Data: 2015-06-29 06:20:17

Ordinativi (ELETTRONICI) di pagamento - titolari di contabilità speciale

[color=red][b]Ordinativi (ELETTRONICI) di pagamento - titolari di contabilità speciale
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[color=red][b]DECRETO 30 aprile 2015 [/b][/color]
[b]Definizione di nuove modalita' di emissione, di  natura  informatica,
degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari  di  contabilita'
speciale. (15A04969) [/b]
(GU n.146 del 26-6-2015)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visti il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  che
ha approvato il relativo regolamento;
  Visto l'art. 19, comma 20, della legge 22 dicembre  1984,  n.  887,
riguardante disposizioni per la formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985),  che  autorizza  il
Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, in  materia  di
tenuta e funzionamento delle contabilita' speciali aperte  presso  le
Tesorerie provinciali dello Stato, in relazione all'uso  di  supporti
elettronici e di evidenze magnetiche;
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196,  recante  disposizioni  in
materia di contabilita' e finanza pubblica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  riguardante  il  regolamento  recante  semplificazione  e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
  Visto il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  emanato  con  il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre  2011,  n.
148, che stabilisce che le operazioni di  pagamento  delle  pubbliche
amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici,  con  l'obbligo  per  le
pubbliche amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
  Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30  giugno
2011, n. 123  che  dettano  norme  per  il  controllo  successivo  di
regolarita' amministrativa e contabile sui rendiconti  amministrativi
resi dai funzionari delegati titolari di contabilita'  speciale,  dai
commissari delegati titolari di contabilita' speciale di cui all'art.
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dai titolari di
contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza  statale  e
non statale per la realizzazione di accordi di programma;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
marzo 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 4 agosto 2005 recante l'estensione ai rendiconti di
contabilita'  speciale  del  riscontro  amministrativo  contabile
esercitato a campione sui rendiconti dei funzionari delegati;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il Protocollo  d'intesa  per  la  rendicontazione  telematica
delle contabilita' speciali e  di  tesoreria  unica  e  delle  uscite
imputate all'erario dello Stato, sottoscritto in data 24 ottobre 2001
fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la  Banca
d'Italia e successivamente aggiornato con scambio di note  nel  corso
del 2006;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
giugno 2003, n. 0058364,  riguardante  la  dematerializzazione  degli
ordini  di  prelevamento  fondi  dai  conti  correnti  di  tesoreria
centrale;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
febbraio 2009, n. 155284, riguardante  la  dematerializzazione  degli
ordinativi di contabilita' speciale di conto corrente;
  Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato,  emanate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29  maggio
2007 e, in particolare gli articoli inseriti al Titolo IV, Capi III e
IV,  che  regolano  le  caratteristiche  e  il  funzionamento  delle
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale;
  Ravvisata    l'esigenza    di    completare    il    processo    di
dematerializzazione degli ordinativi delle contabilita'  speciali  di
conto corrente, di cui all'art. 145 delle Istruzioni sul servizio  di
Tesoreria  dello  Stato  (di  seguito  contabilita'  speciali),  per
accelerare la realizzazione della tesoreria telematica;
  Sentita la Banca d'Italia in qualita' di Istituto che  gestisce  il
servizio di tesoreria statale,

                              Decreta:

                              Art. 1

              Modalita' di emissione degli ordinativi
                      di contabilita' speciale

  1. I titolari delle contabilita' speciali  emettono  ordinativi  di
pagamento informatici sui conti loro intestati,  nel  rispetto  degli
obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro
compiti istituzionali.
  2. Ai fini dell'attuazione del  presente  decreto  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia  provvedono
con  un  protocollo  d'intesa  a  definire  le  regole  tecniche,  le
modalita' di trasmissione  dei  flussi  telematici  e  le  specifiche
informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione
degli ordinativi di pagamento informatici.
  3. I predetti ordinativi sono  firmati  digitalmente  dai  titolari
delle contabilita' speciali che sono personalmente responsabili delle
spese ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti.
  4.  Gli  ordinativi  di  pagamento  informatici  sono  di  regola
individuali e sono pagabili dalle Tesorerie in essi indicate.
  5. I titolari delle contabilita' speciali emettono  gli  ordinativi
informatici, firmati digitalmente utilizzando l'applicativo  Gestione
ordinativi  di  contabilita'  speciale  (Ge.O.Co.S.)  gestito  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che  assicura  la
provenienza  degli  ordinativi  dal  titolare  della  contabilita'
speciale, ferma restando  la  diretta  responsabilita'  dello  stesso
sulla  spesa.  I  titolari  delle  contabilita'  speciali  possono
trasmettere  al  Ge.O.Co.S.  gli  ordinativi  informatici  firmati
digitalmente tramite un flusso telematico, nel rispetto delle  regole
tecniche concordate tra il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato e la Banca d'Italia.
  6. I titolari delle contabilita' speciali, in sede di primo accesso
all'applicativo Ge.O.Co.S., devono prendere visione e  comunicare  la
loro adesione alle regole tecniche contenute nel protocollo  d'intesa
di cui al comma 2.
  7. Il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  in
qualita'  di  erogatore  e  responsabile  del  servizio  messo  a
disposizione con l'applicativo Ge.O.Co.S., cura la trasmissione  alla
Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti i titoli  emessi  dai
titolari delle contabilita' speciali, con  modalita'  che  assicurano
l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia
effettua esclusivamente i controlli  di  natura  informatica  atti  a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri
controlli secondo le regole tecniche definite nel protocollo d'intesa
di cui al comma 2.
  8. Le Amministrazioni che hanno sviluppato un  proprio  applicativo
informatico per l'emissione degli ordinativi di contabilita' speciale
e la loro trasmissione alla Banca d'Italia, ai sensi del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2009,  n.  152284,
possono continuare a operare con le procedure e le modalita' previste
dal predetto decreto e dai relativi protocolli d'intesa che  regolano
gli aspetti operativi e tecnici.
                              Art. 2

        Estinzione degli ordinativi di contabilita' speciale

  1. Gli ordinativi di contabilita'  speciale  sono  estinti  con  le
seguenti modalita':
    a) accredito su conto corrente bancario o postale;
    b) bonifico domiciliato per il pagamento in  contanti  presso  le
banche e gli uffici postali;
    c) pagamento in contanti presso le Tesorerie;
    d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
    e) versamento su conti di tesoreria  statale  o  su  capitoli  di
entrata del bilancio dello Stato;
    f) regolarizzazione di sospesi di tesoreria.
  2. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta  su
apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori,  sottoscritto  dal
soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi  consentiti,  dal
suo  rappresentante  legale.  I  moduli  quietanzati  comprovanti  i
pagamenti eseguiti sono  conservati  dagli  uffici  pagatori  per  un
periodo di cinque  anni  dalla  data  di  esigibilita'  indicata  nel
relativo flusso informatico.
  3. All'atto dell'esito degli ordinativi di  contabilita'  speciale,
gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso  gli
sportelli delle Tesorerie sono versati sul conto di  cui  all'art.  4
del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del  6  giugno
2003, n. 0058364, sotto la data di esigibilita' indicata nel relativo
flusso informatico.
  4. Gli ordinativi di contabilita' speciale da  pagare  in  contanti
presso le Tesorerie e presso gli uffici postali  e  gli  istituti  di
credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese
successivo a quello di esigibilita'.
  5.  Gli  ordinativi  di  contabilita'  speciale  recanti  data  di
esigibilita' 31 dicembre  sono  estinti  l'ultimo  giorno  lavorativo
dell'esercizio qualora il 31 sia festivo  o  non  lavorativo  per  il
sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto  di  cui
al precedente comma 3, in attesa che il pagamento  venga  finalizzato
il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.
  6. Le somme restituite a fronte di bonifici e vaglia  cambiari  non
andati a buon fine e quelle non pagate entro il  termine  di  cui  al
precedente comma 4 sono riaccreditate sulla contabilita' speciale  di
provenienza.
                              Art. 3

    Contabilizzazione degli ordinativi di contabilita' speciale

  1. La  Banca  d'Italia,  ricevuti  gli  ordinativi  informatici  di
contabilita' speciale con le modalita' previste al comma 7  dell'art.
1 e controllata l'esistenza dei dati in  essi  contenuti  sulla  base
delle regole tecniche definite con il Ministero dell'economia e delle
finanze nel protocollo d'intesa di  cui  al  comma  2,  procede  alle
operazioni  necessarie  per  finalizzare  il  pagamento  agli  aventi
diritto.
                              Art. 4

              Rendicontazione dell'Istituto tesoriere

  1. La Banca d'Italia trasmette  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato con flusso telematico  firmato  digitalmente  la
rendicontazione giornaliera  e  mensile  dei  titoli  estinti  e  dei
versamenti eseguiti sulle contabilita'  speciali,  secondo  modalita'
stabilite nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 1,  comma  2,  del
presente decreto. La stessa rendicontazione, e' resa  disponibile  ai
titolari di contabilita' speciali dal Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato.
  2. La rendicontazione dei versamenti effettuati sulle  contabilita'
speciali e dei titoli di pagamento estinti  continua  a  essere  resa
disponibile alla  Corte  dei  conti  tramite  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato.
                              Art. 5

                Adempimenti dei Funzionari delegati
                  titolari contabilita' speciale

  1. I funzionari delegati e gli altri soggetti indicati all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, titolari  di
contabilita' speciale, rendicontano le somme erogate ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di contabilita'  dello  Stato  e  trasmettono  i
rendiconti,  unitamente  alla  documentazione  giustificativa,  ai
competenti uffici di controllo, come stabilito dal  Titolo  II,  Capo
II, del predetto decreto legislativo. Resta fermo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto  2005
in materia di controllo a campione.
  2. Nel caso di pagamenti non andati a buon fine o  non  finalizzati
entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di  esigibilita'
dell'ordinativo di contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 2, comma
6, il titolare della contabilita' speciale riprende in  carico  sulla
stessa le relative somme.
  3.  E'  fatto  divieto  ai  funzionari  delegati  della  stessa
amministrazione disporre il passaggio di fondi  tra  le  contabilita'
speciali loro intestate, tranne nei casi in cui tale  operazione  sia
disciplinata da un'espressa disposizione normativa e,  ove  previsto,
con le procedure della legge 3 marzo 1960, n. 169.  L'Amministrazione
centrale competente autorizza il funzionario delegato a  disporre  il
passaggio di fondi  ad  altra  contabilita'  speciale,  qualora  tale
operazione sia necessaria per recuperare un errore materiale  occorso
in  sede  di  trasferimento  di  risorse  da  parte  della  stessa
amministrazione centrale.
                              Art. 6

                        Disposizioni finali

  1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca
d'Italia concordano la data  di  avvio  delle  procedure  di  cui  al
presente decreto.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sostituiscono  quelle
dettate dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  19
febbraio 2009, n. 152284, che continuano a trovare applicazione,  con
esclusione dell'art. 6, limitatamente alle Amministrazioni che  hanno
sviluppato un proprio applicativo informatico per  l'emissione  degli
ordinativi di contabilita' speciale e la loro trasmissione alla Banca
d'Italia, richiamate al precedente art. 1, comma 8.
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 aprile 2015

                                                  Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
1749


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