Personale degli enti locali. Part-time a dipendente dell'area polizia locale.
Massima
[color=red][b]L'art. 12 del d.lgs. 81/2015 contempla un'espressa salvaguardia delle discipline speciali vigenti e della normativa che disponga diversamente. Pertanto, si è dell'avviso che il divieto di part-time disposto dall'art. 10, comma 7, della l.r. 9/2009 per il personale della polizia locale permanga anche alla luce delle disposizioni di favore contemplate all'art. 8 del d.lgs. 81/2015. [/b][/color]
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[b]Testo completo del parere[/b]
Il Comune ha chiesto un parere in ordine ad una richiesta di collocamento a part-time, inoltrata da dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di Agente di polizia locale, motivata ai sensi dell'art. 12-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 61/2000 (norma di recepimento della Direttiva Comunitaria 97/81/CE). In particolare, l'Ente si è posto la questione inerente all'accoglibilità di detta istanza, in relazione al contenuto dell'art. 10, comma 7, della l. r. 9/2009, che ha introdotto per il personale della polizia locale il divieto di fruire dell'istituto del part- time. In sostanza, si tratta di pronunciarsi sulla prevalenza, o meno, della richiamata norma di legge statale sulla previsione dettata dalla disposizione regionale citata[1].
Preliminarmente si osserva che di recente l'art. 55 del d.lgs. 81/2015[2] ha espressamente abrogato, fra le altre disposizioni di legge, anche il decreto legislativo 61/2000.
Quanto contemplato all'art. 12-bis richiamato in premessa è stato reintrodotto all'art. 8 del citato d.lgs. 81/2015, che ripropone le specifiche ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, a tutela di particolari e gravi situazioni, integrando ulteriormente quelle già previste dalla normativa previgente.
Il comma 3 prevede, infatti, che i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il comma 4 dell'articolo in esame dispone inoltre che, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il comma 5 altresì riconosce detta priorità anche in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992.
Particolare rilevanza, ai fini della soluzione al quesito prospettato, assume quanto esplicitato all'art. 12[3] del decreto legislativo in argomento.
Detta previsione precisa infatti che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001, le disposizioni della sezione che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale 'si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli, commi 2 e 6, e 10 del medesimo decreto, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia'.
La richiamata disposizione legislativa sancisce pertanto la permanenza della disciplina speciale in vigore per particolari categorie di lavoratori che, appunto, 'disponga diversamente'.
In tal contesto normativo (di disciplina speciale) si inserisce per l'appunto quanto disposto dall'art. 10, comma 7, della l.r. 9/2009, che stabilisce che, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, l'articolo 1, comma 57, della l. 662/1996, concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
Come rilevato a suo tempo dalla Corte costituzionale[4], la disposizione contemplata al richiamato articolo 10, comma 7, della l.r. 9/2009, emanata nell'ambito della materia della polizia amministrativa locale, oggetto di competenza residuale delle Regioni, anche a statuto speciale, 'non interviene direttamente sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale ma si limita a stabilire, per il futuro, che il personale addetto a funzioni di polizia locale non potrà usufruire di tale modalità di prestazione del rapporto di lavoro: questa previsione non altera il contenuto di un contratto regolato dalla legge statale, ma sceglie quale tipo di contratto dovrà essere applicato ad una determinata categoria di dipendenti (...) La disposizione impugnata non incide sulla struttura della disciplina del rapporto di lavoro ma regola l'uso di quell'istituto da parte delle amministrazioni locali, su cui la legge regionale ha competenza. In particolare, non disciplina il part-time con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge statale, ma regola la sua applicabilità, con riferimento ad una categoria di dipendenti con caratteri e funzioni particolari, attinenti alla sicurezza, come emerge dalla stessa motivazione contenuta nella norma'.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, che muovono dall'espressa salvaguardia delle discipline speciali vigenti, sancita dall'art. 12 del citato d.lgs. 81/2015, si è quindi dell'avviso che permanga il divieto di part-time previsto dalla l.r. 9/2009 per il personale della polizia locale del Friuli Venezia Giulia anche nel caso prospettato da codesta Amministrazione.
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[1] Si osserva tra l'altro che, nel caso di specie, non si pone il problema del rapporto tra norme del diritto comunitario e quelle del diritto interno, atteso che, nel caso di specie, la direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con proprio decreto legislativo. Ne consegue che la fattispecie in esame necessita di essere analizzata sotto il profilo del rapporto tra norma di legge generale e lex specialis.
[2] Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
[3] Rubricato: Lavoro a tempo parziale nelle amministrazioni pubbliche, che ripropone quanto in precedenza stabilito dall'art. 10 del d.lgs. 61/2000.
[4] Cfr. sentenza n. 141 del 2012.
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=46511