Un signore vuole intraprendere la vendita di bombole di gas che detiene nel suo locale deposito
e che porterebbe al domicilio del consumatore (previo ordinazione telefonica) dove preleverebbe la bombola vuota
e monterebbe la nuova piena di gas percependo il corrispettivo.
Deve fare una Scia ai sensi dell'art.68 del Dlgs 59/10 (vendita con altri sistemi di comunicazione=telefono)
oppure Scia come vendita al domicilio del consumatore ai sensi art.69 del Dlgs 59/10?
Se nel suo locale-deposito l'esercente detiene al massimo 30/40 bombole deve attivare procedura di prevenzione incendi
o bastano un paio di estintori?
Grazie moltissime
Per approfondimenti:
http://www.antincendio.it/norme-generali-di-sicurezza/depositi-di-bombole-gpl-le-norme/
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128
"Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239"
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06128dl.htm