Il regolamento di cui all'art. 12 della La L.R. 21/2015 è stato emanato? Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 12, resta in vigore il regolamento emanato con DPGR 7/2007. Quesito: una palestra in attività già prima dell'entrata in vigore del DPGR 7/2007 quali adeguamenti avrebbe dovuto fare secondo il DPGR 7/2007? A mio avviso solo per il responsabile tecnico e il requisito professionale degli operatori (art. 16), e le vie di uscita (art. 5), ma non anche per gli altri requisiti dei locali.
Grazie
Sabina
Il regolamento della LR 21/15 ancora non è uscito, tieni conto che ci sono state le elezioni. Vedremo nei prossimi giorni.
Il DPGR 7R/2007 dettava delle condizioni transitorie precise che non prevedevano l'adeguamento per ciò che riguarda l'art. 5 che hai citato
[i]Art. 18 - Disposizioni fi nali
1. [b]Salvo quanto previsto dall’articolo 16[/b] il presente regolamento si applica alle palestre aperte dopo l’entrata in vigore del medesimo.[/i]
[i]Art. 16 - Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori
1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie;
2. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all’interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifi che normative regionali.
c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fi sica e la laurea in scienze motorie).
3. All’ingresso della palestra sono esposti:
a) l’elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;
b) una copia della denuncia di inizio di attività.
[b]4. Le palestre operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano entro un anno alla disposizione di cui al presente articolo[/b];
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre che siano già dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2 (Regolamento di attuazione dell’art. 13 della l.r. 8 ottobre 1992, n. 49 “Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie”).[/i]
REQUISITI dei locali delle attività ludico-motoria-ricreativa (PALESTRE)
[img width=300 height=225]http://www.sportingclubostiense.it/Portals/0/piscina/palestra.jpg[/img]
Regione Toscana
[color=red][b]Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).[/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35152.0