Data: 2015-06-30 13:21:41

doppia DIA sanitaria sulla stessa sede operativa

Buongiorno, vorremmo sottoporVi un quesito.
il proprietario di un ristorante vuole darlo in affitto ad un’azienda che produrrà i pasti per ristorazione collettivo assistenziale solamente a pranzo. Il ristoratore vuole, però, continuare a produrre i pasti per gli avventori del ristorante la sera. Possono coesistere due DIA (notifica sanitaria della regione Puglia) sulla stessa sede operativa (una a nome del gestore del ristorante e l’altra a nome dell’azienda che usa la cucina a pranzo)? Vi è un qualche divieto di doppia registrazione di impresa alimentare sulla stessa sede operativa? Grazie, saluti

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Data: 2015-07-01 06:31:04

Re:doppia DIA sanitaria sulla stessa sede operativa


Buongiorno, vorremmo sottoporVi un quesito.
il proprietario di un ristorante vuole darlo in affitto ad un’azienda che produrrà i pasti per ristorazione collettivo assistenziale solamente a pranzo. Il ristoratore vuole, però, continuare a produrre i pasti per gli avventori del ristorante la sera. Possono coesistere due DIA (notifica sanitaria della regione Puglia) sulla stessa sede operativa (una a nome del gestore del ristorante e l’altra a nome dell’azienda che usa la cucina a pranzo)? Vi è un qualche divieto di doppia registrazione di impresa alimentare sulla stessa sede operativa? Grazie, saluti
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Salve,
la risposta è senza dubbio positiva e deriva da due riferimenti:
1) la mancanza di una norma di divieto (nel nostro ordinamento è CONSENTITO tutto ciò che non è vietato)
2) dall'espressa previsione dell'art. 35 del Dlgs 59/2010

Quindi ti confermo assolutamente questa possibilità. Ovviamente ciascuna impresa dovrà adeguare il piano HACCP in relazione alla presenza dell'altra e dovrà redigere il DUVRI.

***************
Art. 35
                    (Attivita' multidisciplinari)
1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li
obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a)  professioni  regolamentate,  nella  misura  in  cui  cio'  sia
giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b)  prestatori  che  forniscono  servizi  di  certificazione,  di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui  cio'  sia  giustificato  per  assicurarne  l'indipendenza  e
l'imparzialita'.
2.  Nei  casi  in  cui  e'  consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b)  sono  garantite  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  che  talune
attivita' richiedono;
c)  e'  assicurata  la  compatibilita'  delle  regole  di deontologia
professionale  e  di  condotta  relative  alle  diverse  attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.

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