Data: 2015-06-24 07:56:46

sagre e intrattenimento musicale

Buongiorno,
volevamo chiederle un parere su quanto segue:
un'associazione culturale ricreativa senza scopo di lucro, ha trasmesso istanza di intrattenimento musicale all'aperto e SCIA per sagra.
Nell'atto costitutivo c'è specificato che l'associazione ha l'obbligo di rinnovare annualmente  l'affiliazione all'ANSPI.
Pertanto, nell'avvio del procedimento ho chiesto, tra l'altro, la dimostrazione del rinnovo dell'affiliazione.
Il Pres.te ha riferito che non è affiliato ne all'ANSPI né ad altro Ente riconosciuto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per intrattenimento e per la regolarità della SCIA, è necessario che lo dimostri?

Se lo statuto di un'associazione  non è conforme all'art 148 TUIR , che devo chiedere oltre a quello che di solito si chiede per le
associazioni senza scopo di lucro?

Grazie

riferimento id:27499

Data: 2015-06-24 11:27:58

Re:sagre e intrattenimento musicale


Buongiorno,
volevamo chiederle un parere su quanto segue:
un'associazione culturale ricreativa senza scopo di lucro, ha trasmesso istanza di intrattenimento musicale all'aperto e SCIA per sagra.
Nell'atto costitutivo c'è specificato che l'associazione ha l'obbligo di rinnovare annualmente  l'affiliazione all'ANSPI.
Pertanto, nell'avvio del procedimento ho chiesto, tra l'altro, la dimostrazione del rinnovo dell'affiliazione.
Il Pres.te ha riferito che non è affiliato ne all'ANSPI né ad altro Ente riconosciuto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per intrattenimento e per la regolarità della SCIA, è necessario che lo dimostri?

Se lo statuto di un'associazione  non è conforme all'art 148 TUIR , che devo chiedere oltre a quello che di solito si chiede per le
associazioni senza scopo di lucro?

Grazie
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PREMESSA:
Tu non svolgi funzioni di verifica fiscale e quindi NON puoi sindacare il rispetto di tale normativa ai fini dell'accettazione delle scia in materia di trattenimento, sanitarie, ecc... (l'unica eccezione riguarda i CIRCOLI di somministrazione per l'espresso rinvio operato dal DPR 235/2001  - ed in tale contesto accerti mediante autocertificazione solo che che  l'associazione  si  trova  nelle  condizioni  previste dall'articolo  111,  commi  3,  4-bis  e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi).
NEL CASO DI SPECIE inoltre l'affiliazione ad una associazione riconosciuta NON ha alcun rilievo (NON lo ha mai avuto. Anche in questo caso il regime di favore riguardava solo i circoli).

QUINDI .... non devi verificare alcuna affiliazione nè alcun rispetto del TUIR.

*****************
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (GU n.302 del 31-12-1986 - Suppl. Ordinario )

Art. 148  ((Enti di tipo associativo

  1.  Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli  associati  o  partecipanti,  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali,  dalle  associazioni,  dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o  partecipanti  a  titolo  di  quote  o  contributi  associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
  2.  Si  considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali,  salvo  il  disposto  del  secondo  periodo  del comma 1
dell'articolo  143,  le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli  associati  o  partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in  funzione  delle  maggiori  o diverse prestazioni alle quali danno
diritto.  Detti  corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo  come  componenti  del  reddito di impresa o come redditi
diversi  secondo  che  le  relative  operazioni  abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
  3.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,
religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si  considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione
degli    scopi  istituzionali,  effettuate  verso  pagamento  di
corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli iscritti, associati o
partecipanti,  di  altre  associazioni  che  svolgono  la  medesima
attivita'  e  che  per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno  parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o  nazionale, dei
rispettivi  associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni  nazionali,  nonche'  le  cessioni  anche  a  terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
  4.  La  disposizione  del comma 3 non si applica per le cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per  le  erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni  alberghiere,  di  alloggio, di trasporto e di deposito e
per  le  prestazioni  di  servizi  portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
    a) gestione di spacci aziendali e di mense;
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    d) pubblicita' commerciale;
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  5.  Per  le  associazioni  di promozione sociale ricomprese tra gli
enti  di  cui  all'articolo  3,  comma  6, lettera e), della legge 25
agosto  1991,  n.  287,  le  cui  finalita'  assistenziali  siano
riconosciute  dal  Ministero  dell'interno,  non  si  considerano
commerciali,  anche  se  effettuate  verso pagamento di corrispettivi
specifici,  la  somministrazione  di  alimenti  e bevande effettuata,
presso  le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed  esercizi  similari  e  l'organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici,  sempreche'  le  predette  attivita'  siano  strettamente
complementari  a  quelle  svolte  in  diretta  attuazione degli scopi
istituzionali  e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
  6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
5  non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche,  sindacali  e  di  categoria,  nonche'  da  associazioni
riconosciute  dalle  confessioni  religiose  con le quali lo Stato ha
stipulato  patti,  accordi  o  intese,  sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
  7.  Per  le  organizzazioni  sindacali  e  di  categoria  non  si
considerano  effettuate  nell'esercizio  di  attivita' commerciali le
cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in deroga al limite di cui al
comma  3,  riguardanti  i  contratti  collettivi  di  lavoro, nonche'
l'assistenza  prestata  prevalentemente  agli  iscritti,  associati o
partecipanti  in  materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione  sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a
condizione  che  le  associazioni  interessate  si  conformino  alle
seguenti  clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi o
statuti  redatti  nella  forma  dell'atto  pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la vita
dell'associazione,  salvo  che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
    b)  obbligo  di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe  o  ai  fini  di  pubblica  utilita', sentito l'organismo di
controllo  di  cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative  volte  a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo  espressamente  la temporaneita' della partecipazione alla
vita  associativa  e  prevedendo  per  gli  associati  o partecipanti
maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per  l'approvazione  e  le
modificazioni  dello  statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
    d)  obbligo  di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    e)  eleggibilita'  libera  degli organi amministrativi, principio
del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,  comma 2, del codice
civile,  sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e  i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di  pubblicita'  delle  convocazioni  assembleari,  delle  relative
deliberazioni,  dei  bilanci  o  rendiconti;  e'  ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al  1°  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo  2532,  ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse  abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive di
organizzazione a livello locale;
    f)  intrasmissibilita'  della  quota  o contributo associativo ad
eccezione  dei  trasferimenti  a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
  9.  Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si
applicano  alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con  le  quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.))

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