Data: 2015-06-24 13:14:13

Violazioni ex art 21 DPR 285/90. Sanzione accessoria della sospensione trasporto


Richiedo un parere in merito ad eventuale sospensione dell’attività di trasporto funebre a seguito di contestazione della violazione all’art. 21 del DPR 285/90, in quanto il titolare di autorizzazione ex art. 115 Tulps, pur utilizzando un carro funebre con libretto di idoneità risulta sprovvisto di provvedimento di autorizzazione dell’autorimessa né lo stesso ha comunicato eventuale ubicazione del carro.
Si precisa che nel regolamento comunale adottato nell’anno 2014 è stato riportato quanto espressamente dettato dall’articolo 21 del DPR 285/90 senza alcun riferimento alla Deliberazione  della Regione Lazio nr. 737/2007(art. 28 allegato).
Poiché al titolare delle onoranze funebri è stata contestata sia la violazione al Regolamento Comunale nonché  all’art. 21 del DPR 285/90, sanzionato dall’art. 358 del T.u.ll.ss. 1265/34 il quale  prevede la somma da un minimo di € 1.549,00 a € 9.296,00,  interessa conoscere quale sanzione accessoria vada applicata
(eventuale sospensiva dell’attività di trasporto o licenza di P.S.)  e, a chi spetti, l’adozione di tali provvedimenti.
Si ringrazia per la collaborazione.

riferimento id:27509

Data: 2015-06-25 08:24:38

Re:Violazioni ex art 21 DPR 285/90. Sanzione accessoria della sospensione trasporto

1) Le violazioni dell'art. 21 del DPR 285/1990 trovano sanzione con l'art. 358 del TULLSS

2) L'art. 358 prevede una sanzione pecuniaria ma non prevede sanzioni accessorie

3) la competenza in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie è dei DIRIGENTI (art. 107 TUEL)

4) il SINDACO, se riscontra gli elementi dell'art. 54 tuel può intervenire con ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (ma non per la sola mancata indicazione della rimessa)

5) gli organi di vigilanza potranno contestare, anche quotidianamente (o ogni tot giorni), la violazione dell'illecito permanente in questione

EVENTUALE: 6) l'UFFICIO competente al rilascio dell'autorizzazione per la rimessa potrà DIFFIDARE l'impresa dal dotarsi di tale requisito essenziale



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REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265) (GU n.186 del 9-8-1934 - Suppl. Ordinario n. 186 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1934
  Art. 358.

  Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito  il  Consiglio
di Stato, determinera' le norme  generali  per  la  applicazione  del
presente testo unico.
  I contravventori alle disposizioni del  regolamento  generale  e  a
quelle dei regolamenti speciali,  da  approvarsi  con  decreto  Reale
sentito  il  Consiglio  di  Stato  ed  eventualmente  occorrenti  per
l'esecuzione delle varie parti delle  precedenti  disposizioni,  sono
puniti,  quando  non  siano  applicabili  pene  prevedute  nelle
disposizioni medesime, con l'ammenda fino a lire duemila.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria. (GU n.239 del 12-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 63 )
note:
Entrata in vigore del decreto: 27-10-1990

  Art. 21.
  1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate  in  localita'
individuate con provvedimento del sindaco in osservanza  delle  norme
dei regolamenti locali.
  2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per
la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
  3.  Salva  l'osservanza  delle  disposizioni  di    competenza
dell'autorita' di  pubblica  sicurezza  e  del  servizio  antincendi,
l'idoneita' dei locali adibiti a rimessa di  carri  funebri  e  delle
relative attrezzature e' accertata dal coordinatore  sanitario  della
unita' sanitaria locale competente.

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Regione Lazio
Data del provvedimento: 28/09/07 - Numero del provvedimento: 737
Oggetto: D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”. Sospensione di
              procedure relative ad autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alla Sanità;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’accertamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA a Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni  ed integrazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive  modificazioni;

VISTO il DPR n. 285 del 10 settembre 1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare:
1.Capo IV - Trasporto dei cadaveri – art. 18, comma 1 e 2; art. 20, comma 2 e 3; art. 21, comma 3; art. 25, comma 1 e 2; art. 30; art. 32, comma 1 e 2;
2.Capo VIII – Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri – art. 48;
3.Capo XVI - Cremazione – art. 79, comma 4;
4.Capo XVII – Esumazione ed estumulazione – art. 83, comma 3; art. 84, comma 1; art. 86, comma 5; art. 88, comma 1 e 2;
5.Capo XVIII – Sepolture private nei cimiteri – art. 94, comma 1;
6.Capo XXI – Sepolcri privati fuori dai cimiteri – art. 101;

PRESO ATTO  del documento finale del Gruppo di lavoro costituito con il Decreto del Ministero della Salute in data 13.10.2004 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 9.02.2006;

CONSIDERATO che con riferimento ai sopra citati capo IV e VIII:
-i trattamenti antiputrefattivi (iniezione conservativa) hanno lo scopo di ritardare la putrefazione e di impedire la diffusione di malattie infettive epidemico-diffusive - Regio Decreto 25 luglio 1892 n. 448, Regio Decreto 21 dicembre 1942 – XXI, n. 1880 e DPR 21 ottobre 1975 n. 803 – che si ritenevano fossero connesse al processo di putrefazione;
-nelle principali banche dati e fonti bibliografiche, non è documentata la possibilità di trasmissione di microrganismi patogeni al momento della manipolazione e del trasporto del cadavere e l’efficacia delle misure di controllo preposte. Si sono trovate in letteratura raccomandazioni di adottare cautele speciali nei confronti dei cadaveri di persone defunte per infezioni da virus del vaiolo, virus delle febbri emorragiche, Yersinia Pestis, spore di Bacillus Anthracis (malattie non attestate in Italia); ma non è stata documentata la possibilità di trasmissione di altri microrganismi patogeni a seguito di manipolazione di cadaveri o di feretri. La persistenza del rischio infettivo dopo la chiusura del feretro o a seguito di manipolazione di feretri non è supportata da dati scientifici. I microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono necessariamente patogeni per l’uomo. Non è scientificamente corretto prevedere l’applicazione di misure generiche che non hanno rapporto con il rischio e le modalità di trasmissione delle più diffuse malattie infettive oggi presenti in Italia. Inoltre, la formalina impiegata comporta un allungamento dei processi di mineralizzazione ed è prodotto cancerogeno e mutageno, provoca inquinamento ambientale, ha potenziale azione patogena nei confronti dell’operatore al momento della manipolazione;
-per quanto attiene il certificato di conformità del feretro, la produzione di bare è ormai un processo industriale standardizzato e la conformità del feretro alle disposizioni di legge e ministeriali rientra tra la certificazione di qualità del prodotto;
-per quanto attiene la certificazione della stato delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell’autorimessa per i carri funebri, è possibile che il legislatore, richiedendo la certificazione di idoneità dei carri funebri da parte delle Aziende UU.SS.LL., abbia inteso tutelare la salute pubblica evitando la dispersione di microrganismi patogeni durante la collocazione del cadavere nella cassa ed il trasferimento del feretro, contestualmente rappresentando l’esigenza di tutelare la salute dei lavoratori addetti a tali operazioni. Per le considerazioni infettivologiche, oltre le considerazioni sopra esposte, occorre tenere presente che non esiste possibilità di contatto diretto tra il cadavere, riposto in cassa, e le superfici dell’automezzo. Inoltre, l’industria di produzione degli automezzi è giunta a livelli tali per cui la verifica dei requisiti di igienicità (presenza di superfici lavabili e disinfettabili) è preventiva alla messa in strada. I carri funebri, quindi, vanno considerati alla stregua di qualunque altro automezzo; così come i locali adibiti a rimessa vanno considerati alla stregua di qualunque altra autorimessa. In merito, invece, alla tutela della salute del lavoratore si rimanda al D.Lvo 626/94 che pone a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio e l’adozione di adeguati mezzi di protezione per i lavoratori;

CONSIDERATO che in riferimento al sopra citato capo XVII:
-le esumazioni e le estumulazioni non sono da considerarsi operazioni a rischio infettivo. Non vi è un rischio concreto di trasmissione di microrganismi patogeni nella manipolazione dei feretri a distanza di tempo dalla sepoltura; i microrganismi che determinano i processi putrefattivi non sono, se non in casi specifici e per patologie non presenti attualmente in Italia, patogeni per l’uomo e non è dimostrabile il persistere del rischio infettivo in momenti successivi alla sepoltura;
-per l’esumazione ed estumulazione (ordinarie e straordinarie) sono vincolanti le norme del D.Lvo 626/94 per la tutela della salute dei lavoratori, a carico e con responsabilità dei datori di lavoro;

CONSIDERATO che con riferimento ai sopra citati capo XVIII e capo XXI:
-i pareri richiesti per la costruzione di edicole funerarie e di sepolcri privati riguardano esclusivamente la valutazione di vincoli edilizi, di tecniche costruttive e del dimensionamento di spazi sulla scorta di indicazioni tecniche fornite dallo stesso DPR 285/90 e dalla circolare ministeriale n. 24 del 24 giugno 1993 e pertanto non sussistono ragioni in base alle quali i suddetti pareri debbano essere di competenza di un medico o comunque di un operatore sanitario;

CONSIDERATO che con riferimento al sopra citato capo XVI:
-ai sensi dell’art. 31 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – “non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari e pubblici ufficiali su atti, certificati copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio”. Inoltre, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 – Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri – all’art. 3, lettera A “L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale di stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuto a reato…” – senza menzionare in alcun modo l’autenticazione della firma del necroscopo;
VISTO il D.Lvo n. 299/99 “Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell’art. 1 della L. 419/98” che, all’art. 1 comma 7, esclude che rimangano a carico del Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che: 
a.non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2; (n.d.r. della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’economicità nell’impiego delle risorse);
b.non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non rispondono alle indicazioni raccomandate;  
c.in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza;
RITENUTO pertanto utile, per le motivazioni sopra esposte, di sospendere nelle more dell’approvazione del Regolamento Regionale di Polizia Mortuaria, tutte le azioni inutili e di dubbia efficacia sanitaria;
RITENUTO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali;
All’unanimità
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di disporre la sospensione a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione: 
1.del trattamento conservativo della salma, che sarà effettuato soltanto per il trasporto della salma all’estero o in tutti i casi in cui il medico necroscopo lo ritenga necessario;
2.delle attività di verifica delle condizioni igieniche dei carri funebri e dell’autorimessa per i carri funebri di cui agli articoli 20 e 21 del DPR 285/90;
3.della certificazione di conformità del feretro rilasciate dalle Aziende UU.SS.LL. ai sensi degli articoli 18, 25 e 30 del DPR 285/90, e di delegare, senza oneri per le Aziende Sanitarie e per gli utenti, alle Imprese di pompe funebri che operano sul territorio regionale, sia la certificazione di conformità del feretro, sia  le operazioni di chiusura del feretro, quando richieste, nonché l’operazione di apposizione del sigillo, ad esclusione del trasporto delle salme all’estero ai sensi art. 16, comma 2 del DPR 285/90 che permane pertanto a carico delle Aziende Usl;
4.delle attività di assistenza del coordinatore sanitario delle Aziende UU.SS.LL. alle operazioni di esumazione ed estumulazione di cui agli articoli 83, 84, 86 e 88 del DPR 285/90;
5.del rilascio dei pareri del coordinatore sanitario delle Aziende UU.SS.LL. per la costruzione di edicole funerarie e di sepolcri privati di cui agli articoli 94 e 101 del DPR 285/90;
6.dell’autentica della firma del medico curante o del medico necrescopo da parte del coordinatore sanitario delle Aziende UU.SS.LL. a norma dell’art. 79 del DPR 285/90.
Il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro adotterà gli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari, per dare attuazione a quanto disposto dal presente atto.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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Data: 2015-10-26 10:57:26

Re:Violazioni ex art 21 DPR 285/90. Sanzione accessoria della sospensione trasporto

SANZIONE ACCESSORIA solo con quella principale - illegittima sospensione BAR

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 23 ottobre 2015 n. 3038

L’art 14-ter della L.125/2001 prevede che:

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.

Nella specie, il ricorrente ha presentato in data 11 aprile 2014 scritti difensivi ex art.18 L.689/1981, richiedendo l’archiviazione del procedimento inerente gli atti di accertamento nn 21701/2014 e 24188/2014 in ordine alla violazione di cui all’art.14 ter L.125/2001, posti a base dell’ordinanza impugnata.

Va da sé che ove dovessero essere accolte le osservazioni espresse dall’interessato, gli atti di accertamento citati verrebbero meno con conseguente caducazione dei presupposti sui quali si fonda l’ordinanza oggi impugnata.

Tale circostanza consente al Collegio di ritenere, condividendo sul punto le censure espresse dal ricorrente, che il Comune di Lecce del tutto illegittimamente abbia disposto la sospensione dell’attività gestita dal ricorrente prima ancora che gli atti di accertamento dell’infrazione rilevata acquisissero valore di definitività, non essendosi ancora esaurito l’iter procedimentale sotteso agli stessi.

Peraltro, come risulta dal tenore letterale dell’art.14 ter della L.125/2001, se la sospensione dell’attività si configura come sanzione accessoria e obbligatoria a quella principale in caso di più violazioni, purtuttavia la stessa non può essere irrogata in assenza di una sanzione principale disposta per violazioni definitivamente accertate, ipotesi nella fattispecie non verificatasi per le ragioni innanzi rilevate.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29451.0

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