Buongiorno, il Comune, a seguito di bando, ha affidato la gestione di un parco pubblico. Nel parco sono presenti: pista di pattinaggio, campo da basket con tribune, campo da calcetto, ping pong, chiosco bar e giochi per bambini vari (tappeti elastici, brucomela, trenini, etc.)
Il gestore all'interno del parco vorrebbe avviare attività di sala giochi.
La L.R. 57/2013 e smi prevede che è vietata l'apertura di sale giochi ad una distanza inferiore a 500 metri, da centri socio ricreativi e sportivi.. La problematica è se il parco, avendo all'interno attrezzature sportive e ricreative è da considerare centro socio ricreativo e sportivo.
Intanto occorre precisare (forse lo hai dato per scontato) che i divieti della LR 57/2013 si applicano ai giochi con vincita in denaro, al limite codesto gestore potrebbe avviare una sala giochi senza SLOT né VLT.
La norma Toscana recita:
[i]1. È vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica[/i]
Come ho ripetuto più volte durante questi ultimi anni, la norma toscana si presta ad una interpretazione non circoscrivibile in modo oggettivo. Per centri socio-ricreativi e sportivi possiamo intendere tutti i circoli ARCI (ad esempio) e le palestre dove viene fatta attività motoria e/o sportiva. Il comune è chiamato ad applicare la norma e ho sempre consigliato di fare almeno una delibera di giunta di indirizzo che chiarisca, ad esempio, che la legge si applica ai luoghi aperti al pubblico (quindi non ai circoli privati) e non ai luoghi pubblici (giardini dotati di attrazioni come altalene, ecc.). Ribadisco che ho fatto un esempio, ogni comune, in base all’indirizzo polito proprio darà l’interpretazione che vuole; meglio un regolamento adottato dal consiglio che prenda in consderazione anche il comma 2 citato.
Se nel tuo caso codesto parco pubblico è un luogo recitato, misurabile ai fini della distanza, configurabile come un luogo aperto al pubblico, allora potresti anche considerarlo condizione ostativa all’apertura. Tieni conto, per ripetere il concetto, che i principi del diritto vorrebbero che dovresti adoperati al fine della certezza del diritto:
[i]Legge 180/2011 – norme per la tutela della libertà di impresa / statuto delle imprese
Art. 2. Princìpi generali
1. Sono princìpi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
[...]
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa;
Anche per questo è utile che le amministrazioni comunali definiscano un quadro applicativo certo al fine di favorire la certezza degli investimenti privati[/i]