Salve a tutti
A seguito di un controllo, inerente la disciplina sui prezzi, finalizzato in particolare a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi da parte dei distributori stradali, è stata riscontrata l'inosservanza dell'articolo 1 c.1 del D.M. 15 ottobre 2010, in attuazione dell'art.51 della L.99/2009 ed in applicazione delle disposizioni diramate dal Garante per la Sorveglianza sui pressi sono state contestati l'omesso accreditamento al sistema "Osservazioniprezzi carburante" accessibile all'indirizzo web https://carburanti.mise.gov.it e le previste comunicazioni dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione, a cura del gestore, con cadenza settimanale.
In fase di avvio attività rientra tra le competenze del suap la verifica di tali adempimenti?
A seguito delle accertate violazioni da parte della G.F. sono previsti, da parte del suap, ulteriori provvedimenti interdittivi?
grazie
Salve a tutti
A seguito di un controllo, inerente la disciplina sui prezzi, finalizzato in particolare a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi da parte dei distributori stradali, è stata riscontrata l'inosservanza dell'articolo 1 c.1 del D.M. 15 ottobre 2010, in attuazione dell'art.51 della L.99/2009 ed in applicazione delle disposizioni diramate dal Garante per la Sorveglianza sui pressi sono state contestati l'omesso accreditamento al sistema "Osservazioniprezzi carburante" accessibile all'indirizzo web https://carburanti.mise.gov.it e le previste comunicazioni dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione, a cura del gestore, con cadenza settimanale.
In fase di avvio attività rientra tra le competenze del suap la verifica di tali adempimenti?
A seguito delle accertate violazioni da parte della G.F. sono previsti, da parte del suap, ulteriori provvedimenti interdittivi?
grazie
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Per punti:
1) la disciplina in questione trova applicazione per chiunque ESERCITI (quindi è successiva al rilascio dei titoli abilitativi)
2 quindi NON spetta in alcun modo al SUAP (ed a mio avviso costituirebbe aggravio del procedimento) verificarne il rispetto nella fase iniziale
3) la norma rinvia alle sanzioni dell'art. 22 comma 3 del 114
4) NON sono previste SANZIONI ACCESSORIE (chiusura per tot giorni ecc...), nemmeno nel caso di recidiva o non adeguamento.
QUINDI come SUAP non hai titolo ad intervenire.
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.
Art. 51.
(Misure per la conoscibilita'
dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni
sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di
distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio
nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di
vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di
comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati
per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua secondo criteri di gradualita' e
sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e
definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle
informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per
l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti,
nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero
medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione
atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso
i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
[b] 3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo
effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal
singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le
modalita' ivi previste.[/b]
********************
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 22.
Sanzioni e revoca
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e
26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
6.000.000.
Salve
mi trovo ad affrontare una situazione simile.
Lei dice che il SUAP non deve intervenire ma quindi chi eroga le sanzioni?
Il ministero contatta noi del SUAP per intervenire sanzionando il distributore che non si è nemmeno iscritto alla piattaforma.
Il SUAP non interviene in quanto le competenze sono del sindaco?
Salve
mi trovo ad affrontare una situazione simile.
Lei dice che il SUAP non deve intervenire ma quindi chi eroga le sanzioni?
Il ministero contatta noi del SUAP per intervenire sanzionando il distributore che non si è nemmeno iscritto alla piattaforma.
Il SUAP non interviene in quanto le competenze sono del sindaco?
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Ciao,
il SUAP non ha competenze sanzionatorie in base al DPR 160/2010 (ed è inopportuno che gli siano attribuite in base alla regolamentazione interna).
Quindi:
1) ogni organo accertatore può elevare verbale di contestazione (vigili, finanza ecc...)
2) se non si ha pagamento in misura ridotta (l 689/1981) si procederà con ordinanza ingiunzione da parte dell'ufficio competente (ufficio commercio)
3) non vi è competenza SUAP