Data: 2015-07-05 08:07:50

RIFIUTI, AMBIENTE, OCCUPAZIONE - DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92

[b]DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92 [/b]
[color=red][b]Misure urgenti in materia di rifiuti e  di  autorizzazione  integrata
ambientale,  nonche'  per  l'esercizio  dell'attivita'  d'impresa  di
stabilimenti  industriali  di  interesse  strategico  nazionale.[/b][/color]
(15G00115)
(GU n.153 del 4-7-2015)
  Vigente al: 4-7-2015 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni che assicurino la  coerenza  e  l'uniforme  applicazione
delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo
di rifiuti, al fine di uniformare la disciplina nazionale con  quanto
stabilito dalla direttiva  2008/98/UE,  con  particolare  riferimento
alle attivita' che  costituiscono  l'iter  tecnico-amministrativo  di
produzione e gestione dei rifiuti;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare  una  disciplina  transitoria  volta  a  consentire  che  le
installazioni sottoposte ad  autorizzazione  integrata  ambientale  a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE,  gia'  operanti  nel
pieno rispetto dei  requisiti  stabiliti  dalla  direttiva  medesima,
possano proseguire il proprio esercizio nelle more della  definizione
dei procedimenti amministrativi  di  autorizzazione  da  parte  delle
competenti autorita' regionali;
  Considerata la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  che  assicurino  la  prosecuzione,  per  un  periodo
determinato, dell'attivita' produttiva degli stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale  interessati  da  un  provvedimento
giudiziario di sequestro dei beni;
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
garantire che le misure, anche  di  carattere  provvisorio  volte  ad
assicurare la prosecuzione  dell'attivita'  produttiva  dei  medesimi
stabilimenti,  siano  adempiute  secondo  condizioni  e  prescrizioni
contenute in un  apposito  piano,  a  salvaguardia  dell'occupazione,
della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 2015;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia;

                              E M A N A
                    il seguente decreto-legge:

                              Art. 1

      Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

  1. All'articolo 183, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera  f),  dopo  le  parole:  "produce  rifiuti"  sono
aggiunte le parole:  "e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente
riferibile detta produzione";
    b) alla lettera o), dopo la parola:  "deposito"  e'  aggiunta  la
seguente: "preliminare alla raccolta";
    c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" e' sostituita  dalle
seguenti: "e il  deposito  preliminare  alla  raccolta  ai  fini  del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati"
e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le  seguenti:  ",  da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha
determinato la produzione dei rifiuti".
                              Art. 2

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

  1. All'articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. L'autorita' competente conclude  i  procedimenti  avviati  in
esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni
caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni
possono  continuare  l'esercizio  in  base  alle  autorizzazioni
previgenti, se  del  caso  opportunamente  aggiornate  a  cura  delle
autorita' che  le  hanno  rilasciate,  a  condizione  di  dare  piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze  di  cui
al comma 2, agli adeguamenti  proposti  nelle  predette  istanze,  in
quanto  necessari  a  garantire  la  conformita'  dell'esercizio
dell'installazione con il Titolo III-bis,  della  Parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".
                              Art. 3

Misure  urgenti  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  di
            stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze
di  continuita'  dell'attivita'  produttiva,    di    salvaguardia
dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente  salubre,  nonche'  delle  finalita'  di  giustizia,
l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di  sequestro,
come gia' previsto dall'articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca  ad  ipotesi  di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
  2. Tenuto conto della rilevanza degli  interessi  in  comparazione,
nell'ipotesi di cui  al  comma  1,  l'attivita'  d'impresa  non  puo'
protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12  mesi  dall'adozione
del provvedimento di sequestro.
  3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui  al
comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve  predisporre,
nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione  del  provvedimento
di sequestro, un piano recante misure e attivita'  aggiuntive,  anche
di tipo provvisorio, per la tutela  della  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.
L'avvenuta predisposizione  del  piano  e'  comunicata  all'autorita'
giudiziaria procedente.
  4. Il piano e' trasmesso al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del
fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti  per  territorio
per le rispettive attivita' di  vigilanza  e  controllo,  che  devono
garantire un costante monitoraggio delle aree di  produzione  oggetto
di sequestro, anche mediante lo svolgimento di  ispezioni  dirette  a
verificare l'attuazione delle misure ed attivita' aggiuntive previste
nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attivita' previste  dal
presente  comma  nell'ambito  delle  competenze  istituzionalmente
attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
provvedimenti di sequestro gia' adottati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  3
decorrono dalla medesima data.
                              Art. 4

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 luglio 2015

                            MATTARELLA


                            Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                            ministri

                            Galletti, Ministro dell'ambiente e  della
                            tutela del territorio e del mare

                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico

                            Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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