Ai sensi dell'art. 2, c. 4. della L. 218/2003 e dell'art. 4, c.1, della L.R. 36/2008 le imprese in possessoo dell'autorizzazione per il noleggio con conducente mediante autobus, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere per l'ottenimento del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggo con conducente effettuato con autovettura. Si chiede se alla luce di ciò deve ritenersi rilasciabile autorizzazione anche alle società (snc, srl) in contrasto con il principio di individualità nella titolarità dell'autorizzazione di cui alla L. 21/92. Grazie
Da anni sostengo che sia rilasciabile anche alle società commerciali la autorizzazione per NCC a maggior ragione ora in virtù delle norme citate.
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L. 11-8-2003 n. 218
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2003, n. 190.
2. Definizioni e classificazioni.
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
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Toscana
L.R. 16-6-2008 n. 36
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Pubblicata nel B.U. Toscana 25 giugno 2008, n. 20, parte prima.
Art. 4
Abilitazione all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla L. 21/1992.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l. 218/2003, le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).
2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzetta i soggetti di cui all'articolo 6 della l. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla L.R. n. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzetta di cui alla medesima L.R. n. 67/1993