Buongiorno,
avrei bisogno di un vostro parere. Nel periodo estivo affitto un appartamento a Marina di Massa (MS) del quale sono comodatario. Quest’anno leggendo la pagina web del comune di Massa nella sezione “imposta di soggiorno” ho notato che nelle tariffe c’era una voce in più rispetto a quella dell’anno scorso : la voce è “Alloggi privati”.
Mi è venuto il dubbio che il comune avesse deciso di far pagare l’imposta di soggiorno ai soggetti non residenti che pernottano negli appartamenti affittati da privati.
Leggendo il regolamento dell’imposta di soggiorno, l’art.2 co.4 recita
“L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate dalla normativa regionale, ubicate nel territorio del Comune di Massa, per il periodo dal 1 Giugno al 15 Settembre di ciascun anno.”
Ora, dato che io con i miei clienti stipulo un contratto di locazione immobiliare ad uso turistico (ai sensi della L. n. 431, art. 1,co. 2, lett.c) ) , e la legge della Toscana del turismo esenta tali contratti dalla normativa regionale, io la l’imposta di soggiorno la devo far pagare o no ?
Secondo me no.
Tuttavia, dopo aver passato 2 giorni al telefono per cercare di parlare con qualcuno che si occupa di queste questioni, quelli del Comune mi hanno detto che loro la pensano diversamente e che devo far pagare l’imposta. Sanno bene che esiste questo problema ma loro vanno avanti per la loro strada, forse perché contano sul fatto che un privato che deve versare 200/300 € di imposta non si metterà mai a fare un ricorso tributario che è sicuramente più oneroso.
Voi cosa ne pensate?
Grazie
Buongiorno,
avrei bisogno di un vostro parere. Nel periodo estivo affitto un appartamento a Marina di Massa (MS) del quale sono comodatario. Quest’anno leggendo la pagina web del comune di Massa nella sezione “imposta di soggiorno” ho notato che nelle tariffe c’era una voce in più rispetto a quella dell’anno scorso : la voce è “Alloggi privati”.
Mi è venuto il dubbio che il comune avesse deciso di far pagare l’imposta di soggiorno ai soggetti non residenti che pernottano negli appartamenti affittati da privati.
Leggendo il regolamento dell’imposta di soggiorno, l’art.2 co.4 recita
“L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate dalla normativa regionale, ubicate nel territorio del Comune di Massa, per il periodo dal 1 Giugno al 15 Settembre di ciascun anno.”
Ora, dato che io con i miei clienti stipulo un contratto di locazione immobiliare ad uso turistico (ai sensi della L. n. 431, art. 1,co. 2, lett.c) ) , e la legge della Toscana del turismo esenta tali contratti dalla normativa regionale, io la l’imposta di soggiorno la devo far pagare o no ?
Secondo me no.
Tuttavia, dopo aver passato 2 giorni al telefono per cercare di parlare con qualcuno che si occupa di queste questioni, quelli del Comune mi hanno detto che loro la pensano diversamente e che devo far pagare l’imposta. Sanno bene che esiste questo problema ma loro vanno avanti per la loro strada, forse perché contano sul fatto che un privato che deve versare 200/300 € di imposta non si metterà mai a fare un ricorso tributario che è sicuramente più oneroso.
Voi cosa ne pensate?
Grazie
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SALVE,
è dubbio che si possa estendere con il regolamento comunale l'IMPOSTA DI SOGGIORNO anche alle locazioni ad uso turistico.
Alcuni Comuni lo hanno fatto espressamente: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21496.msg40671#msg40671
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=14749.msg27325#msg27325
Abbiamo affrontato il problema qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22489.msg42601#msg42601
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=18322.msg34361#msg34361
Imposta di soggiorno sulle case vacanza affittate da privati: l’istituzione ex novo è in contrasto con la legge di stabilità 2016
[color=red][b]Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr., Delib., 23 marzo 2016, n. 24[/b][/color]
http://buff.ly/1W1wJ6L
Non si può applicare il ravvedimento operoso all'imposta di soggiorno
Corte dei Conti-Emilia Romagna, Sez. contr., Delib., 25 ottobre 2016, n. 96
http://buff.ly/2fFr4kw