Data: 2015-06-25 07:08:02

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP

Alla c.a. dei collaboratori
di Omniavis

Si richiede con la presente un parere in merito a una situazione venutasi a creare nel corso di svolgimento dell’istruttoria di una pratica presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Casale Monferrato da parte della Ditta Wind Telecomunicazioni S.p.a. per l’installazione di una nuova stazione radio base mediante antenne di ricetrasmissione.
L’istanza è stata dichiarata improcedibile con sospensione dei termini, in quanto alla stessa, risultavano essere state allegate le ricevute attestanti i versamenti degli oneri di istruttoria di cui all’art. 14 L.R. Piemonte 19/2004 e al paragrafo 9 della D.G.R. Piemonte 16-757 del 5.9.2005 pur in presenza di sentenza della Corte Costituzionale n. 47/2015 del 10.02.2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 14 e successiva nota della Regione Piemonte (prot. n. 10433 del 01.04.2015) che conseguentemente ha ritenuto illegittime le disposizioni attuative della D.G.R. sopra richiamata.
Per contro, la suddetta istanza risultava carente della ricevuta attestante il versamento degli oneri istruttori S.U.A.P. previsti per le pratiche tecniche Suap ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 e che per tale fattispecie prevede la convocazione di apposita conferenza di servizi i quali venivano conseguentemente richiesti.
In data odierna è pervenuta al S.U.A.P. di Casale Monferrato una nota della Wind Telecomunicazioni S.p.a. con la quale prende atto degli oneri istruttori erroneamente versati e non più previsti dalla L.R. 19/2004 per le motivazioni sopra addotte ma contestualmente eccepisce come gli oneri istruttori richiesti dal S.U.A.P. di Casale Monferrato non siano dovuti in quanto l’art. 93 del D.Lgs 259/2003 (Decreto Gasparri) recita:
”le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”.
A parere del servizio scrivente l’eccezione sollevata dalla Ditta Wind Telecomunicazione S.P.A. non dovrebbe trovare accoglimento in quanto gli oneri istruttori richiesti dal S.U.A.P. di Casale Monferrato trovano fondamento  nel D.P.R. 160 del 7.9.2010 e in particolare nell’art. 4, comma 13 del suddetto D.P.R. che recita “In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso” diritti regolarmente adottati con Deliberazione della Giunta Comunale, richiesti esclusivamente per spese riguardanti lo svolgimento dell’istruttoria della pratica e comunque riconducibili a una norma di legge ossia il D.P.R.160/2010;
Tali diritti non sarebbero pertanto riferibili a quelli della suddetta Legge Gasparri richiamata dalla Ditta Wind Telecomunicazioni S.P.A. per tale tipo di insediamento in quanto in essa si parla di oneri o canoni dovuti per poter effettuare l’insediamento, fattispecie totalmente diversa.
Tutto ciò premesso, richiediamo pertanto una Vs. consulenza su quanto sopra esplicitato, anche in considerazione del fatto che tale disquisizione, alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale e della successiva nota della Regione Piemonte sopra richiamata, rappresenta un punto di partenza al quale uniformarsi per le successive e analoghe pratiche.
In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

S.U.A.P. Casale Monferrato
 

riferimento id:27517

Data: 2015-06-25 07:58:18

Re:DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP

Salve,
rinviandoti ad alcuni post che segnalo sotto ti fornisco degli spunti:

1) è molto DUBBIA la legittimità di diritti di istruttoria SUAP aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai singoli procedienti (ciò in generale, ed a maggior ragione nel campo delle SRB). Io li ho adottati dal lontano 2003 e non ho avuto eccezioni di legittimità. Secondo me, anche alla luce della Risoluzione n. 47937 del 3 aprile 2015 http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26684.msg50387#msg50387 questi sono legittimi se CONTENUTI entro termini ragionevoli da giustificare l'onere amministrativo conseguente alla gestione della procedura (es. 90 euro ad endoprocedimento).

2) A PRESCINDERE dalla legittimità di tali oneri, a mio avviso NON CI SONO DUBBI che il mancato pagamento degli stessi NON può mai determinare sospensione o interruzione del procedimento. L'onere in questione ha natura "corrispettiva" e non è condizione di procedibilità. Pertanto devi mandare avanti l'istruttoria, chiederne il pagamento e se non vi è pagamento procederai ad iscrizione a ruolo e riscossione coattiva ... ma l'iter prosegue

Approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25736.msg48600#msg48600
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=25207.msg47543#msg47543

riferimento id:27517
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it