Buongiorno, vorrei approfondire un aspetto della direttiva Bolkestein che vengo ora ad illustrare:
Poiché il punto 8 “Disposizioni transitorie del documento unitario delle regioni e province autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche” recita testualmente:
Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017/2020), le seguenti disposizioni transitorie:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
[b]una concessione scaduta il 01/10/2009 mantiene efficacia fino alla naturale scadenza e quindi fino al 01/10/2019 così come riportato alla lettera c) oppure scade comunque nel 2017? [/b]
[b]quando una concessione è conseguente ad un acquisto o affitto di attività commerciale (ad esempio: concessione post bando rilasciata ad aprile del '98, rinnovata automaticamente nel 2008 e con subingresso avvenuto nel 2013) la scadenza come viene calcolata? partendo dalla data della concessione che era stata rilasciata/rinnovata al cedente oppure partendo dalla nuova data della concessione rilasciata al subentrante?[/b]
Segnaliamo per gli interessato il video (a soli 19 euro + iva) che tratta in modo dettagliato dei contenuti dell'Intesa e relative scadenze:
[color=red][b]Commercio su Aree Pubbliche
Giornata formativa del 23 aprile 2015
[/b][/color]http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/video-formativi
Inoltre:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21541.msg40747#msg40747
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19646.msg36977#msg36977
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25219.msg47592#msg47592
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16509.msg30878#msg30878
[color=blue][b]Per gli ABBONATI segnaliamo la sezione dedicata:
Commercio su AREE PUBBLICHE: tutti gli approfondimenti
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25219.0[/b][/color]
Per info sulla sezione ABBONATI: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24906.0
Prima di tutto è bene ricordare che il documento unitario è un mero atto di indirizzo politico e non ha nessuna cogenza. E’ stato redatto con le associazioni di categoria per favorire l’applicazione dell’Intesa nel modo più favorevole agli operatori già concessionari.
Limitatamente a quanto riporti, il documento unitario si limita a sintetizzare il regime transitorio dell’intesa senza aggiungere niente.
Le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010 (08/05/10), mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale (possono arrivare al 2020). Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 vanno a ricadere nelle ipotesi che arrivano al maggio o luglio 2017.
Il subingresso trasla i diritti del dante causa non ne fa sorgere di nuovi. In ogni caso la concessione è quella e va a scadenza secondo il regime transitorio. Se subentro ad un anno dalla scadenza potrò godere solo di un anno di suolo pubblico.
La Direttiva tratta anche cambio di destinazione d'uso di edifici produttivi verso il commerciale?
riferimento id:27669La DIRETTIVA tende a favorire il cambio della destinazione d'uso verso il commerciale ?
Grazie :(
La questione è complessa. In breve sintesi posso dire che le rilevanze urbanistiche sono fatte salve rispetto ai principi di liberalizzazione diretta portati avanti dal d.lgs. 59/2010.
Già dalle definizioni uoi vedere come in qualle di "requisito" sia sotrattatte le disposizioni urbanistiche:
[i]g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, [b]edilizia ed urbanistica[/b], nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato; [/i]
Comunque, anche questa materia non è del tutto impermeabile alla generale libertà di esercizio delle attività commerciali. Sul punto puoi vedere la successiva normativa di cui al DL 138/2011, DL 201/2011, DL 1/2012. Vedi, ad esempio, la sentenza della C.Cost. 38/2013 o il TAR Milano 2271/2013.
Resta inteso che la recente modifica al DPR 380/2001, ai fini del necessario governo del territorio, ha confermato la rigida suddivisione delle destinazioni d'uso, vedi art. 23-ter