Buongiorno, vorremmo sottoporVi un quesito.
il proprietario di un ristorante vuole darlo in affitto ad un’azienda che produrrà i pasti per ristorazione collettivo assistenziale solamente a pranzo. Il ristoratore vuole, però, continuare a produrre i pasti per gli avventori del ristorante la sera. Possono coesistere due DIA (notifica sanitaria della regione Puglia) sulla stessa sede operativa (una a nome del gestore del ristorante e l’altra a nome dell’azienda che usa la cucina a pranzo)? Vi è un qualche divieto di doppia registrazione di impresa alimentare sulla stessa sede operativa? Grazie, saluti
Buongiorno, vorremmo sottoporVi un quesito.
il proprietario di un ristorante vuole darlo in affitto ad un’azienda che produrrà i pasti per ristorazione collettivo assistenziale solamente a pranzo. Il ristoratore vuole, però, continuare a produrre i pasti per gli avventori del ristorante la sera. Possono coesistere due DIA (notifica sanitaria della regione Puglia) sulla stessa sede operativa (una a nome del gestore del ristorante e l’altra a nome dell’azienda che usa la cucina a pranzo)? Vi è un qualche divieto di doppia registrazione di impresa alimentare sulla stessa sede operativa? Grazie, saluti
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Salve,
la risposta è senza dubbio positiva e deriva da due riferimenti:
1) la mancanza di una norma di divieto (nel nostro ordinamento è CONSENTITO tutto ciò che non è vietato)
2) dall'espressa previsione dell'art. 35 del Dlgs 59/2010
Quindi ti confermo assolutamente questa possibilità. Ovviamente ciascuna impresa dovrà adeguare il piano HACCP in relazione alla presenza dell'altra e dovrà redigere il DUVRI.
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Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.