AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA
L’attività di noleggio da rimessa con conducente con autovettura è disciplinata dalla L. N. 21 del 15/01/1992 modificata dal D.L. n. 207/2008 non entrato in vigore in quanto prorogato di anno in anno in ultimo fino al 31/12/2015.
Altre norme sono nel D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 artt. 85 e 86
Inoltre il ns. regolamento comunale di cui alla delibera di C.C n. 68 del 27/06/1997 dice all’art. 12 c. 4 e art. 20 che per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza e che il servizio di noleggio da rimessa con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all’interno del territorio comunale e qualora venga previsto nei posteggi all’uopo destinati dal Sindaco con propria ordinanza.
Per gli art. 35 sono previste sanzioni accessorie quali sospensione non superiore a 6 mesi (c.1) art. 36 revoca (c.1) e art. 37 decadenza (c.1) fra le quali punto c) nel caso che interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi nell’arco di un anno.
La Polizia municipale ha verificato che due titolari di esercizio noleggio da rimessa con conducente con autovettura del nostro comune esercitavano presso altro comune senza avere più la rimessa privata nel nostro territorio comunale di cui avevano fornito l’atto di disponibilità al momento del rilascio.
Il primo soggetto dopo essere stato contattato dalla Polizia municipale al telefono indicato sulla targa della rimessa, risultante non utilizzata, dichiarava che il luogo di inizio e fine della sua attività non risulta in questo Comune e forniva in seguito all’accertamento un atto di affitto di altra rimessa nel ns. comune, mentre l’altro non veniva neanche contattato perché non era presente nessuna cartello e la proprietaria dell’immobile dichiarava di non aver affittato a tale signore il garage.
Alla luce delle norme e del regolamento mi sembra di dover inviare un avvio di procedimento per le sanzioni dell’art. 37 c. 1 lett. c del regolamento comunale, in riesco da trovare altra norma applicabile.
In particolare dato che non avevano una rimessa nel territorio comunale si ritiene di poter contestare l’interruzione del servizio per un periodo superiore a 3 mesi e di chiedere di fornire documentazione che dimostri il contrario ad es. registri che indichino il servizio prestato con partenza e ritorno nel territorio comunale.
Si chiede un vostro parere in merito a quanto indicato o ad altre possibili sanzioni anche pecuniarie da applicare e Vi ringrazio in anticipo della risposta.
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[color=blue][b]NCC, TAXI, NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE: approfondimento[/b][/color]
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Noleggio con conducente e taxi: lo stato della normativa
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Non tutti considerano NON in vigore la modifiche alla legge n. 21/92 e qualche amministrazione applica le relative sanzioni. A parere mio, per una serie di ragione giuridiche e per motivi di equità e ragionevolezza, le modifiche non sono in vigore (puoi vedere sul forum i molti post sul tema con anche l’elenco delle proroghe aggiornate). Detto questo, le uniche eventuali sanzioni amministrative sono quelle del codice della strada. Il regolamento (giustamente) si è limitato a prevedere dei rimedi concreti nel caso di inerzia degli esercenti al fine di garantire l’esercizio di un’attività dai connotati pubblici e con licenze contingentate.
A parere mio, nel tuo caso, potresti applicare l’art. 85, comma 4 del CdS dato che i conducenti sono venuti meno alle condizioni dell’autorizzazione pur avendo autorizzazione e veicolo destinato ad NCC.
Se le fattispecie di illegittimità sono le stesse io applicherei il codice della strada.