Data: 2015-07-01 12:52:20

PROCESSO - aumenti per i diritti di copia e certificato - DM 7/5/2015

PROCESSO - aumenti per i diritti di copia e certificato - DM 7/5/2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
[b]DECRETO 7 maggio 2015 [/b]
[color=red][b]Adeguamento degli importi del diritto di copia e  di  certificato  ai
sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115. (15A04573)
[/b][/color](GU n.149 del 30-6-2015)

 
        IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
                    del Ministero della giustizia


                          di concerto con


                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
            del Ministero dell'economia e delle finanze

  Visto l'art 274 del Testo Unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  che  prevede
l'adeguamento degli importi del diritto di copia  e  del  diritto  di
certificato ogni tre anni «in relazione  alla  variazione,  accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto
dirigenziale del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze»;
  Visti gli artt. 267, 268 e 269 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/02 che disciplinano  gli  importi  del  diritto  di
copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto  di
certificato;
  Visti gli importi previsti per il diritto  di  copia  di  cui  alle
tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n.  8  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/02;
  Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett.  a)
e b) dell'art. 273 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/02;
  Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi  4  e  5,  del
decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
  Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va  condotto  sugli
importi stabiliti con le suddette tabelle;
  Considerato che per il triennio 1° luglio 2008-30 giugno  2011  gli
importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono  stati
adeguati (con D.M. in data 10 marzo 2014) alla  variazione  accertata
dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art.  274
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;
  Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il  diritto  di
copia e di certificato sulla base della variazione dell'indice  ISTAT
nel triennio 1° luglio 2011-30 giugno 2014;
  Rilevato  che  nel  triennio  considerato,  dai  dati  accertati
dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  e'  stata  rilevata  una
variazione in aumento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati pari al 4,4%;

                              Decreta:

                              Art. 1

  L'importo di € 3,68 previsto per il diritto  di  certificato  dalle
lett. a)  e  b)  dell'art.  273  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto  del  10  marzo
2014, e' aggiornato in € 3,84;
  Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n.  6,
n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/02,
cosi' come adeguati con decreto del 10 marzo  2014,  sono  aggiornati
come di seguito indicato.

              Parte di provvedimento in formato grafico

  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2015

                    Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia
                                del Ministero della giustizia       
                                            Mura                     
    Il Ragioniere  generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
                  Franco



********************
[color=blue]DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

  ART. 273 (L)
                      (Diritto di certificato)

  1.  Sino  all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40,
il diritto di certificato e' cosi' regolato:
  a)  per  ogni  certificato  richiesto  dalle  parti,  compreso  il
certificato  del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e
quello  delle  sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto
un diritto pari a euro 3,10;
  b)  per  il  certificato del casellario giudiziale, per quello dei
carichi  pendenti  e  per  quello  delle  sanzioni  amministrative
dipendenti  da  reato,  se  si  richiede  il  rilascio immediato e si
ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto
un ulteriore diritto di euro 3,10.[/color]

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