Una associazione nel corso di una fiera vuole mettere una "ruota" per l'estrazione di premi.
Vogliono vendere nel corso della serata e nei giorni precedenti dei biglietti numerati e fare l'estrazione pubblica con la ruota. I premi messi in palio sono beni e servizi "regalati" dalle imprese del territorio (ricariche telefoniche, imbiancatura ecc.)
Dato che la "ruota" è solo il mezzo con cui viene fatta l'estrazione dei vincitori, possiamo considerare questa iniziativa come una lotteria per non incorrere nel divieto disposto dal comma 3. dell'articolo 13 del DPR 430/01: È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi?
grazie
Una associazione nel corso di una fiera vuole mettere una "ruota" per l'estrazione di premi.
Vogliono vendere nel corso della serata e nei giorni precedenti dei biglietti numerati e fare l'estrazione pubblica con la ruota. I premi messi in palio sono beni e servizi "regalati" dalle imprese del territorio (ricariche telefoniche, imbiancatura ecc.)
Dato che la "ruota" è solo il mezzo con cui viene fatta l'estrazione dei vincitori, possiamo considerare questa iniziativa come una lotteria per non incorrere nel divieto disposto dal comma 3. dell'articolo 13 del DPR 430/01: È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi?
grazie
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Abbiamo segnalato il posto ai nostri esperti. Ci limitiamo a segnalare che il DIVIETO riguarda:
"[b]la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi[/b]".
L'uso della ruota della fortuna è invece ammesso per l'estrazione dei premi.
L'estate scorsa la RUOTA DELLA FORTUNA era presente alla FESTA DE L'UNITA' nella Città del Premier, con banditore il MINISTRO BOSCHI:
http://video.repubblica.it/edizione/firenze/firenze-il-ministro-boschi-alle-prese-con-la-ruota-della-fortuna/177192/175906
Direi che la situazione è ok. Una volta venduti i biglietti, la ruota può essere un mezzo per abbinare un numero di biglietto a un premio.
[i]a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, [u]concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione[/u]. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;[/i]