Data: 2015-07-05 08:23:08

Dall'01.01.2015 le progressioni economiche orizzontali sono sbloccate.

[b]Dall'01.01.2015 le progressioni economiche orizzontali sono sbloccate.[/b]
Fonte: http://www.ptpl.altervista.org/

Le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell’art. 9 del citato d.l. n. 78 del 2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31.12.2014. Tale conclusione è indirettamente confermata dall’art. 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014.
Ne consegue che, in forza dell’ultima legge di stabilità, la protrazione delle dinamiche di contenimento retributivo del personale delle pubbliche amministrazioni ha interessato:
I) la procedura di contrattazione collettiva (art. 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010);
II) i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato (art. 9, comma 21, primo periodo);
III) le progressione di carriera economiche per il personale in regime di diritto pubblico, con le eccezioni individuate all’epoca dal legislatore (art. 9, comma 21, secondo periodo).
Tale conclusione risulta avvalorata dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8 del 02.02.2015, che, nel paragrafo relativo al “Trattamento economico del personale”, chiarisce quanto segue: “a partire dal 01.01.2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 31.12.2014 dal D.P.R. 04.09.2013, n. 122”.

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Il Sindaco del Comune di Verdello ha formulato una richiesta di parere in merito alla possibilità di effettuare progressioni economiche orizzontali negli enti locali.
In particolare, dopo aver ricostruito il quadro normativo, si riferisce che “Secondo taluni commentatori, il blocco non riguarderebbe le disposizioni del terzo e del quarto periodo. In particolare quest'ultima è quella che riguarda il personale contrattualizzato.
Al segretario comunale della scrivente amministrazione non pare evidente, dalla lettura non facile della predetta disposizione delle legge di stabilità, che il legislatore abbia voluto "sbloccare" per l'anno 2015 le progressioni economiche orizzontali negli enti locali, anzi una lettura attenta della norma di stabilità autorizzerebbe l' interpretazione contraria ovvero che anche per l'anno 2015, sarebbe in vigore il blocco delle suddette progressioni orizzontali in relazione alla situazione congiunturale della finanza pubblica e agli impegni assunti in sede europea sul contenimento della spesa pubblica in generale stante il disposto del ridetto comma 256 della legge di stabilità che ha prorogato le disposizioni evocate a tutto il 2015.
Si resta in attesa di conoscere una pronuncia di orientamento generale al fine di attuare, in vista della formazione dei contratti aziendali per l'anno in corso e delle risorse spendibili in termini finanziari, comportamenti in linea con le disposizioni di finanza pubblica in tema di contenimento dei costi del personale così come ribaditi nel citato art. 256.”
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Il quesito verte sulla possibilità di effettuare progressioni economiche orizzontali negli enti locali. In particolare, dopo aver ricostruito il quadro normativo, si riferisce che “Secondo taluni commentatori, il blocco non riguarderebbe le disposizioni del terzo e del quarto periodo. In particolare quest'ultima è quella che riguarda il personale contrattualizzato.
Al segretario comunale della scrivente amministrazione non pare evidente, dalla lettura non facile della predetta disposizione delle legge di stabilità, che il legislatore abbia voluto "sbloccare" per l'anno 2015 le progressioni economiche orizzontali negli enti locali, anzi una lettura attenta della norma di stabilità autorizzerebbe l'interpretazione contraria ovvero che anche per l'anno 2015, sarebbe in vigore il blocco delle suddette progressioni orizzontali in relazione alla situazione congiunturale della finanza pubblica e agli impegni assunti in sede europea sul contenimento della spesa pubblica in generale stante il disposto del ridetto comma 256 della legge di stabilità che ha prorogato le disposizioni evocate a tutto il 2015.
Si resta in attesa di conoscere una pronuncia di orientamento generale al fine di attuare, in vista della formazione dei contratti aziendali per l'anno in corso e delle risorse spendibili in termini finanziari, comportamenti in linea con le disposizioni di finanza pubblica in tema di contenimento dei costi del personale così come ribaditi nel citato art. 256.”
Sul punto si è già espressa la Sezione Liguria, con parere 01.04.2015 n. 29, che si richiama (http://www.ptpl.altervista.org/corte_dei_conti/2015/corte_conti_liguria_parere_01042015_29.pdf).
Il comma 1 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 dispone che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31.12.2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14”.
Il successivo comma 21 quanto segue: “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23.12.1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
In seguito, l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 06.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111, al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, ha previsto la possibilità di disporre, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23.08.1988, n. 400, la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni. In virtù della descritta autorizzazione legislativa, l’art. 1, comma 1, lett. a), del DPR 04.09.2013, n. 122, ha disposto che “le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, sono prorogate fino al 31.12.2014”.
In base a quanto esposto, pertanto, le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, aventi fonte nei commi 1 e 21 dell’art. 9 del citato d.l. n. 78 del 2010, hanno esaurito la propria efficacia precettiva il 31.12.2014.
Tale conclusione è indirettamente confermata dall’art. 1, comma 256, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, in base al quale “Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122, come prorogate fino al 31.12.2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 04.09.2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015”.
In proposito, si ricorda che, sempre la legge di stabilità per il 2015, al comma 254, ha prorogato al 2015 il blocco della contrattazione collettiva nazionale disposto dal comma 17 del citato articolo 9, differendo, altresì, al 2018 la determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale operata dall’art. 1, comma 452, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); cfr. art. 1, comma 255, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Ne consegue che, in forza dell’ultima legge di stabilità, la protrazione delle dinamiche di contenimento retributivo del personale delle pubbliche amministrazioni ha interessato: I) la procedura di contrattazione collettiva (art. 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010); II) i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato (art. 9, comma 21, primo periodo); III) le progressione di carriera economiche per il personale in regime di diritto pubblico, con le eccezioni individuate all’epoca dal legislatore (art. 9, comma 21, secondo periodo).
Tale conclusione risulta avvalorata dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 8 del 02.02.2015, che, nel paragrafo relativo al “Trattamento economico del personale”, chiarisce quanto segue: “a partire dal 01.01.2015 cessano, tra l'altro, ferma restando l'impossibilità di riconoscere arretrati per gli anni dal 2011 al 2014, gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali (commi 1 e 2) ed il blocco economico delle progressioni di carriera comunque denominate e dei passaggi tra le aree (comma 21, terzo e quarto periodo), già oggetto della circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, come noto, sono state prorogate fino al 31.12.2014 dal D.P.R. 04.09.2013, n. 122” (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 08.06.2015 n. 218 - http://www.ptpl.altervista.org/corte_dei_conti/2015/corte_conti_lombardia_parere_08062015_218.pdf).

Fonte: http://www.ptpl.altervista.org/

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