Data: 2015-07-03 05:49:49

Messa alla prova dell'IMPUTATO - nuova disciplina (GU n.151 del 2-7-2015)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 giugno 2015, n. 88
[color=red][b]Regolamento  recante  disciplina  delle  convenzioni  in  materia  di
pubblica utilita' ai fini della messa alla  prova  dell'imputato,  ai
sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67. [/b][/color](15G00099)
(GU n.151 del 2-7-2015)
  Vigente al: 3-7-2015 

 
                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67,  che  prevede
che  il  Ministro  della  giustizia  adotti  un  regolamento  per
disciplinare le convenzioni che il Ministero della  giustizia  o,  su
delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale,  puo'  stipulare
con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma  dell'articolo
168-bis del codice penale;
  Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che  subordina
la concessione della messa alla prova alla prestazione di  lavoro  di
pubblica utilita';
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  di  sezione  del  9
ottobre 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota del 31 ottobre 2014;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                    Lavoro di pubblica utilita'

  1. Il lavoro di pubblica utilita' da prevedere per  la  messa  alla
prova degli imputati maggiori di eta', ai sensi dell'articolo 168-bis
c.p., consiste in una prestazione  non  retribuita  in  favore  della
collettivita' di durata non  inferiore  a  dieci  giorni,  anche  non
continuativi,  affidata  tenendo  conto  anche  delle  specifiche
professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, da  svolgere
presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che
operano  in  Italia,  di  assistenza  sociale,  sanitaria  e  di
volontariato.
  2. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino  le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute  dell'imputato
e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.
                              Art. 2


                            Convenzioni

  1. L'attivita' non retribuita  in  favore  della  collettivita'  e'
svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni  stipulate  con  il
Ministero della giustizia  o,  su  delega  di  quest'ultimo,  con  il
presidente del tribunale, nell'ambito  e  a  favore  delle  strutture
esistenti  in  seno  alle  amministrazioni,  agli  enti  o  alle
organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma  1.  Tali  convenzioni
sono sottoscritte anche da amministrazioni,  enti  ed  organizzazioni
che hanno competenza nazionale,  regionale  o  interprovinciale,  con
effetto per le rispettive articolazioni periferiche.
  2. La prestazione di lavoro di pubblica utilita' durante  la  messa
alla prova puo' essere svolta anche presso un ente convenzionato  per
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
  3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di
esecuzione penale esterna competente per territorio puo'  favorire  i
contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di  cui
all'articolo 1, comma 1, e i tribunali.
  4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni  cui  i  soggetti
che prestano lavoro  di  pubblica  utilita'  possono  essere  adibiti
presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione  ad
una o piu' delle seguenti tipologie di attivita':
    a. prestazioni di lavoro per finalita' sociali e  socio-sanitarie
nei  confronti  di  persone  alcoldipendenti  e  tossicodipendenti,
diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
    b. prestazioni di lavoro  per  finalita'  di  protezione  civile,
anche  mediante  soccorso  alla  popolazione  in  caso  di  calamita'
naturali;
    c. prestazioni di lavoro per  la  fruibilita'  e  la  tutela  del
patrimonio ambientale, ivi compresa la  collaborazione  ad  opere  di
prevenzione  incendi,  di  salvaguardia  del  patrimonio  boschivo  e
forestale o di  particolari  produzioni  agricole,  di  recupero  del
demanio marittimo, di  protezione  della  flora  e  della  fauna  con
particolare  riguardo  alle  aree  protette,  incluse  le  attivita'
connesse al randagismo degli animali;
    d. prestazioni di lavoro per  la  fruibilita'  e  la  tutela  del
patrimonio  culturale  e  archivistico,  inclusa  la  custodia  di
biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
    e. prestazioni  di  lavoro  nella  manutenzione  e  fruizione  di
immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di  cura,  o  di
beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini,  ville
e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate  o
dalle Forze di polizia;
    f. prestazioni di  lavoro  inerenti  a  specifiche  competenze  o
professionalita' del soggetto.
                              Art. 3


              Svolgimento delle prestazioni di lavoro
                        di pubblica utilita'

  1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni,  gli
enti e le  organizzazioni  indicati  nell'articolo  1,  comma  1,  si
impegnano  a  mettere  a  disposizione  del  soggetto,  durante  lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le strutture  necessarie
all'espletamento delle attivita' stabilite e a curare che l'attivita'
prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui
il soggetto e' sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome
di un referente che coordina la  prestazione  lavorativa  di  ciascun
soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilita' ed  impartisce  le
istruzioni in ordine alle modalita' di esecuzione dei lavori.
  2. Gli enti garantiscono  la  conformita'  delle  sedi  in  cui  il
soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza  e  di  igiene
degli ambienti di lavoro; assicurano,  altresi',  il  rispetto  delle
norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare,  anche
attraverso  appositi  dispositivi  di  protezione    individuale,
l'integrita' fisica e  morale  dei  soggetti  in  messa  alla  prova,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in  modo  da  impedire
l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da  ledere  la  dignita'
della persona.
  4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli  infortuni  e
le malattie  professionali,  nonche'  riguardo  alla  responsabilita'
civile verso i terzi, dei soggetti  ammessi  al  lavoro  di  pubblica
utilita' sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni  o
degli enti presso cui viene  svolta  l'attivita'  gratuita  a  favore
della collettivita'. Nessun onere grava a  carico  degli  organi  del
Ministero della Giustizia.
  5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica  utilita'  ha  inizio  nel
primo giorno in cui il soggetto si presenta  a  svolgere  la  propria
attivita' secondo le modalita' concordate e  inserite  nel  programma
per la messa alla prova  e  si  conclude  nel  termine  indicato  dal
giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di  procedura
penale. La presenza e' documentata su apposito  registro  o  mediante
mezzi di rilevazione elettronica.
  6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o
parte  dell'orario  giornaliero  stabilito,  il  soggetto  ne  da'
tempestivo avviso per le vie brevi  all'ente  ospitante,  consegnando
successivamente  la    relativa    documentazione    giustificativa.
L'impedimento  derivante  da  malattia  o  infortunio  deve  essere
documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante
o da una struttura sanitaria pubblica  o  privata  convenzionata.  In
ogni caso la prestazione  lavorativa  non  resa  per  tutto  o  parte
dell'orario giornaliero previsto dovra' essere effettuata in un tempo
diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal  giudice  per
la messa alla prova, fatti  salvi  in  ogni  caso  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 2.
  7. L'impedimento allo svolgimento  della  prestazione  di  pubblica
utilita'  dipendente  dalla  temporanea  impossibilita'  dell'ente
ospitante a riceverla  in  un  determinato  giorno  od  orario  sara'
comunicato,  anche  per  le  vie  brevi,  dall'ente  all'ufficio  di
esecuzione penale esterna  competente.  Il  recupero  dell'orario  di
lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8.
  8. Le frazioni di ora non sono  utili  al  computo  dell'orario  di
lavoro ai  fini  dello  svolgimento  della  prestazione  di  pubblica
utilita' per la messa alla prova.
                              Art. 4


              Accertamenti sulla prestazione del lavoro
                        di pubblica utilita'

  1.  Nelle  convenzioni  sono  regolati  gli  aspetti  organizzativi
inerenti gli accertamenti sulla  regolarita'  della  prestazione  non
retribuita  effettuati  dall'ufficio  di  esecuzione  penale  esterna
competente per l'esecuzione  del  provvedimento  di  sospensione  del
procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.
  2.  L'ente  ospitante,  attraverso  il  referente  indicato  nella
convenzione, rende disponibili al  funzionario  incaricato  tutte  le
informazioni  richieste,  compresa  la  visione  e  l'eventuale
acquisizione di copia del registro delle presenze.
  3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non
sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria  attivita'  durante
l'esecuzione di un provvedimento di messa alla  prova,  l'ufficio  di
esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da' immediata
comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del  processo
con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso  ente  per
la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita'.  Il
giudice decide ai sensi dell'articolo  464-quinquies,  comma  3,  del
codice di procedura penale.
  4. Nelle relazioni periodiche  e  conclusive  sull'andamento  della
messa alla prova di cui  all'articolo  141-ter,  commi  4  e  5,  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'ufficio  di  esecuzione
penale esterna riferisce anche della  regolarita'  della  prestazione
del lavoro di pubblica utilita'. In caso di rifiuto del soggetto allo
svolgimento della prestazione,  ne  da'  immediata  comunicazione  al
giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater  del  codice
penale.
                              Art. 5


                      Elenco delle convenzioni

  1. Le convenzioni sottoscritte o cessate successivamente alla  data
di emanazione del  presente  regolamento  sono  pubblicate  sul  sito
internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto  di
corte d'appello.
                              Art. 6


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 8 giugno 2015

                                                Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1672

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riferimento id:27665

Data: 2015-07-06 05:29:22

Re:Messa alla prova dell'IMPUTATO - nuova disciplina (GU n.151 del 2-7-2015)

Messa alla prova: non applicabile se dibattimento era iniziato all'entrata in vigore della legge

La messa alla prova non รจ applicabile ai procedimenti .... http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/messa_alla_prova_non_applicabile_se_dibattimento_era_iniziato_all_entrata_in_vigore_della_legge_id1169948_art.aspx

[color=red][b]Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 26/06/2015 24/04/2015, n. 27071[/b][/color]

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