili all'atto |
|1E |dell'acquisto) |
+-------------+---------------------------------+
| |Consulenze generiche (legali, |
| |amministrative, tributarie e |
|1F |tecniche) |
+-------------+---------------------------------+
| |Gestori e fornitori di pubblici |
|1G |servizi |
+-------------+---------------------------------+
|1H |Espropri (pagamento indennizzi) |
+-------------+---------------------------------+
|1M |Giroconti e girofondi |
+-------------+---------------------------------+
| |Costituzione dei fondi cassa per |
| |piccole spese giornaliere di |
|1N |cantiere |
+-------------+---------------------------------+
|1O |Pagamenti per interferenze |
+-------------+---------------------------------+
|1P |Factor e cessione crediti (*) |
+-------------+---------------------------------+
Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati
=========================================================
| Codice | Causale |
+=============+=========================================+
|2A |Committenti (affidatari e subaffidatari) |
+-------------+-----------------------------------------+
|2B |Affidamenti lavori |
+-------------+-----------------------------------------+
|2C |Scavo e movimento terra |
+-------------+-----------------------------------------+
|2D |Smaltimento terra |
+-------------+-----------------------------------------+
|2E |Smaltimento rifiuti |
+-------------+-----------------------------------------+
| |Servizi di ingegneria, architettura e |
| |altri specifici esclusivamente dedicati |
|2F |all'opera monitorata |
+-------------+-----------------------------------------+
|2G |Noleggi a freddo |
+-------------+-----------------------------------------+
|2H |Noleggi a caldo |
+-------------+-----------------------------------------+
|2M |Forniture di ferro |
+-------------+-----------------------------------------+
|2N |Forniture di calcestruzzo/cemento |
+-------------+-----------------------------------------+
| |Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, |
|2O |materiale da cantiere in genere) |
+-------------+-----------------------------------------+
| |Altre forniture specifiche esclusivamente|
|2P |dedicate all'opera monitorata |
+-------------+-----------------------------------------+
|2R |Trasporti (tutti) |
+-------------+-----------------------------------------+
|2S |Guardiania |
+-------------+-----------------------------------------+
|2T |Mensa cantiere |
+-------------+-----------------------------------------+
|2U |Pulizie cantiere |
+-------------+-----------------------------------------+
| |Altre spese di cantiere a fronte di |
|2V |esigenze prevedibili |
+-------------+-----------------------------------------+
___
(*) Il pagamento dell'impresa «cliente» alla societa' factor o
all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il
pagamento della societa' di factor e dell'istituto di credito
all'impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati.
Parte di provvedimento in formato grafico