[color=red][b]DECRETO-LEGGE 1 luglio 2015, n. 85 [/b][/color]
[b]Disposizioni urgenti per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. (15G00105) [/b]
(GU n.150 del 1-7-2015)
Vigente al: 1-7-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
che prevede l'impiego del personale militare delle Forze armate per
esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i
dispositivi di sicurezza per il concorso delle Forze armate e di
polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
[b]Art. 1 Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate [/b]
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza
che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, puo' essere
prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente
di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo
periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di
41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni
di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del
decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a
42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della
corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai
pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa.
Art. 2 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° luglio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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