Data: 2015-06-22 15:43:37

affittacamere professionale: carenza di servizi minimi

E' stato accertato dalla Polizia Municipale che un affittacamerne professionale non fornisce più i servizi minimi previsti dall'art. 39 del regolamento 18/R/2001.
In particoalre la struttura non fornisce elettricità, acqua e riscaldamento.
La P.M. ha emesso un verbale a carico del titolare ai sensi dell'art. 68 della L.R. 42/2000, comma 6 lett. b).
Nel suddetto verbale è prevista la sanzione accessoria di sospensione dell'autorizzazione.
Poiché nella LR e relativo Regolamento non mi pare sia riportata una norma che prevede la sospensione/cessazione dell'attività ricettiva, in base a quale normativa redigo l'atto di sospensione dell'attività di affittacamere ?

riferimento id:27467

Data: 2015-06-22 16:17:19

Re:affittacamere professionale: carenza di servizi minimi


E' stato accertato dalla Polizia Municipale che un affittacamerne professionale non fornisce più i servizi minimi previsti dall'art. 39 del regolamento 18/R/2001.
In particoalre la struttura non fornisce elettricità, acqua e riscaldamento.
La P.M. ha emesso un verbale a carico del titolare ai sensi dell'art. 68 della L.R. 42/2000, comma 6 lett. b).
Nel suddetto verbale è prevista la sanzione accessoria di sospensione dell'autorizzazione.
Poiché nella LR e relativo Regolamento non mi pare sia riportata una norma che prevede la sospensione/cessazione dell'attività ricettiva, in base a quale normativa redigo l'atto di sospensione dell'attività di affittacamere ?
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Occorre distinguere la SANZIONE ACCESSORIA dai PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI.
La sanzione accessoria si applica SE e solo SE vi sia una norma che lo prevede e solo a seguito dell'emanazione di ORDINANZA INGIUNZIONE. Se il soggetto paga in misura ridotta non trova applicazione.

Il PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO (detto anche diffida, o ordine di cessazione) consegue all'accertamento di un illecito ed è adottato per ordinare la cessazione dell'attività svolta in assenza di titolo o dei requisiti minimi.
FORSE è questo a cui faceva riferimento la polizia locale.
Si ritiene che il provvedimento interdittivo (a mio avviso giuridicamente inutile) si possa adottare anche in assenza di una previsione normativa espressa.
E' una sorta di AMMONIMENTO (ecco perchè si parla di diffida), la cui violazione non è autonomamente sanzionabile.

In merito alle violazioni da parte delle strutture ricettive risulta applicabile la disciplina dell'art. 17 bis del TULPS che prevede l'intervento interdittivo con una procedura specifica.

Art. 17-ter

Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

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