[color=red][b]Ordinativi (ELETTRONICI) di pagamento - titolari di contabilità speciale
[/b][/color]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[color=red][b]DECRETO 30 aprile 2015 [/b][/color]
[b]Definizione di nuove modalita' di emissione, di natura informatica,
degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilita'
speciale. (15A04969) [/b]
(GU n.146 del 26-6-2015)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
ha approvato il relativo regolamento;
Visto l'art. 19, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), che autorizza il
Ministro del tesoro a provvedere, con propri decreti, in materia di
tenuta e funzionamento delle contabilita' speciali aperte presso le
Tesorerie provinciali dello Stato, in relazione all'uso di supporti
elettronici e di evidenze magnetiche;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in
materia di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, riguardante il regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale, emanato con il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'art. 2, comma 4-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, che stabilisce che le operazioni di pagamento delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, con l'obbligo per le
pubbliche amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123 che dettano norme per il controllo successivo di
regolarita' amministrativa e contabile sui rendiconti amministrativi
resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' speciale, dai
commissari delegati titolari di contabilita' speciale di cui all'art.
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dai titolari di
contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e
non statale per la realizzazione di accordi di programma;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10
marzo 2004, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 4 agosto 2005 recante l'estensione ai rendiconti di
contabilita' speciale del riscontro amministrativo contabile
esercitato a campione sui rendiconti dei funzionari delegati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Protocollo d'intesa per la rendicontazione telematica
delle contabilita' speciali e di tesoreria unica e delle uscite
imputate all'erario dello Stato, sottoscritto in data 24 ottobre 2001
fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca
d'Italia e successivamente aggiornato con scambio di note nel corso
del 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
giugno 2003, n. 0058364, riguardante la dematerializzazione degli
ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria
centrale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19
febbraio 2009, n. 155284, riguardante la dematerializzazione degli
ordinativi di contabilita' speciale di conto corrente;
Viste le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, emanate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio
2007 e, in particolare gli articoli inseriti al Titolo IV, Capi III e
IV, che regolano le caratteristiche e il funzionamento delle
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale;
Ravvisata l'esigenza di completare il processo di
dematerializzazione degli ordinativi delle contabilita' speciali di
conto corrente, di cui all'art. 145 delle Istruzioni sul servizio di
Tesoreria dello Stato (di seguito contabilita' speciali), per
accelerare la realizzazione della tesoreria telematica;
Sentita la Banca d'Italia in qualita' di Istituto che gestisce il
servizio di tesoreria statale,
Decreta:
Art. 1
Modalita' di emissione degli ordinativi
di contabilita' speciale
1. I titolari delle contabilita' speciali emettono ordinativi di
pagamento informatici sui conti loro intestati, nel rispetto degli
obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro
compiti istituzionali.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono
con un protocollo d'intesa a definire le regole tecniche, le
modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche
informazioni previste nelle operazioni di emissione e rendicontazione
degli ordinativi di pagamento informatici.
3. I predetti ordinativi sono firmati digitalmente dai titolari
delle contabilita' speciali che sono personalmente responsabili delle
spese ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti.
4. Gli ordinativi di pagamento informatici sono di regola
individuali e sono pagabili dalle Tesorerie in essi indicate.
5. I titolari delle contabilita' speciali emettono gli ordinativi
informatici, firmati digitalmente utilizzando l'applicativo Gestione
ordinativi di contabilita' speciale (Ge.O.Co.S.) gestito dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che assicura la
provenienza degli ordinativi dal titolare della contabilita'
speciale, ferma restando la diretta responsabilita' dello stesso
sulla spesa. I titolari delle contabilita' speciali possono
trasmettere al Ge.O.Co.S. gli ordinativi informatici firmati
digitalmente tramite un flusso telematico, nel rispetto delle regole
tecniche concordate tra il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e la Banca d'Italia.
6. I titolari delle contabilita' speciali, in sede di primo accesso
all'applicativo Ge.O.Co.S., devono prendere visione e comunicare la
loro adesione alle regole tecniche contenute nel protocollo d'intesa
di cui al comma 2.
7. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in
qualita' di erogatore e responsabile del servizio messo a
disposizione con l'applicativo Ge.O.Co.S., cura la trasmissione alla
Banca d'Italia dei flussi telematici contenenti i titoli emessi dai
titolari delle contabilita' speciali, con modalita' che assicurano
l'intangibilita' e la sicurezza dei dati trasmessi. La Banca d'Italia
effettua esclusivamente i controlli di natura informatica atti a
garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso, nonche' gli altri
controlli secondo le regole tecniche definite nel protocollo d'intesa
di cui al comma 2.
8. Le Amministrazioni che hanno sviluppato un proprio applicativo
informatico per l'emissione degli ordinativi di contabilita' speciale
e la loro trasmissione alla Banca d'Italia, ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2009, n. 152284,
possono continuare a operare con le procedure e le modalita' previste
dal predetto decreto e dai relativi protocolli d'intesa che regolano
gli aspetti operativi e tecnici.
Art. 2
Estinzione degli ordinativi di contabilita' speciale
1. Gli ordinativi di contabilita' speciale sono estinti con le
seguenti modalita':
a) accredito su conto corrente bancario o postale;
b) bonifico domiciliato per il pagamento in contanti presso le
banche e gli uffici postali;
c) pagamento in contanti presso le Tesorerie;
d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
e) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di
entrata del bilancio dello Stato;
f) regolarizzazione di sospesi di tesoreria.
2. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su
apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal
soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal
suo rappresentante legale. I moduli quietanzati comprovanti i
pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un
periodo di cinque anni dalla data di esigibilita' indicata nel
relativo flusso informatico.
3. All'atto dell'esito degli ordinativi di contabilita' speciale,
gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli
sportelli delle Tesorerie sono versati sul conto di cui all'art. 4
del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 giugno
2003, n. 0058364, sotto la data di esigibilita' indicata nel relativo
flusso informatico.
4. Gli ordinativi di contabilita' speciale da pagare in contanti
presso le Tesorerie e presso gli uffici postali e gli istituti di
credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese
successivo a quello di esigibilita'.
5. Gli ordinativi di contabilita' speciale recanti data di
esigibilita' 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo
dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il
sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui
al precedente comma 3, in attesa che il pagamento venga finalizzato
il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.
6. Le somme restituite a fronte di bonifici e vaglia cambiari non
andati a buon fine e quelle non pagate entro il termine di cui al
precedente comma 4 sono riaccreditate sulla contabilita' speciale di
provenienza.
Art. 3
Contabilizzazione degli ordinativi di contabilita' speciale
1. La Banca d'Italia, ricevuti gli ordinativi informatici di
contabilita' speciale con le modalita' previste al comma 7 dell'art.
1 e controllata l'esistenza dei dati in essi contenuti sulla base
delle regole tecniche definite con il Ministero dell'economia e delle
finanze nel protocollo d'intesa di cui al comma 2, procede alle
operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi
diritto.
Art. 4
Rendicontazione dell'Istituto tesoriere
1. La Banca d'Italia trasmette al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato con flusso telematico firmato digitalmente la
rendicontazione giornaliera e mensile dei titoli estinti e dei
versamenti eseguiti sulle contabilita' speciali, secondo modalita'
stabilite nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 1, comma 2, del
presente decreto. La stessa rendicontazione, e' resa disponibile ai
titolari di contabilita' speciali dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato.
2. La rendicontazione dei versamenti effettuati sulle contabilita'
speciali e dei titoli di pagamento estinti continua a essere resa
disponibile alla Corte dei conti tramite il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 5
Adempimenti dei Funzionari delegati
titolari contabilita' speciale
1. I funzionari delegati e gli altri soggetti indicati all'art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, titolari di
contabilita' speciale, rendicontano le somme erogate ai sensi delle
vigenti disposizioni di contabilita' dello Stato e trasmettono i
rendiconti, unitamente alla documentazione giustificativa, ai
competenti uffici di controllo, come stabilito dal Titolo II, Capo
II, del predetto decreto legislativo. Resta fermo quanto previsto dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2005
in materia di controllo a campione.
2. Nel caso di pagamenti non andati a buon fine o non finalizzati
entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'
dell'ordinativo di contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 2, comma
6, il titolare della contabilita' speciale riprende in carico sulla
stessa le relative somme.
3. E' fatto divieto ai funzionari delegati della stessa
amministrazione disporre il passaggio di fondi tra le contabilita'
speciali loro intestate, tranne nei casi in cui tale operazione sia
disciplinata da un'espressa disposizione normativa e, ove previsto,
con le procedure della legge 3 marzo 1960, n. 169. L'Amministrazione
centrale competente autorizza il funzionario delegato a disporre il
passaggio di fondi ad altra contabilita' speciale, qualora tale
operazione sia necessaria per recuperare un errore materiale occorso
in sede di trasferimento di risorse da parte della stessa
amministrazione centrale.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca
d'Italia concordano la data di avvio delle procedure di cui al
presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle
dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19
febbraio 2009, n. 152284, che continuano a trovare applicazione, con
esclusione dell'art. 6, limitatamente alle Amministrazioni che hanno
sviluppato un proprio applicativo informatico per l'emissione degli
ordinativi di contabilita' speciale e la loro trasmissione alla Banca
d'Italia, richiamate al precedente art. 1, comma 8.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2015
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n.
1749
[img width=300 height=224]http://2.bp.blogspot.com/-dC_nWxj9CD8/USyFT3t-cLI/AAAAAAAAA0g/O2nLjf5FVWU/s1600/lavoro_ufficio339.jpg[/img]