Data: 2011-11-15 09:59:59

Sala giochi???

Salve,
mi è pervenuta una Scia per sala giochi dove si prevede l'installazione di n.2 apparecchi  110 comma6 all'interno di tabaccheria.

1) In considerazione che in precedenza ho avuto dei colloqui con il titolare, penso che quest'ultimo in realtà non abbia avuto intenzione di aprire una sala giochi ma solo di installare i dui apparecchi... e ha sbagliato l'attivazione del procedimento. Quale scorciatoia, nell'eventualità che il mio intuito ci abbia visto giusto, mi potete suggerire per correggere l'errore???

2) Mi ha chiesto naturalmente anche la tabella dei giochi proibiti. Domanda: ma se possiede solo ed esclusivamente i due apparecchi 110 comma 6 è comunque obbligato ad esporre la tabella???

Grazie...

riferimento id:2754

Data: 2011-11-15 12:23:10

Re:Sala giochi???

Salve,
mi è pervenuta una Scia per sala giochi dove si prevede l'installazione di n.2 apparecchi  110 comma6 all'interno di tabaccheria.
1) In considerazione che in precedenza ho avuto dei colloqui con il titolare, penso che quest'ultimo in realtà non abbia avuto intenzione di aprire una sala giochi ma solo di installare i dui apparecchi... e ha sbagliato l'attivazione del procedimento. Quale scorciatoia, nell'eventualità che il mio intuito ci abbia visto giusto, mi potete suggerire per correggere l'errore???

[color=red]A mio avviso non puoi prendere decisioni o scrivere solo basandoti sull’intuito… (magari anche giusto!!!). Bisogna vedere che tipo di scia ti ha presentato:
la SCIA si applica a quelle attività che non sono in possesso di "licenza" ai sensi dell'art. 86 TULPS e che dal 1 settembre 2011 possono installare i giochi (tra cui le tabaccherie). Infatti l'installazione degli apparecchi elettronici di cui all'art. 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. negli esercizi di cui all'art.86 comma 1 e 2 e art.88 TULPS, non sono più sottoposti, in base alla modifica dell'art.86 attuato dalla legge finanziaria 2006, alla presentazione della SCIA al Comune, ma è sufficiente il possesso della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal questore e vidimata dal Comune, in forza del titolo di polizia già posseduto senza necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni.
Quindi, dal 2006 la messa a disposizione del pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110 tulps, è diventata libera per gli esercizi già in possesso di licenza di cui agli artt. 86, commi 1 e 2, oppure 88 del tulps. Tra questi è compreso anche il “tabacchi” con ricevitoria lotto, sisal, ecc., in quanto esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi e titolare di autorizzazione  ai sensi dell'art. 88 del tulps.
Il nuovo decreto direttoriale AAMS sui contingenti numerici del 27 luglio 2011, all’art 3, comma 6 prevede la necessità della licenza ex artt. 86 e 88 tulps. Il tabacchi con ricevitoria la possiede già, il tabacchi senza ricevitoria dovrà dotarsi di licenza ex art. 86 tulps (SCIA). [/color]
2) Mi ha chiesto naturalmente anche la tabella dei giochi proibiti. Domanda: ma se possiede solo ed esclusivamente i due apparecchi 110 comma 6 è comunque obbligato ad esporre la tabella???

Grazie...

[color=red]Certo rimane l'obbligo in capo all'esercente di rispettare il limite numerico previsto dal decreto sopracitato e di richiedere al Comune il rilascio della Tabella dei giochi proibiti.[/color]

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