MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 giugno 2015, n. 88
[color=red][b]Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di
pubblica utilita' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67. [/b][/color](15G00099)
(GU n.151 del 2-7-2015)
Vigente al: 3-7-2015
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevede
che il Ministro della giustizia adotti un regolamento per
disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su
delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, puo' stipulare
con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo
168-bis del codice penale;
Visto l'articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che subordina
la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di
pubblica utilita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 9
ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con
nota del 31 ottobre 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Lavoro di pubblica utilita'
1. Il lavoro di pubblica utilita' da prevedere per la messa alla
prova degli imputati maggiori di eta', ai sensi dell'articolo 168-bis
c.p., consiste in una prestazione non retribuita in favore della
collettivita' di durata non inferiore a dieci giorni, anche non
continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche
professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che
operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di
volontariato.
2. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato
e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.
Art. 2
Convenzioni
1. L'attivita' non retribuita in favore della collettivita' e'
svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il
Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il
presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture
esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle
organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1. Tali convenzioni
sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni
che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con
effetto per le rispettive articolazioni periferiche.
2. La prestazione di lavoro di pubblica utilita' durante la messa
alla prova puo' essere svolta anche presso un ente convenzionato per
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l'ufficio di
esecuzione penale esterna competente per territorio puo' favorire i
contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, e i tribunali.
4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti
che prestano lavoro di pubblica utilita' possono essere adibiti
presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad
una o piu' delle seguenti tipologie di attivita':
a. prestazioni di lavoro per finalita' sociali e socio-sanitarie
nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti,
diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
b. prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile,
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita'
naturali;
c. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del
patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e
forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del
demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con
particolare riguardo alle aree protette, incluse le attivita'
connesse al randagismo degli animali;
d. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del
patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di
biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di
immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di
beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville
e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o
dalle Forze di polizia;
f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o
professionalita' del soggetto.
Art. 3
Svolgimento delle prestazioni di lavoro
di pubblica utilita'
1. Nelle convenzioni di cui all'articolo 2 le amministrazioni, gli
enti e le organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1, si
impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le strutture necessarie
all'espletamento delle attivita' stabilite e a curare che l'attivita'
prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui
il soggetto e' sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome
di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun
soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilita' ed impartisce le
istruzioni in ordine alle modalita' di esecuzione dei lavori.
2. Gli enti garantiscono la conformita' delle sedi in cui il
soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene
degli ambienti di lavoro; assicurano, altresi', il rispetto delle
norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche
attraverso appositi dispositivi di protezione individuale,
l'integrita' fisica e morale dei soggetti in messa alla prova,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire
l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita'
della persona.
4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e
le malattie professionali, nonche' riguardo alla responsabilita'
civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica
utilita' sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o
degli enti presso cui viene svolta l'attivita' gratuita a favore
della collettivita'. Nessun onere grava a carico degli organi del
Ministero della Giustizia.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ha inizio nel
primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria
attivita' secondo le modalita' concordate e inserite nel programma
per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal
giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura
penale. La presenza e' documentata su apposito registro o mediante
mezzi di rilevazione elettronica.
6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o
parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne da'
tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando
successivamente la relativa documentazione giustificativa.
L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere
documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante
o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In
ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte
dell'orario giornaliero previsto dovra' essere effettuata in un tempo
diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per
la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui
all'articolo 1, comma 2.
7. L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica
utilita' dipendente dalla temporanea impossibilita' dell'ente
ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sara'
comunicato, anche per le vie brevi, dall'ente all'ufficio di
esecuzione penale esterna competente. Il recupero dell'orario di
lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8.
8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di
lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica
utilita' per la messa alla prova.
Art. 4
Accertamenti sulla prestazione del lavoro
di pubblica utilita'
1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi
inerenti gli accertamenti sulla regolarita' della prestazione non
retribuita effettuati dall'ufficio di esecuzione penale esterna
competente per l'esecuzione del provvedimento di sospensione del
procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.
2. L'ente ospitante, attraverso il referente indicato nella
convenzione, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le
informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale
acquisizione di copia del registro delle presenze.
3. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non
sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria attivita' durante
l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, l'ufficio di
esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da' immediata
comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del processo
con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso ente per
la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il
giudice decide ai sensi dell'articolo 464-quinquies, comma 3, del
codice di procedura penale.
4. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull'andamento della
messa alla prova di cui all'articolo 141-ter, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'ufficio di esecuzione
penale esterna riferisce anche della regolarita' della prestazione
del lavoro di pubblica utilita'. In caso di rifiuto del soggetto allo
svolgimento della prestazione, ne da' immediata comunicazione al
giudice, per la decisione di cui all'articolo 168-quater del codice
penale.
Art. 5
Elenco delle convenzioni
1. Le convenzioni sottoscritte o cessate successivamente alla data
di emanazione del presente regolamento sono pubblicate sul sito
internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di
corte d'appello.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 giugno 2015
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1672
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Messa alla prova: non applicabile se dibattimento era iniziato all'entrata in vigore della legge
La messa alla prova non รจ applicabile ai procedimenti .... http://www.quotidianogiuridico.it/Penale/messa_alla_prova_non_applicabile_se_dibattimento_era_iniziato_all_entrata_in_vigore_della_legge_id1169948_art.aspx
[color=red][b]Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 26/06/2015 24/04/2015, n. 27071[/b][/color]