Data: 2015-06-24 11:01:30

Manifestazioni ed impatto acustico

Salve,
ho chiaro, almeno spero, l'aspetto relativo le procedure di impatto acustico di eventi organizzati da imprese produttive.
Ma quando trattasi di eventi all'aperto organizzati da associazioni culturali?

Secondo quando disciplinato dall'art.17 della L.R. 18/2001 tali attività devono essere autorizzate dal Comune.

I miei dubbi... L'associazione deve obbligatoriamente chiedere autorizzazione oppure:
1) esiste la possibilità da parte dell'associazione di dichiarare che "l’attività si svolgerà nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente L. 447/95"?
2)  può presentare qualche tipo di autocertificazione? in questo caso, deve essere redatta da tecnico abilitato?

riferimento id:27504

Data: 2015-06-24 13:04:09

Re:Manifestazioni ed impatto acustico

In realtà, per quello che riguarda le autorizzazioni ambientali in genere non fa differenza quale sia il soggetto a mettere in atto l’attività da autorizzare. E’ vero che una norma come il DPR 227/2011 si rivolge alle PMI ma tutta la [i]ratio[/i] della tutela nei confronti dell’inquinamento acustico (o meno) deve essere garantita a prescindere dalla natura giuridica del soggetto “fonte inquinante”.

La normativa statale di cui, soprattutto, alla legge 445/97 parla di autorizzazioni “anche” in deroga. La congiunzione “anche” non può che essere interpretata nel senso: in deroga e non in deroga.
In sintesi, in teoria, occorre un’autorizzazione anche per le attività che utilizzano impianti rumorosi senza che si determini il superamento dei limiti di zona (vedi zonizzazione comunale ai sensi del DPCM 14/11/1997)

Con il tempo e la prassi applicativa, molti regolamenti comunali si sono uniformati nel prevedere una semplice comunicazione con asseverazione nel caso in cui l’attività non determini il superamento dei limiti. La [i]ratio[/i] sta nel fatto che se l’attività sta dentro ai limiti allora non c’è ragione né di dettare prescrizioni né contingentamento.
Su questa stessa lunghezza d’onda è stato redatto il DPR 227/2011 per il quale è possibile procedere a dichiarazione sostitutiva allorquando, pur utilizzando attrezzature rumorose, non si superino i limiti di legge.
Il DPR circoscrive (formalmente) il suo campo applicativo alle PMI ma, a parere mio, sarebbe bene che la sua [i]ratio[/i] fosse applicata anche a tutte quelle attività che da un punto di vista sostanziale (proprio perché stiamo parlando di abilitazioni ambientali) possono essere assimilate alle PMI: circoli, parrocchie, associazioni, amministrazioni pubbliche, ecc.

Quindi, se non già stabilito a livello locale, con un semplice passaggio regolamentare da parte del consiglio o anche con una delibera di giunta avente funzione di atto di indirizzo operativo, a parere mio è possibile stabilire che (per tutta una serie di motivazioni di ragionevolezza, snellezza, efficienza, economicità, imparzialità sostanziale ecc.) anche il mondo non profit possa godere della [i]ratio[/i] del DPR n. 227/11 e procedere a dichiarazione sostitutiva, magari asseverata o riportante gli estremi della dichiarazione di un tecnico abilitato in acustica. La vedo dura per una persona dichiarare con cognizione il non superamento dei limiti senza l’ausilio di un tecnico.

riferimento id:27504
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it