Delibera n. 1 del 22 aprile 2015 contenente il Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
[b]Con Delibera n. 1 del 22 aprile 2015 è stato adottato il “Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali”. La Deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato.[/b]
Prot. n. 01/ALBO/CN 22 APRILE 2015
[b]Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare[/b]
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Delibera 22 aprile 2015.
[color=red][b]Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali.[/b][/color]
IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il regolamento per la
definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori
ambientali e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera o), e l’articolo 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli articoli
71 e 72;
Ritenuto necessario, anche al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, di
disciplinare i criteri e le modalità dei controlli a campione di cui all’articolo 71 del D.P.R.
445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese
ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. ai fini dell’iscrizione all’Albo, fermo restando
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l’obbligo, per le Sezioni regionali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse;
DELIBERA
Articolo 1
1. Il regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R.
445/2000 è approvato nella forma di cui all’Allegato “A”.
2. Il regolamento è adottato in fase sperimentale per il periodo di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente delibera e può essere modificato dal Comitato nazionale sulla base delle
risultanze fornite dalle Sezioni regionali.
3. Le Sezioni regionali trasmettono al Comitato nazionale, in sede di relazione annuale resa ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera e), del D.M. 120/2014, le risultanze dei controlli effettuati e le eventuali
conseguenti procedure adottate.
La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
relativo comunicato.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Anna Silvestri Eugenio Onori
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ALLEGATO “A”
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLA
VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI
ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2000, N. 445, RESE AI FINI DELL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI.
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R.
445/2000, i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
2. I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia
dell’azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all’ottenimento di
benefici di qualunque specie.
3. Sono escluse dalla campo di applicazione del presente regolamento, in quanto oggetto di
controllo puntuale, le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere d), e), f) e
g), del DM 120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione
dell’iscrizione.
ART. 2 - TIPOLOGIA E MODALITA’ DEI CONTROLLI A CAMPIONE
1. Ogni Sezione regionale effettua i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà presentate nell’ambito dei procedimenti d’iscrizione, in misura
percentuale rispetto al numero complessivo di quelle presentate.
2. I controlli a campione sono effettuati da ogni Sezione regionale con cadenza almeno trimestrale.
3. L’individuazione dei procedimenti da sottoporre a controllo avviene tramite estrazione casuale
elaborata informaticamente tra le domande protocollate all’interno dell’ultimo trimestre, distinte
nelle seguenti tipologie:
a) iscrizione: Per ciascuna categoria di cui all’art. 8 del D.M. 120/2014 il controllo è effettuato
su almeno il 10% delle domande presentate alla Sezione regionale.
b) variazione dell’iscrizione: Per ciascuna categoria di cui all’art. 8 del D.M. 120/2014, il
controllo è effettuato su almeno il 10% delle domande presentate alla Sezione regionale.
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c) rinnovo dell’scrizione. Per ciascuna categoria di cui all’art. 8 del D.M. 120/2014, il controllo
è effettuato su almeno il 30% delle domande presentate alla Sezione regionale.
4. Qualora il numero dei procedimenti sui quali effettuare i controlli non sia base sufficiente per
l’applicazione delle percentuali di cui al comma 3, il risultato dell’estrazione casuale dei
procedimenti non può essere comunque inferiore ad uno.
5. Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna domanda all’interno di una singola categoria di cui
all’art. 8 del D.M. 120/2014, l’estrazione avviene in un’altra categoria all’interno della stessa
tipologia;
6. Qualora il numero di domande pervenute nel trimestre precedente non sia sufficiente a garantire
l’applicazione del comma 5, l’estrazione avviene tra le domande protocollate nel semestre
precedente.
ART. 3 - MODALITA’ E CRITERI PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A
CAMPIONE
1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 46 del D.P.R.
445/2000 sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione
certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato
con i dati detenuti dall’amministrazione certificante. In tutti i casi in cui il responsabile del
procedimento acquisisca direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l’amministrazione competente alla loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione dei certificati non
sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
2. Qualora le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui
all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 non siano certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o
privato, il responsabile del procedimento può chiedere all’interessato la produzione di documenti
originali oppure effettuare controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione.
3. Per il principio di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 della L. 241/90, la
documentazione spontaneamente prodotta dal privato potrà comunque essere utilizzata.
4. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari, le informazioni contenute nei
certificati e nei documenti trasmessi da altre pubbliche amministrazioni sono trattate esclusivamente
dal personale assegnato al procedimento di controllo.
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ART. 4 – ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATE NEI CONTROLLI.
1. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive,
rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti
interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di dieci giorni.
2. Il responsabile del procedimento verifica preliminarmente l’errore o l’omissione e la sanabilità
dello stesso da parte dell’interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora l’interessato non provveda a integrare le dichiarazioni entro il termine indicato, la
Sezione regionale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza.
ART. 5 - ESITI DEI CONTROLLI A CAMPIONE
1. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la
presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale, ai sensi dell’art. 21 del D.M.
120/2014, procede all’emanazione del provvedimento di decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale provvedimento necessario
all’applicazione di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
ART. 6 - MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di cui al presente regolamento devono avvenire tramite posta elettronica
certificata (PEC).
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