Buongiorno,
volevamo chiederle un parere su quanto segue:
un'associazione culturale ricreativa senza scopo di lucro, ha trasmesso istanza di intrattenimento musicale all'aperto e SCIA per sagra.
Nell'atto costitutivo c'è specificato che l'associazione ha l'obbligo di rinnovare annualmente l'affiliazione all'ANSPI.
Pertanto, nell'avvio del procedimento ho chiesto, tra l'altro, la dimostrazione del rinnovo dell'affiliazione.
Il Pres.te ha riferito che non è affiliato ne all'ANSPI né ad altro Ente riconosciuto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per intrattenimento e per la regolarità della SCIA, è necessario che lo dimostri?
Se lo statuto di un'associazione non è conforme all'art 148 TUIR , che devo chiedere oltre a quello che di solito si chiede per le
associazioni senza scopo di lucro?
Grazie
Buongiorno,
volevamo chiederle un parere su quanto segue:
un'associazione culturale ricreativa senza scopo di lucro, ha trasmesso istanza di intrattenimento musicale all'aperto e SCIA per sagra.
Nell'atto costitutivo c'è specificato che l'associazione ha l'obbligo di rinnovare annualmente l'affiliazione all'ANSPI.
Pertanto, nell'avvio del procedimento ho chiesto, tra l'altro, la dimostrazione del rinnovo dell'affiliazione.
Il Pres.te ha riferito che non è affiliato ne all'ANSPI né ad altro Ente riconosciuto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per intrattenimento e per la regolarità della SCIA, è necessario che lo dimostri?
Se lo statuto di un'associazione non è conforme all'art 148 TUIR , che devo chiedere oltre a quello che di solito si chiede per le
associazioni senza scopo di lucro?
Grazie
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PREMESSA:
Tu non svolgi funzioni di verifica fiscale e quindi NON puoi sindacare il rispetto di tale normativa ai fini dell'accettazione delle scia in materia di trattenimento, sanitarie, ecc... (l'unica eccezione riguarda i CIRCOLI di somministrazione per l'espresso rinvio operato dal DPR 235/2001 - ed in tale contesto accerti mediante autocertificazione solo che che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi).
NEL CASO DI SPECIE inoltre l'affiliazione ad una associazione riconosciuta NON ha alcun rilievo (NON lo ha mai avuto. Anche in questo caso il regime di favore riguardava solo i circoli).
QUINDI .... non devi verificare alcuna affiliazione nè alcun rispetto del TUIR.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (GU n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario )
Art. 148 ((Enti di tipo associativo
1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e
per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al
comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche'
l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice
civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.))