Data: 2015-06-30 13:42:55

Mancata comunicazione al MISE sanzioni

Salve a tutti

A seguito di un controllo, inerente la disciplina sui prezzi, finalizzato in particolare a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi da parte dei distributori stradali, è stata  riscontrata l'inosservanza dell'articolo 1 c.1 del D.M. 15 ottobre 2010, in attuazione dell'art.51 della L.99/2009 ed in applicazione delle disposizioni diramate dal Garante per la Sorveglianza sui pressi sono state contestati l'omesso accreditamento al sistema "Osservazioniprezzi carburante"  accessibile all'indirizzo web https://carburanti.mise.gov.it e le previste comunicazioni dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione, a cura del gestore, con cadenza settimanale.
In fase di avvio attività rientra tra le competenze del suap la verifica di tali adempimenti?
A seguito delle accertate violazioni da parte della G.F. sono previsti, da parte del suap,  ulteriori provvedimenti  interdittivi?

grazie 

 

riferimento id:27615

Data: 2015-07-01 06:55:46

Re:Mancata comunicazione al MISE sanzioni


Salve a tutti

A seguito di un controllo, inerente la disciplina sui prezzi, finalizzato in particolare a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di esposizione e pubblicizzazione dei prezzi di vendita dei prodotti petroliferi da parte dei distributori stradali, è stata  riscontrata l'inosservanza dell'articolo 1 c.1 del D.M. 15 ottobre 2010, in attuazione dell'art.51 della L.99/2009 ed in applicazione delle disposizioni diramate dal Garante per la Sorveglianza sui pressi sono state contestati l'omesso accreditamento al sistema "Osservazioniprezzi carburante"  accessibile all'indirizzo web https://carburanti.mise.gov.it e le previste comunicazioni dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione, a cura del gestore, con cadenza settimanale.
In fase di avvio attività rientra tra le competenze del suap la verifica di tali adempimenti?
A seguito delle accertate violazioni da parte della G.F. sono previsti, da parte del suap,  ulteriori provvedimenti  interdittivi?

grazie 


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Per punti:
1) la disciplina in questione trova applicazione per chiunque ESERCITI (quindi è successiva al rilascio dei titoli abilitativi)
2 quindi NON spetta in alcun modo al SUAP (ed a mio avviso costituirebbe aggravio del procedimento) verificarne il rispetto nella fase iniziale
3) la norma rinvia alle sanzioni dell'art. 22 comma 3 del 114
4) NON sono previste SANZIONI ACCESSORIE (chiusura per tot giorni ecc...), nemmeno nel caso di recidiva o non adeguamento.

QUINDI come SUAP non hai titolo ad intervenire.





LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.


Art. 51.
                    (Misure per la conoscibilita'
                    dei prezzi dei carburanti)

  1.  Al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni
sui  prezzi  dei  carburanti  praticati  da  ogni singolo impianto di
distribuzione  di  carburanti per autotrazione sull'intero territorio
nazionale,  e'  fatto  obbligo  a  chiunque  eserciti  l'attivita' di
vendita  al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di
comunicare  al  Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati
per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
  2.  Il  Ministro  dello  sviluppo economico, con proprio decreto da
adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  individua  secondo  criteri  di  gradualita'  e
sostenibilita'  le  decorrenze  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1 e
definisce  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  comunicazione delle
informazioni  di  prezzo  da  parte  dei  gestori degli impianti, per
l'acquisizione  ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti,
nonche'  per  la  loro  pubblicazione sul sito internet del Ministero
medesimo  ovvero  anche  attraverso  altri strumenti di comunicazione
atti  a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso
i  consumatori.  Dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  non  devono  derivare  nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con
le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
[b]  3.  In  caso  di  omessa  comunicazione  o  quando  il  prezzo
effettivamente  praticato  sia  superiore  a  quello  comunicato  dal
singolo  impianto  di  distribuzione di cui al comma 1, si applica la
sanzione  amministrativa  pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3,
del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 114, da irrogare con le
modalita' ivi previste.[/b]


********************

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

  Art. 22.
                          Sanzioni e revoca
  3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e
26,  comma  5,  del  presente  decreto  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  1.000.000  a  lire
6.000.000.

riferimento id:27615

Data: 2015-11-26 09:42:41

Re:Mancata comunicazione al MISE sanzioni

Salve
mi trovo ad affrontare una situazione simile.
Lei dice che il SUAP non deve intervenire ma quindi chi eroga le sanzioni?
Il ministero contatta noi del SUAP per intervenire sanzionando il distributore che non si è nemmeno iscritto alla piattaforma.
Il SUAP non interviene in quanto le competenze sono del sindaco?

riferimento id:27615

Data: 2015-11-26 16:07:07

Re:Mancata comunicazione al MISE sanzioni


Salve
mi trovo ad affrontare una situazione simile.
Lei dice che il SUAP non deve intervenire ma quindi chi eroga le sanzioni?
Il ministero contatta noi del SUAP per intervenire sanzionando il distributore che non si è nemmeno iscritto alla piattaforma.
Il SUAP non interviene in quanto le competenze sono del sindaco?
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Ciao,
il SUAP non ha competenze sanzionatorie in base al DPR 160/2010 (ed è inopportuno che gli siano attribuite in base alla regolamentazione interna).
Quindi:
1) ogni organo accertatore può elevare verbale di contestazione (vigili, finanza ecc...)
2) se non si ha pagamento in misura ridotta (l 689/1981) si procederà con ordinanza ingiunzione da parte dell'ufficio competente (ufficio commercio)
3) non vi è competenza SUAP

riferimento id:27615
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