Sul territorio è presente Farmacia con forma giuridica di impresa individuale. Nel medesimo esercizio sono in essere autorizzazioni per tabelle speciali “farmacia” – vendita al dettaglio di prodotti di erboristeria e articoli sanitari ed ortopedici. Il titolare è deceduto. In attesa della divisione dei beni, tra gli eredi, si è instaurata la “comunione ereditaria. L’Azienda Sanitaria Locale ha già, con propria deliberazione, autorizzato la gestione provvisoria da parte degli eredi nominando tra gli eredi un direttore in possesso dei requisiti e comunicandolo al Comune. La citata gestione provvisoria potrà aver corso sino a sei mesi successivi alla presentazione della dichiarazione di successione e pertanto potrebbe interessare un periodo di 12 + 6 mesi. L’istituto della comunione ereditaria non è iscrivibile nel registro delle Imprese e pertanto alla Camera di Commercio non risulterà detto dato. Ritenete che, in attesa della definizione della successione e conseguenti eventuali subingressi in gestione, possa essere sufficiente la comunicazione fatta dall’ASL al Comune per la gestione della farmacia o gli eredi sono tenuti a fare ulteriori segnalazioni (SCIA – SUAP)? Se si, in che termini (subingresso da parte della comunione ereditaria)? E per il commercio al dettaglio in essa attivo?
Grazie
Nives
Premesso che le società di fatto non sono più ammesse nel nostro ordinamento ormai da molti anni.
A mio avviso pertanto gli eredi devono costituirsi in società (di persone o di capitale).
Ciò premesso il legale rappresentante della nuova società deve presentare, prima di avviare l'attività, SCIA di subingresso per le attività commerciali svolte (compresa la tabella speciale).
Per il resto va bene la procedura con ASL e relativa comunicazione.
Ai sensi dell’articolo 12 della legge 475/1968, [i]“Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore[/i]”.
A mente dell’articolo 7 della legge 362/1991:
"[i]1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. [u][b]Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità[/b][/u] previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile[/i]"....
Infine, l’articolo 80 della legge regionale 33/2009 attribuisce alle ASL le funzioni amministrative concernenti (tra l’altro) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e la gestione provvisoria di una farmacia.
[u][b]È quindi da escludersi la possibilità di ricorrere a società di capitale; è da valutare la possibilità di ricorrere a società di persone, in ragione del fatto che il defunto abbia eredi farmacisti ed eredi non farmacisti. La società di fatto tra gli eredi consentirà loro di gestire la farmacia in via provvisoria per il tempo previsto dalla legge, entro il quale dovranno cedere l’esercizio farmaceutico ad un farmacista in possesso dei prescritti requisiti professionali soggettivi[/b][/u].
Non concordo.
In primis le società di fatto non sono iscrivibili al Registro Imprese, quindi a che titolo operano?
In caso poi di gestione degli eredi, se fosse vincolante il comma 1 dell’articolo 7 della legge 362/1991, allora lo sarebbe anche il comma 2, che prevede SOLI FARMACISTI quali soci.
La volontà espressa dall'articolo 12 della legge 475/1968 è quella di garantire agli eredi il diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria [u]sotto la responsabilità di un direttore[/u], in attesa di cedere l'attività.
Inoltre, in via generale, sul tema società di capitali ricordo che è alla Camera il Ddl Concorrenza
[i]CAPO VII - Servizi sanitari
Articolo 33.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)
1. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, [u]le società di capitali[/u] e le società cooperative a responsabilità limitata.»;
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3 le parole «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni»;
d) il comma 4-bis è abrogato. [/i]
Infine anche l'Antitrust giusto il 24/06/2015 si è espresso sul tema: [url=http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=29327]http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=29327[/url]
In effetti, io mi riferivo al solo comma 2 dell'articolo 7; quindi, ad oggi ogni società costituita per la gestione di farmacie private [u][b]DEVE[/b][/u] essere composta da farmacisti abilitati. [u]
Il DDL è un disegno di legge; ad oggi, non ha alcun valore.
Le raccomandazioni dell'antitrust non hanno valore di legge, tanto che (articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99) devono confluire in un DDL. Che deve poi affrontare il percorso parlamentare.
Per approfondimenti:
http://www.ulss16.padova.it/all/elenco_documenti_gestione_provvisoria.pdf
http://www.paolonesta.it/attachments/article/1990/sulla_(in)ammissibilita_.pdf (pagina 216)