Buongiorno,
lo scrivente SUAP ha ricevuto, da parte di un famoso gestore telefonico, una RICHIESTA DI RILASCIO TITOLO ABILITATIVO ALL’INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE AI SENSI DEGLI ARTT. 86,87 E 88 DEL D.LGS. N. 259/03 come modificato dal D.lgs n. 70 del 28.05.2012.
Sono presenti diversi allegati quali progetto dell'impianto, valutazione impatto paesistico, ecc.
La valutazione del tutto è a carico dell'ARPA a cui la pratica va inoltrata?
La pratica stessa va inoltrata esclusivamente all'ARPA o anche ad altri Enti?
Il titolo abilitativo da chi dovrà poi venire rilasciato?
Grazie mille
ARPA deve rilasciare il parere di competenza, ma ci sono anche altri soggetti che possono intervenire.
L'ufficio Tecnico per gli aspetti urbanistici ed edilizi.
Eventuali Enti terzi in caso di vincoli presenti sull'area: paesistico, idrogeologico, aeroportuale,...
Il titolo lo rilascia il SUAP.
Ti ricordo inoltre che il SUAP deve provvedere a pubblicizzare l'istanza [i]senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto[/i] e che può richiedere per una sola volta [u]entro quindici[/u] giorni dalla data di ricezione dell'istanza il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
Trovi tutte le informazioni nell'art. 87 del d.lgs. 259/2003.
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D.Lgs. 01/08/2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Art. 87 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Buongiorno,
vorrei ricollegarmi a questo post pur essendo piuttosto vecchio, ma necessiterei di qualche chiarimento riguardo a questo art. 87 del d.lgs. 259/2003.
-Prima di tutto, l'Organismo competente citato può essere più di uno, da UTC ad ARPA ecc ecc?
-Come mi devo comportare, in qualità di SUAP, se non ho provveduto alla pubblicazione dell'istanza entro i 15 giorni previsti?
-Sempre in qualità di SUAP, non ho comunicato entro 90 giorni dalla presentazione del progetto/istanza alcun provvedimento di diniego né parere negativo. In linea teorica, sussiste la formazione del silenzio-assenso; quest'ultimo sostituisce il provvedimento autorizzatorio oppure devo rilasciarlo comunque? E nei confronti degli Enti competenti dovrei comunque inoltrare loro la pratica?
Grazie
[quote]Prima di tutto, l'Organismo competente citato può essere più di uno, da UTC ad ARPA ecc ecc?[/quote]
L'Organismo competente ad effettuare i controlli è definito dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36: ARPA (dove non istituita: Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni)
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L. 22/02/2001, n. 36
Art. 14. (Controlli)
In vigore dal 22 marzo 2001
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
[quote]-Come mi devo comportare, in qualità di SUAP, se non ho provveduto alla pubblicazione dell'istanza entro i 15 giorni previsti?[/quote]
A mio avviso va comunque pubblicata, precisando che si è formato il silenzio assenso. Lo scopo della pubblicazione è dare pubblicità della domanda...
Ma attendi il riscontro di Simone o di qualche altro collega di Omniavis...
[quote]-Sempre in qualità di SUAP, non ho comunicato entro 90 giorni dalla presentazione del progetto/istanza alcun provvedimento di diniego né parere negativo. In linea teorica, sussiste la formazione del silenzio-assenso; quest'ultimo sostituisce il provvedimento autorizzatorio oppure devo rilasciarlo comunque? E nei confronti degli Enti competenti dovrei comunque inoltrare loro la pratica?[/quote]
Se è decorso il termine vige il silenzio assenso (art. 87 c. 9), quindi non ha senso rilasciare un atto.
Il problema è se ci fossero elementi ostativi...
A mio avviso va comunque inoltrata, precisando che si è formato il silenzio assenso.
Ma attendi anche qui il riscontro di Simone o di qualche altro collega di Omniavis...
-Prima di tutto, l'Organismo competente citato può essere più di uno, da UTC ad ARPA ecc ecc?
[color=red]L'istituto competente IN VIA ESCLUSIVA (ferma la possibilità di farsi assistere da altri soggetti) è ARPA dipartimento regionale. Nelle Regioni dove non era istituita aveva supplito ASL ma a quanto mi risulta il tutto è rientrato[/color]
-Come mi devo comportare, in qualità di SUAP, se non ho provveduto alla pubblicazione dell'istanza entro i 15 giorni previsti?
[color=red]La pubblicazione NON INCIDE sulla validità giuridica degli atti e delle procedure. L'omessa pubblicazione potrebbe avere rilevanza:
1) ai fini della decorrenza del termine di impugnativa degli interessati/controinteressati
2) ai fini anticorruzione
3) ai fini disciplinari
ESPERIENZA: non ti dannare l'anima ... se puoi recupera con un FILE EXCEL da pubblicare periodicamente con l'aggiornamento delle istanze
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-Sempre in qualità di SUAP, non ho comunicato entro 90 giorni dalla presentazione del progetto/istanza alcun provvedimento di diniego né parere negativo. In linea teorica, sussiste la formazione del silenzio-assenso; quest'ultimo sostituisce il provvedimento autorizzatorio oppure devo rilasciarlo comunque? E nei confronti degli Enti competenti dovrei comunque inoltrare loro la pratica?
[color=red]Il silenzio assenso opera EX LEGE.
L'interessato non è tenuto a comunicarle di avvalersi (anche se qualche gestore lo fa, quantomeno con la comunicazione di inzio lavori.
Sarà quella che invii agli enti competenti.
Ovviamente è fondamentale che tu abbia comunque inviato le istanze agli organi di vigilanza per l'eventuale ANNULLAMENTO o DECADENZA (ricordo " Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso").
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