Data: 2015-06-30 09:47:15

Somministrazione non assistita negozio vicinato azienda agricola

Buongiorno
Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”,  è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall’articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Da quello che riesco a capire si puo' far degustare i prodotti dell'azienda utilizzando posate monouso e bicchieri di plastica.
Dato che dovro' recarmi all'ASL la nota del Dipartimento Unita' produttive e le direttive dell' ANCI possono servire a fare piu' chiarezza in merito?

riferimento id:27602

Data: 2015-07-01 06:04:19

Re:Somministrazione non assistita negozio vicinato azienda agricola

NESSUNA DISPOSIZIONE obbliga all'uso di posate monouso o bicchieri di plastica. Tali prescrizioni sono il frutto di una ABERRANTE INTEPRETAZIONE (che rifiuto da sempre), fondata sul nulla, e che diventa PARADOSSALE per gli imprenditori agricoli.

Ci stiamo dicendo che vogliamo valorizzare l'agricoltura, il KM0, le produzioni agricole ma che per assaggiare un bel carciofo sott'olio ci devo usare Bicchieri e posate USA E GETTA made in Chine e inquinanti (in aree dove magari non arriva nemmeno la differenziata).

MI RIFIUTO. Ripeto: è vietata solo la somministrazione assistita, cioè il SERVIZIO AL TAVOLO. Per il resto l'imprenditore spero che usi posate d'argento, bicchieri di cristallo e piatti di porcellana o di quel che diavolo vuole!

SUL TEMA: https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8


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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

    Art. 4 Esercizio dell'attivita' di vendita

  1. Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti  nel
registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il
territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in  misura
prevalente  dalle  rispettive  aziende,  osservate  le  disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in  forma  itinerante  e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della  medesima  comunicazione.  ((Per  la  vendita  al  dettaglio
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola,
nonche' per la vendita  esercitata  in  occasione  di  sagre,  fiere,
manifestazioni a  carattere  religioso,  benefico  o  politico  o  di
promozione  dei  prodotti  tipici  o  locali,  non  e'  richiesta  la
comunicazione di inizio attivita')).
  3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita'  del  richiedente,  dell'iscrizione  nel  registro  delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la  vendita  e
delle modalita' con cui  si  intende  effettuarla,  ivi  compreso  il
commercio elettronico.
  4. Qualora si intenda esercitare la vendita  al  dettaglio  non  in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si  intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree  pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione  deve  contenere
la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio  medesimo,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  ((4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico  puo'
essere iniziata  contestualmente  all'invio  della  comunicazione  al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione)).
  5. La presente disciplina si applica anche nel caso di  vendita  di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli  e  zootecnici,  finalizzate  al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
  6. Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  diretta  gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa'  di  persone  e  le
persone  giuridiche  i  cui  amministratori  abbiano  riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
materia di igiene e sanita'  o  di  frode  nella  preparazione  degli
alimenti  nel  quinquennio  precedente  all'inizio  dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
  7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente  decreto
legislativo continuano a non applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto
legislativo n. 114 del 1998.
  8. Qualora l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei
prodotti non provenienti dalle rispettive  aziende  nell'anno  solare
precedente  sia  superiore  a  160.000  euro  per  gli  imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si  applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
  ((8-bis. In conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  nell'ambito  dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti
oggetto  di  vendita,  utilizzando  i  locali  e  gli  arredi  nella
disponibilita'  dell'imprenditore  agricolo,  con  l'esclusione  del
servizio assistito  di  somministrazione  e  con  l'osservanza  delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario)).
  ((8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei  prodotti  agricoli  ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi  su  tutto  il
territorio comunale  a  prescindere  dalla  destinazione  urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati)).

riferimento id:27602

Data: 2016-12-24 06:19:53

Re:Somministrazione non assistita negozio vicinato azienda agricola

[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]

[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA

[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0

riferimento id:27602

Data: 2018-03-13 10:58:06

Re:Somministrazione non assistita negozio vicinato azienda agricola

[size=16pt][b]VINO in vetro da parte del produttore agricolo - limiti del TULPS[/b][/size]

[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/29136588_10216692916024557_4854132008844001280_n.jpg?oh=fdbdfdde3d4df87d23423286fafaf751&oe=5B39FEF5[/img]

[color=red][b]Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018 [/b][/color]- Quesito in materia di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=44027.0

riferimento id:27602
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